fbpx

Category: Leggi & novità fiscali

Costi accessori per l’acquisto della tua casa

Costi accessori per l’acquisto della tua casa

Quando si effettua una compravendita immobiliare ci sono diversi obblighi fiscali da rispettare.

Innanzitutto, la parte acquirente deve considerare ai fini fiscali che esistono una serie di imposte che devono essere versate all’Agenzia delle Entrate. In primo ordine si devono distinguere l’imposta di registro (in misura proporzionale o fissa), l’imposta sul valore aggiunto, ossia l’IVA, l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria.

L’imposta di registro in misura proporzionale deve essere corrisposta nella misura del 9% quando il soggetto venditore è un privato (cioè non agisce nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale) o un’impresa. Tale imposta viene calcolata sul prezzo-valore, ossia sul valore catastale e non sul valore del corrispettivo pattuito per la vendita, purché oggetto della vendita sia un fabbricato ad uso abitativo. Questa aliquota non può mai avere un valore inferiore ad euro 1.000, pertanto anche qualora il prezzo-valore sia di ammontare inferiore dovrà essere corrisposta per l’importo minimo.

L’IVA deve essere corrisposta nei seguenti casi:

  • Quando la parte venditrice è un’impresa costruttrice o ha ripristinato i fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a IVA;
  • Quando l’acquisto ha ad oggetto fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per i quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a IVA.

In entrambi questi casi l’aliquota da versare sarà pari al 10% o al 22% (quando la vendita ha ad oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9) sul prezzo di acquisto concordato tra le parti. Con l’applicazione del regime fiscale ad IVA bisogna corrispondere un’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200. L’imposta ipotecaria ha valore fisso di euro 50 (o di euro 200 per gli atti soggetti al regime ad IVA), così come l’imposta catastale.

La normativa delle agevolazioni prima casa modifica i regimi fiscali applicati alla parte acquirente, infatti, qualora alla vendita venga applicata l’imposta di registro proporzionale, questa sarà calcolata su un’aliquota pari al 2% (permanendo il vincolo del valore minimo pari a euro 1.000); mentre nei casi in cui la vendita sia soggetta ad IVA l’aliquota sarà pari al 4%, oltre all’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200. Le imposte catastali e ipotecarie rimangono invariate.

Le agevolazioni “Prima Casa” possono essere applicate anche a coloro che vendono un’abitazione per la quale hanno usufruito delle agevolazioni prima casa e ne riacquistano un’altra entro un anno (la vendita può essere fatta anteriormente al nuovo acquisto o entro un anno da esso). In questi casi si viene a rilevare un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato. Questo credito può essere portato in diminuzione delle seguenti voci, a scelta dell’acquirente:

  • per l’imposta di registro dovuta con il nuovo acquisto;
  • per le imposte di registro, ipotecarie, catastali e di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • per l’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto;
  • per altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.

 

 

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni “Under 36” vedranno scontate le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti soggetti al regime IVA, inoltre, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore. Tale credito potrà essere portato in diminuzione a scelta dell’acquirente secondo i medesimi criteri del credito d’imposta per gli acquisti “Prima Casa”, ad eccezione dell’imposta di registro per il nuovo acquisto.

Tutti gli atti e le formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo.

Vediamo, infine, i compiti di un notaio nel processo di compravendita immobiliare.

In sostanza, il notaio svolge un ruolo di garante della legalità e della corretta gestione del processo di compravendita immobiliare, proteggendo le parti coinvolte da eventuali rischi e problematiche legate alla transazione. Alcune delle responsabilità principali sono la verifica della validità e regolarità dei documenti, la stesura dell’atto di compravendita, la consulenza legale per le parti coinvolte nella compravendita assicurando che tutti i diritti e gli obblighi siano rispettati e che il processo di compravendita avvenga in modo trasparente e legale, l’autenticazione delle firme e la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.

Spaziourbano immobiliare, dove trovi casa e non solo: competenze, idee, professionalità, ascolto delle esigenze. Perché trovare solo una Casa in un’agenzia immobiliare è riduttivo.

BONUS SICUREZZA 2023

La casa è un bene importante, per noi italiani tutto: nido, investimento, famiglia, ricordi, emozioni. Bene, in Spaziourbano immobiliare siamo attenti nel donare sempre le giuste informazioni a tutela dei propri affetti, che siano utili e pratiche a beneficio del bene più prezioso di cui disponiamo dopo la salute: CASA.

Il cosiddetto Bonus Sicurezza 2023 rientra fra gli incentivi riguardanti la casa previsti dal “Bonus ristrutturazioni”, ma, a differenza delle altre, tale detrazione non è vincolata a interventi di ristrutturazione. Come spiegato sul sito dell’Agenzia delle entrate, rientrano nel “Bonus Sicurezza” tutti gli interventi finalizzati all’adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti da parte di terzi, come furto e aggressione. Fra questi, a titolo di esempio, rientrano l’installazione di sistemi antifurto, allarmi e altri sistemi e dispositivi di videosorveglianza e di domotica.

Le agevolazioni, prorogate anche per quest’anno, prevedono le seguenti scadenze:

  • 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
  • 36% delle somme che saranno pagate a partire dal 1° gennaio 2025, con un limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare.

GLI INTERVENTI OGGETTO DEL BONUS SICUREZZA 2023

Come già detto, gli incentivi si applicano alle spese sostenute per prevenire atti illeciti, cioè quelli penalmente illeciti, come furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato che comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. Non rientrano nelle agevolazioni i costi di servizi di sicurezza, come eventuali contratti stipulati con istituti di vigilanza o canoni mensili per impianti di allarme in comodato. Le spese ammesse sono, dunque, esclusivamente quelle per eventuali sopralluoghi o perizie tecniche, acquisto di dispositivi, progettazione e installazione di sistemi di sicurezza.

Nella Guida alle ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate, a titolo esemplificativo, sono riportate alcune delle misure oggetto del Bonus Sicurezza 2023:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI

Possono beneficiare del bonus tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’IRPEF, non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili sui quali si effettuano i lavori, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alle agevolazioni, purché sostengano le spese dell’intervento:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  • il familiare convivente del proprietario o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge.

Per poter accedere alle detrazioni, il soggetto che esegue il pagamento deve essere lo stesso che ha fatto la richiesta dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile e i versamenti devono essere effettuati tramite apposito bonifico bancario o postale per agevolazioni fiscali, il cosiddetto bonifico “parlante”.

BONUS SICUREZZA 2023
Locazioni e dintorni

Locazioni e dintorni

E’ incredibile, in tutti questi anni non ho mai dedicato uno spazio ad un’area immobiliare imponente come la locazione. Colpa del sottoscritto per cui mi affretto a colmare: “non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi” ci ricorda il Piccolo Principe, che rammenta l’importanza delle piccole cose perché sono quelle che ci lasciano i più grandi insegnamenti, ecco dunque a Voi il mio blog dedicato, una piccola azione.

Affitto e locazione sono due concetti molto simili ma, da un punto di vista giuridico, completamente diversi. Mentre l’oggetto del contratto di affitto è costituito da beni produttivi come può essere un terreno o una azienda, per cui l’immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica ma come uno degli elementi costitutivi di un complesso unitario di beni mobili e immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, l’oggetto del contratto di locazione non ha un collegamento specifico con l’attività produttiva (come, ad esempio, un’abitazione o un ufficio), e l’immobile concesso in godimento viene considerato come l’oggetto principale del negozio, secondo la sua consistenza effettiva.

LA LOCAZIONE

Nel dettaglio la locazione di un immobile è quel contratto con il quale una parte si impegna ed obbliga a far godere l’altra parte contraente di un bene immobile per un tempo prestabilito, in cambio del pagamento di un corrispettivo concordato (canone di locazione). Le parti del contratto di locazione sono il locatore (che di regola coincide con il proprietario del bene) ed il conduttore (ossia colui che prende in locazione il bene) entrambi titolari di diritti ed obblighi.

In particolare il locatore deve:

-consegnare il bene e mantenere la cosa locata in modo che serva all’uso convenuto, sostenendo le spese di manutenzione straordinaria;

-garantire il pacifico godimento del bene durante la locazione.

Il conduttore, invece, deve:

-ricevere la cosa in consegna e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso stabilito nel contratto, accollandosi le spese di manutenzione ordinaria;

-pagare il corrispettivo nei modi e nei tempi stabiliti;

-restituire la cosa nello stato in cui l’aveva ricevuta, alla scadenza del contratto.

LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

La legge 431/98 disciplina la locazione di immobili ad uso abitativo e prevede essenzialmente:

-La possibilità di stipulare contratti con libera determinazione del canone, per tali contratti si prevede una durata non inferiore a 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni (4+4).

-L’introduzione di contratti-tipo, da stipularsi sulla base di accordi definiti in sede locale dalle maggiori associazioni sindacali di categoria, di tre diverse tipologie:

1)Per l’uso abitativo ordinario, la durata non può essere inferiore a 3 anni rinnovabili per altri 2 (3+2).

2)Per l’uso abitativo transitorio, la durata non può essere inferiore ad un mese e non può eccedere i diciotto mesi.

3)Per l’uso abitativo di studenti universitari, in questi casi particolari la durata del contratto va da 6 mesi a 3 anni.

L’aspetto più importante delle tipologie contrattuali descritte ai punti 1, 2 e 3 riguarda il canone che, appunto, non è libero ma convenzionale e varia in base alle caratteristiche della zona in cui l’immobile è locato ed in base ad elementi specifici riguardanti l’immobile. Aspetto parimenti importante riguarda le agevolazioni fiscali previste per queste tipologie contrattuali sia per il conduttore che per il locatore.

Forma scritta e registrazione obbligatorie per tutte le forme contrattuali, questo è un elemento indispensabile in ogni fattispecie.

LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL’ABITATIVO

Si tratta di locazione ad uso diverso dall’abitativo allorquando gli immobili sono destinati a:

  • Attività commerciali, industriali o artigianali, di lavoro autonomo, per le quali la durata minima dei contratti non può essere inferiore a sei anni rinnovabili per altri sei (6+6);
  • Attività alberghiere e imprese assimilate, teatrali, stabilimenti balneari, per le quali la durata minima dei contratti non può essere inferiore a nove anni rinnovabili per altri nove (9+9);
  • Nelle attività stagionali ricorrono le stesse durate limitatamente al periodo infrannuale contrattualizzato.

L’Agente immobiliare esperto del settore si dedica alla consulenza personalizzata per la predisposizione del contratto, regolando i diversi aspetti, in particolare quello fiscale.  Al termine dell’articolo elencherò brevemente i nostri servizi resi nell’ambito.

L’AFFITTO

Con l’affitto le parti contrenti sono l’affittante e l’affittuario: il primo concede il bene in godimento, mentre il secondo si impegna al pagamento di un corrispettivo concordato (canone di affitto) e ad occuparsi della gestione economica del bene.

L’affittuario ha i seguenti doveri:

-gestire il bene in conformità della destinazione economica, osservando le norme di buona tecnica, senza mutarne la destinazione economica, nell’interesse della produzione;

-sopportare le spesse ordinarie.

L’affittante deve:

-consegnare la cosa con i suoi accessori e pertinenze nello stato di servire all’uso cui è destinata;

-eseguire le spese e le riparazioni di carattere straordinario.

La materia dell’affitto, nell’ambito dei fondi rustici, oltre che dal codice civile, è regolata da leggi speciali, con l’imposizione di precise regole in tema di durata, canone ecc.

TASSAZIONE E ASPETTI FISCALI

Il reddito ricavato dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa a seconda del regime fiscale scelto:

Regime “ordinario” di tassazione

Sistema alternativo e agevolato: a “cedolare secca”.

Nel regime ordinario l’imponibile sul quale si calcola l’Irpef dipende dal tipo di contratto stipulato. Ai fini dell’accertamento dell’Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità per l’ufficio di rettificare il reddito se il contribuente dichiara l’importo maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto (ridotto del 5%) e il 10% del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore di legge, lo stesso previsto ai fini del calcolo dell’imposta di registro sulle compravendite).

Il regime della “cedolare secca” è stato introdotto nel 2011. Si tratta di un sistema alternativo e agevolato di tassazione del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative. È facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell’abitazione con essa locate.

In cosa consiste?

Il sistema della cedolare secca consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, dunque al 21% sulle libere contrattazioni e al 10% per canoni convenzionali (Il canone “convenzionale” è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale – legge 9 dicembre 1998, n. 431).

La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate. Sono quindi escluse le società e gli altri enti. Nei casi di contitolarità dell’immobile, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

Immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare secca:

  • Abitazioni appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati), locate per finalità abitative;
  • Le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).

Restano esclusi i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo, salvo modifiche posteriori al presente effettuate dagli organismi competenti.

Servizio SPAZIOURBANO

I nostri agenti, esperti del settore immobiliare, si dedicano alla consulenza personalizzata e alla predisposizione del contratto, regolando i diversi aspetti, anche fiscali. La consulenza è frutto di terzietà, indipendenza, professionalità e competenza finalizzate al pieno soddisfacimento degli interessi delle parti coinvolte in ogni negozio contrattuale. Chiediamo referenze lavorative, reddituali, affinché ci sia la giusta serietà di relazione e permettiamo sempre un incontro tra le parti perché, è vero che una persona non la si può conoscere in una vita, ma è altresì realistico inquadrare un gradimento nei famosi 2 secondi, sì perché il cervello elabora un’immagine che completerà nei successivi 4 e genererà un’idea sull’interlocutore.

Detto ciò, alla fine di tutto, invitiamo le persone a sane e cordiali relazioni. Siamo tutti diversi, la materia di capire il prossimo è relativa, è più utile capire sé stessi ed esserne la migliore rappresentazione.

DAVIDE BOSISIO

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

La legge n.46/2021 ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE:

  • unico: in quanto accorpa le misure a sostegno delle famiglie;
  • universale: perché spettante a prescindere dall’occupazione dei genitori.

Si parte il 1° Marzo 2022!

Cosa serve?

Il documento imprescindibile è l’ormai celeberrimo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che altro non è un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia.

Beneficiari?

Famiglie per:

  • ciascun figlio con disabilità, senza limiti d’età;
  • ogni figlio minorenne a carico;
  • ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni ma a queste condizioni: frequenti corso di formazione scolastica, svolga tirocinio o attività con reddito inferiore a € 8.000,00 annui, sia registrato/a come disoccupato/a, svolga servizio civile.

Requisiti?

  • Cittadino italiano o di uno stato membro dll’UE, o familiare, titolare del diritto di soggiorno permanente;
  • Soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Residente o domiciliato in Italia;
  • Sia o sia stato/a residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

Importi mensili?

Figlio minore

Per ciascun figlio € 175,00 mensili a:

  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta per ISEE superiore. La riduzione è graduale e raggiunge valori pari a € 50,00 per ISEE pari a € 40.000,00 o superiori.

Figlio maggiorenne

Per ciascun figlio € 85,00 mensili a:

  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta per ISEE superiore. La riduzione è graduale e raggiunge valori pari a € 25,00 per ISEE pari a € 40.000,00 o superiori.

Figlio successivo al secondo

Prevista maggiorazione pari ad € 85,00 mensili a:

  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta per ISEE superiore. La riduzione è graduale e raggiunge valori pari a € 15,00 per ISEE pari a € 40.000,00 o superiori.

Figlio disabile minore

Prevista maggiorazione pari a:

  • € 105,00 se non autosufficiente;
  • € 95,00 se con disabilità grave;
  • € 85,00 se con disabilità media.

Figlio disabile maggiorenne

  • fino a 21 anni: € 80,00;
  • oltre i 21 anni: € 85,00.
  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta per ISEE superiore. La riduzione è graduale e raggiunge valori pari a € 25,00 per ISEE pari a € 40.000,00 o superiori.

Giovani madri

Maggiorazione pari ad € 20,00 mensili per ciascun figlio.

Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro

Maggiorazione pari ad € 30,00 mensili per ciascun figlio minore:

  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta graduale per ISEE superiore fino ad annullarsi a ridosso per ISEE pari a € 40.000,00, se superiori, tale maggiorazione non spetta.

Quattro o più figli

Maggiorazione forfettaria pari ad € 100,00 per nucleo familiare.

Modalità di presentazione?

Può essere prenotata dal 1° gennaio 2022 e sarà riferita al periodo marzo ’22 – febbraio ’23.

Dove?

  • Portale web INPS dall’home page del sito con SPID di livello 2 o superiore, carta d’identità elettronica, o C.N.S.
  • Tramite contact server integrato
  • Mediante gli istituti di patronato.

Erogazione?

L’INPS corrisponderà al richiedente le somme mediante:

  • bonifico su IBAN ovvero, bonifico domiciliato.

Abbiamo voluto dare risalto ad un argomento d’attualità e interesse collettivo, non immobiliare, perché di alta rilevanza sociale. Per sottolineare un cambiamento in merito a questo argomento, perché sono sparite le miopi e vecchie applicazioni pregresse, meglio dire discriminazioni in ragion dell’occupazione dei genitori.

E’ fatto semplice, schematico e chiaro. Giusto per essere edotti e potersi confrontare con chicchessia con conoscenza.

 

DAVIDE BOSISIO

Spaziourbano immobiliare

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
Sostegni BIS, agevolazioni under 36: le novità

Sostegni BIS, agevolazioni under 36: le novità

Lo avevamo promesso, ecco quanto necessario sapere dei dettagli sulle nuove misure per l’acquisto della prima casa riservate ai giovani dal Sostegni BIS: Garanzia dello stato fino all 80% , riduzione imposte ma con alcune esclusioni.

Il decreto sostegni bis n. 73 2021 all’art. 64 introduce o amplia ad una platea più vasta, alcune agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste dall’ordinamento, prevedendo una spesa di circa 600 milioni di euro per il biennio 2021-22.  Di seguito vediamo i dettagli.

Proroga Fondo Gasparrini e Fondo Garanzia prima casa

Il comma 1 prevede la proroga del Fondo Gasparrini relativo alla sospensione dei mutui prima casa fino al 31 dicembre 2021, visto il perdurare dell’emergenza da COVID-19, i commi 2-5 prevedono per il Fondo Garanzia prima casa (che finora ha previsto il rilascio della garanzia sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale, nella misura massima del 50%):

  • l’accesso in via prioritaria anche ai giovani di età inferiore ai trentasei anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
  • la percentuale di copertura viene elevata fino alla misura massima dell’80% della quota capitale ogniqualvolta il soggetto finanziatore aumenti oltre l’80% il limite di finanziabilità dell’operazione.

Le richieste andranno presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.

Riduzione imposte dirette per la prima casa degli under 36

I commi 6-11 introducono invece nuove agevolazioni per l’acquisto della casa di abitazione da parte di giovani in materia di imposte indirette, in particolare:

1 – I giovani under 36 e con ISEE inferiore a 40 mila euro sono esonerati dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale.  L’agevolazione si applica: agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione;

2 – Nel caso in cui l’atto sia soggetto ad imposta sul valore aggiunto si riconosce un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA  da portare in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure  in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche o da utilizzare in compensazione; Su questo punto vale la pena sottolineare che la norma non cita il requisito dell’ISEE ma la relazione illustrativa del Parlamento afferma  che si tratta di una ipotesi  per cui “ ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l’acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma”. Necessario giocoforza attendere chiarimenti ministeriali o da parte dell’Agenzia delle Entrate;

3 – E’ prevista infine l’esenzione dall’imposta sui finanziamenti, sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative relativi agli immobili abitativi agevolati, fissata in ragione dello 0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento.

Le agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Infine, il comma 10 prevede che, in caso emergano:

insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopracitate o per decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute si applica una maggiorazione del 30%.

Utile forse ricordare che l’esenzione dalle imposte riguardano gli “atti traslativi” e non concerne i contratti preliminari che restano soggetti a:

  • imposta di registro (3% per gli acconti e 0,50% per le caparre confirmatorie);
  • imposta ipotecaria 200 euro;
  • imposta di bollo (155 euro);
  • tassa ipotecaria (35 euro).

Speriamo che l’articolo risulti chiaro, purtroppo dei tecnicismi restano imprescindibili, l’importante è che non depistino la comprensione.

Ad ogni buon conto, Spaziourbano è a vostra disposizione per qualsivoglia chiarimento.

DAVIDE BOSISIO

AGEVOLAZIONI AI GIOVANI PER L’ACQUISTO CASA, ALLO STUDIO DECRETO SOSTEGNI-BIS

In questi giorni, uno dei temi d’attualità, riguarda l’agevolazione ai giovani per l’acquisto della prima casa. Un tema che tocca la nostra sfera completamente, sia nell’ambito immobiliare quanto in quello finanziario. E sì, perché si parla di sgravi fiscali e mutui al 100%, un decreto potenziale e di certo lodevole per rendere più accessibile l’acquisto a chi d’età inferiore ai 36 anni.

meaningful image

Entriamo subito nel merito, capiamo bene cosa bolle in pentola, poi vi lasciamo una nostra considerazione.

Tre gli interventi previsti fino alla fine del 2022 che cambiano le carte in tavola per quanto riguarda la parte fiscale dell’acquisto di un immobile sono:

  • l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sugli atti di compravendita, di nuda proprietà e di usufrutto per chi ha meno di 36 anni e non acquista una casa di lusso;
  • l’esenzione dall’imposta sostitutiva sull’atto del mutuo;
  • la possibilità di beneficiare di un credito d’imposta nel caso in cui venga pagata l’Iva sul valore della casa. Il credito può essere usato in compensazione, nella dichiarazione dei redditi oppure sull’imposta di registro per successivi atti di donazione o di successione.

Va precisato, proprio sulla questione dell’Iva, che quando si acquista la casa direttamente dall’impresa, l’imposta sul valore aggiunto deve essere sempre e comunque pagata poiché si tratta di un’imposta comunitaria. Tuttavia, i giovani possono avere un notevole risparmio beneficiando del successivo credito d’imposta che, in qualche modo, ‘restituisce’ l’Iva versata.

NON E’ FINITA.

Acquistare una casa con le agevolazioni del decreto Sostegni-bis significa anche risparmiare dal notaio: gli oneri sulla stipula degli atti siglati dal professionista sono destinati a diminuire del 50%. Sarebbero, comunque, da sostenere le eventuali spese dell’agenzia immobiliare e dell’istruttoria del mutuo.

A proposito di mutuo: qui è prevista un’altra grossa novità per i giovani che devono acquistare una casa. Si tratta della possibilità di accedere al finanziamento del 100% senza l’obbligo di versare il 20% del capitale. Il Governo destinerà a tale scopo 55 milioni di euro al Fondo mutui prima casa gestito da Consap, Fondo che permette di avere una garanzia dello Stato sull’accesso al finanziamento quando il rapporto rata-reddito non è sufficiente e per di più ad un tasso calmierato (paragrafo dall’informazione agro-dolce*).

Non solo: questa possibilità verrà data a tutti i giovani sotto i 36 anni e non soltanto alle giovani coppie o a chi ha un lavoro atipico. L’intenzione del Governo è quella di aumentare la garanzia dello Stato dall’attuale 50% dell’importo di mutuo al 70-80%. Lo scopo è quello di dare ulteriori motivi alle banche per concedere ai giovani dei mutui al 100% e di non fermarsi all’80% (ben che vada)**.

 Facciamo un esempio: per una casa con rendita catastale di 1000 euro e prezzo di mercato di 300.000 euro, in caso di acquisto da privato il risparmio è di 2410 euro, in caso di acquisto da impresa si matura un credito d’imposta di ben 12.000 euro cui si somma il risparmio di 600 euro sulle imposte di registro ipotecaria e catastale. Senza considerare l’assenza di pagamento dell’imposta sostitutiva sul mutuo pari allo 0,25% e un risparmio di circa 1.000,00 euro di Notaio (tema da prendere con guanti e pinze). Una tariffa onesta di uno studio notarile, per atto compravendita e mutuo, è di circa 2.500/3.000 euro, anche in ragion del dichiarato.

Detto ciò, vi lasciamo con le nostre osservazioni che riguardano 2 aspetti asteriscati in precedenza, il primo:

*Tutto bello, ma lo è anche pensare. Qual è uno dei problemi che affligge maggiormente i giovani?

Il lavoro.

 Secondo:

**Quale aspetto contraddistingue il Bel Paese dal resto del mondo?

L’arte di rendere vero il detto: “fatta la legge, trovato l’inganno”

Attenzione dunque: se il Governo vuole fare questa mossa per dare ai giovani l’occasione di avere più facilmente un mutuo al 100% dovrà anche controllare a quali condizioni verrà erogato dalla banca: non mancano, infatti, gli istituti disponibili a concedere il finanziamento al di sopra dell’80% del valore dell’immobile, ma alzando i tassi di interesse. Il che significa avere sì tutti i soldi per l’operazione di compravendita ma ad un prezzo molto più salato. Quale sarebbe, a questo punto, la convenienza?

Altresì si auspica ad una riqualificazione del mondo del lavoro, ambiente pieno di precariato, false partita iva, nero, sfruttamento e abuso di tipologie di rapporto contrattuale.

Argomenti enormi e di difficile soluzione, per lo meno rapida.

Per cui, cari giovani, fate attenzione alle sirene, un mutuo al 100%, anche se con agevolazioni di costi, è sempre un mutuo che andrà rimborsato.

A buon intenditor, poche parole.

 

DAVIDE BOSISIO

 

AGEVOLAZIONI AI GIOVANI PER L’ACQUISTO CASA, ALLO STUDIO DECRETO SOSTEGNI-BIS
FONDO CASSA CONDOMINIALE, TUTTA LA VERITA’

FONDO CASSA CONDOMINIALE, TUTTA LA VERITA’

Vi siete mai imbattuti, gestendo o vivendo una compravendita, nel fondo cassa che sempre più condomini creano? Certamente a me per professione diverse volte ma, come spesso accade, all’ennesima scopri qualcosa di nuovo. E questo mi piace, imparare intendo, dunque lo condivido.

Il fondo cassa condominiale è un accantonamento di somme con finalità specifiche, si differenzia dall’avanzo di cassa qualificato come il surplus tra i versamenti dei condomini e le spese sostenute in un determinato periodo di gestione.

Di norma è finalizzato a gestire senza disagi opere straordinarie che lo stabile nel tempo richiede.

Il fondo cassa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere ripartito in millesimi di proprietà fra tutti i condomini (anche il moroso);
  • deve avere una dimensione annuale. Ogni anno deve essere indicato nello stato patrimoniale e confermato o restituito. Non si può neppure deliberare che i versamenti si protraggano per più gestioni;
  • se inserito nel preventivo, deve essere poi consolidato a consuntivo ed aumentato o diminuito a seconda delle necessità;
  • se un soggetto non paga la quota del fondo cassa, questa morosità risulterà nei suoi debiti di gestione e farà parte del saldo passivo da riportare all’anno successivo;
  • circa le maggioranze, in ragione della peculiarità dell’impegno, è opportuna una delibera assunta ai sensi dell’art. 1136 comma 2° c.c. (almeno 50% dei millesimi e maggioranza degli intervenuti).

Il fondo cassa, al contrario, non deve:

  • essere un espediente per non procedere con le azioni di recupero del credito;
  • essere inteso quale ripartizione del debito dei condomini morosi a carico dei virtuosi. Si tratta, al contrario, di un “polmone” provvisorio che eviti (o quanto meno limiti il rischio) di far crescere all’interno del bilancio condominiale esposizioni debitorie.

Detto ciò, nel corso della mia carriera ho sempre visto gestire questo argomento più con logica che con la giurisprudenza. Cosa voglio dire? Quando si acquista un immobile inserito in condominio che ha un fondo, su indicazione degli amministratori stessi, in sede di atto definitivo con saldo spese aggiornato, vengono indicate le somme di fondo cassa a beneficio dell’unità immobiliare e richiesto all’acquirente di liquidarle al venditore subentrando nella titolarità.

E’ sempre avvenuto così grazie alla razionalità delle persone ma la giurisprudenza dice altro:

Se in sede di preliminare di compravendita non viene esposta la presenza del fondo cassa, con impegno alla sua liquidazione, non sarà atto dovuto da parte dell’acquirente il rimborso a parte venditrice perché considerato compreso nella quota di acquisto. A tal proposito mi permetto di lasciare alcune sentenze:

…premesso che il fondo cassa condominiale è un credito che segue l’immobile, esso viene automaticamente ceduto con la vendita o la donazione dell’appartamento condominiale, anche se ciò non viene menzionato nell’atto di acquisto. Questo perché tali somme sono strumentali al miglior godimento del bene (in quanto finalizzate alla gestione dei servizi condominiali o alla manutenzione delle parti comuni) e sono quindi collegate al bene stesso. Pertanto il venditore non può pretendere la restituzione del fondo dall’amministratore una volta venduta la casa; avendo perso ogni ragione di credito nei confronti del condominio. Dopo il rogito, il credito appartiene quindi al nuovo titolare dell’appartamento.

Ad avvalorare l’indisponibilità delle somme destinate al fondo è un’altra pronuncia della Suprema Corte con sentenza n. 7067\1999 secondo cui i singoli condomini, una volta versate le quote per il fondo, non possono più rivendicarle poiché queste appartengono al condominio.

Cass. sent. n. 17036/2016- Art. 1123 cod. civ. -Art. 1135 cod. civ.- Cass. sent. n. 7067/1999

Il fondo cassa per i futuri lavori è un fondo che “segue” l’immobile, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza 17035/2016. Secondo la sentenza, infatti, la creazione di un fondo cassa non pregiudica né l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio. Quindi poiché i contributi al fondo corrispondono ad un anticipo delle somme dovute per i futuri lavori, l’amministratore non può restituire queste somme se l’importo non viene riversato da chi subentra nella quota millesimale del venditore. La questione, in sostanza, va regolata tra venditore e acquirente dal momento che l’amministratore, per garantire la corretta gestione contabile, non può in alcun modo creare un ammanco nel fondo cassa. Questo principio era stato peraltro già stabilito dalla Cassazione con la sentenza 7067/1999, nella quale si legge che “il fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio. Ciò impedisce ai singoli condomini di poter rivendicare le quote versate”. Senza accordo tra venditore e acquirente, quindi, non è dovuto alcun rimborso. (3 luglio 2017).

Nell’ultima parte della sentenza viene citato come l’amministratore non possa assolutamente liquidare, e perché, il venditore direttamente della “sua” quota di fondo, come invece spesso si pensa di fare in deroga ad accordi con acquirenti non propensi ad usare razionalità ed eleganza.

Dunque cosa fare? L’unica formula giusta è racchiusa nell’accordo tra le parti, uno degli elementi essenziali di un contratto. In fase di preliminare, in cui acquirente e venditore decidono di generare la compravendita, tra le varie pattuizioni, servirà esplicitare il fondo cassa e l’accordo al rimborso da parte della promittente acquirente oppure  che la quota sia compresa nel prezzo di acquisto.

E’ importante questo argomento, sapete perché? Nella sua apparente banalità è potenziale argomento di disagio di rapporto tra le parti, irrigidimento, che non fa bene a quello che è considerato un momento importante, la compravendita di una casa. Nulla deve essere sottovalutato ragion per cui ho deciso di promuovere il fondo in questo nuovo articolo e aiutare, nell’informazione, utenti e professionisti che non hanno ben chiaro l’argomento, o meglio, i reali effetti.

Quando giurisprudenza e interpretazione umana si mischiano sono come acqua e olio, mal si sposano. Serve la cultura in principio e un’eccellente capacità di giusta e chiara comunicazione, non solo, serve anche attuarla al momento giusto. A tal proposito il team Spaziourbano è sempre a disposizione per chiarimenti o per mostrare che è certamente il partner giusto per farvi vivere in serenità uno dei momenti più importanti della vita, la compravendita immobiliare!

Davide Bosisio

Fase due, sintesi del DPCM

FASE DUE:

SE AMI L’ITALIA MANTIENI LE DISTANZE

DAL 4 MAGGIO

  1. Distanziamento obbligatorio
  2. Prezzo mascherine calmierato € 0,50 esente iva
  3. Basterà un clic per rinnovare il bonus € 600
  4. Fino al 18 maggio spostamenti con autocertificazione
  5. Visite mirate ai familiari ma con obbligo mascherine
  6. Apertura parchi e giardini ma con ingressi contingentati e senza assembramenti
  7. Consentire cerimonie funebri con Massimo 15 persone
  8. Consentite attività di ristorazione da asporto ma senza assembramenti
  9. Ok agli allenamenti degli atleti Coni ma a porte chiuse. Consenta attività motoria ma con distanziamento.
  10. Ripartono manifattura, costruzioni e commercio all’ingrosso funzionale

DAL 18 MAGGIO

  1. Apertura commercio al dettaglio
  2. Musei, mostre e biblioteche
  3. Allenamenti di squadra

DAL PRIMO GIUGNO

  1. Apertura bar, ristorazioni, parrucchieri e centri estetici

 

Gli spostamenti.

A insistere per mantenere l’obbligo dell’autocertificazione per gli spostamenti all’interno del Comune o della Regione sono stati in particolare i ministri Speranza e Boccia. Cambierà il modulo perché alle già note motivazioni per uscire di casa si aggiunge quella della visita ai parenti, secondo precise modalità per tutelare salute e sicurezza. Ci si potrà muovere all’interno del proprio Comune e della propria Regione, non ancora invece in altre regioni se non per ragioni di lavoro o salute. Anche se cadrà il divieto, che era stato introdotto con il lockdown, di spostarsi dal luogo in cui ci si trovava verso quello di domicilio o di residenza. Sarà dunque possibile per gli studenti o i lavoratori o chiunque altro rimasto bloccato in un’altra città dal lockdown fare ritorno a casa.

Gli incontri.

Una prima apertura al ritorno ad incontrarsi arriva con l’autorizzazione a vedere familiari stretti, genitori, sorelle, fratelli, nonni. Il che non vuol dire consentire riunioni di famiglia: resta valido il divieto di assembramenti, anche in casa. Soprattutto per proteggere i più anziani è prescritto l’uso della mascherina.

Attività motorie

Come annunciato, dunque, sarà consentita la ripresa dell’attività motoria non più nei pressi della propria abitazione, sempre individualmente o comunque a distanza di almeno un metro, con la sola eccezione di persone conviventi nella stessa casa. La regola della distanza vale anche per i giardini pubblici, che avranno con ingressi contingentati. Sì anche all’attività motoria con i figli o alle passeggiate con persone non autosufficienti. Potranno riprendere ad allenarsi gli atleti professionisti delle attività individuate dal Coni, non gli sport di squadra per i quali la ripresa potrebbe essere il 18 maggio. Per l’attività sportiva la distanza minima prevista è di due metri. Per la semplice attività motoria è invece di un metro.

Bar ristoranti in take away.

In attesa della riapertura di bar e ristoranti, ma anche di centri estetici e parrucchieri, annunciati dal premier Conte per l’1 giugno, viene confermata, a partire dal 4 maggio (nelle Marche da domani), la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone. “Si dovrà entrare uno alla volta – ha spiegato Conte -, rispettando la fila, le distanze, con i dispositivi di protezione”.

Negozi.

Per gli esercizi commerciali al dettaglio la riapertura è fissata per il 18 maggio e non per l’11 come ipotizzato in un primo momento. Su richiesta del Comitato tecnico scientifico si è ritenuto di programmare step di riapertura di 14 giorni per verificare gli effetti di ogni riapertura. Parrucchieri, barbieri, centri estetica, come detto, riapriranno l’1 giugno assieme a bar e ristoranti.

Messe e funerali.

Accolte solo in parte le richieste della Cei per la ripresa delle funzioni religiose. Dal 4 maggio potranno essere nuovamente celebrati i funerali ma solo alla presenza degli stretti familiari (parenti di primo o secondo grado), non più di 15 persone, se possibile all’aperto e a distanza l’uno dall’altro. E tutti dotati di mascherina. No invece alle messe, nonostante la proposta articolate di misure di distanziamento da parte della Cei. Durante l’incontro è stato posto con fermezza anche il tema della riapertura dei cimiteri, sia pure in sicurezza. A farlo in particolare l’Anci, per bocca del suo vicepresidente Roberto Pella. Il governo, però, ha preso tempo e non ha ancora ufficialmente aperto a questa possibilità.

Attività produttive.

Confermato anche il calendario delle ripartenze delle attività produttive. Si comincia già domani con le aziende ritenute strategiche, dai cantieri dell’edilizia pubblica al manufatturiero per l’export con richieste di autorizzazione in deroga ai prefetti. Dal 4 tutte gli altri e il commercio all’ingrosso funzionale a queste filiere.

Musei mostre.

Come anticipato musei, mostre e luoghi culturali all’aperto riapriranno il 18 maggio.

 

 

Fase due, sintesi del DPCM
Decreto “Cura Italia”

Decreto “Cura Italia”

Il governo ha finalmente varato il primo tanto atteso decreto fiscale contenente misure di aiuto all’economia in questa difficilissima fase che sta attraversando il nostro paese. Ecco nel dettaglio cosa è previsto:

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

E’ sospeso il pagamento di tutti i tributi fiscali / previdenziali e assistenziali di una settimana (fino al 20 marzo per tutti).

Per i soggetti con fatturato superiore a 2.000.000 di euro la proroga vale solo per questa settimana e in assenza di ulteriore intervento lunedì prossimo i versamenti andranno effettuati normalmente.

Per i soggetti con fatturato inferiore a 2.000.000, o per quelli che operano nei settori turistico ricettivi o legati alla ristorazione e all’intrattenimento, la sospensione dei versamenti di tributi scadenti tra il 8 marzo e il 31 maggio, vale fino al 31 maggio 2020. In tale data andranno (secondo quanto attualmente disposto…) poi versati integralmente (eventualmente in 5 rate mensili)

SOSPENSIONE DEGLI ALTRI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE ATTIVITA’ DEGLI UFFICI FISCALI

E’ sospeso (per tutti) ogni altro ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra 8 marzo e 31 maggio (compresi quindi invii di C.U. e dichiarazioni iva /intra /etc), nonché le attività dell’agente della riscossione (ex equitalia)

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DEI TRIBUNALI

Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure relative al rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini.

RINVIO ASSEMBLEE BILANCI

Per l’anno 2020 il termine per la convocazione delle assemblee per i bilanci viene automaticamente differito al 30 giugno anziché al 30 aprile, in attesa poi di eventuali ulteriori proroghe.

MISURE SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PMI

Fino a un MASSIMO DEL 33% DEI PRESTITI EROGATI, le PMI:

–          Non potranno avere revoche o modifiche dei fidi già in essere;

–          Potranno prorogare al 30 settembre l’eventuale restituzione di prestiti in essere;

–          E SOPRATTUTTO potranno richiedere una moratoria al 30 settembre di tutti i rimborsi di rate di finanziamenti o leasing in essere.

La richiesta dovrà automaticamente essere accolta dagli istituti bancari / società di leasing se corredata da una dichiarazione in autocertificazione che l’impresa ha subito una riduzione parziale o totale dell’attività in conseguenza del Covid-19

 

 

CASSA INTEGRAZIONE

Viene estesa a tutti i settori, e anche a le imprese con almeno 1 dipendente. Si invita tutta la clientela costretta a non essere operativa e ad avere dipendenti in carico a prendere contatto con i propri consulenti del lavoro per valutare le relative procedure.

INDENNITA’ LIBERI PROFESSIONISTI TITOLARI DI PARTITA IVA (NO DITTE INDIVIDUALI ISCRITTE IN CAMERA DI COMMERCIO!)

Ai liberi professionisti titolari di partita IVA (e ai co.co.pro) è riconosciuta una indennità forfettaria per il mese di marzo di un importo pari a 600 euro, esente da imposte. Per ottenerla occorrerà presentare apposita domanda all’INPS. Non è ancora chiaro se ci saranno dei limiti di reddito dichiarato oltre il quale tale indennità non spetterà.

SOSPENSPENSIONE MUTUO PRIMA CASA ANCHE PER TITOLARI PARTITA IVA

Viene estesa anche ai lavoratori autonomi la possibilità di richiedere la sospensione del mutuo prima casa per 9 mesi (aderendo al fondo Gasparrini), a condizione che autocertifichino la riduzione del fatturato 2020 di almeno il 33% rispetto al 4 trimestre 2019. (senza necessità di presentare mod ISEE)

CESSIONE CREDITI INSOLUTI

Qualora una società ceda a titolo oneroso (sarà poi da capire l’effettiva modalità nel futuro…) entro il 31 dicembre 2020, crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, potrà trasformare in crediti di imposta le attività per imposte anticipate riferiti a tali componenti

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

Sono sospese tutte le procedure di licenziamento

CONGEDO E INDENNITA’ PER I LAVORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti con figli entro i 12 anni di età, hanno diritto a uno specifico congedo per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa è prevista la possibilità di avere un bonus fiscale massimo di 600 euro per i servizi di babysitting.

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, esente da imposte, pari a euro 100 da rapportare ai giorni di lavoro svolti effettivamente nella sede di lavoro (e non da remoto o in ferie).

CREDITO DI IMPOSTA PER NEGOZI

Ai soggetti esercenti attività di impresa è riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo per ora solo al mese di marzo (…), solo di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

RIMBORSO CONTRATTI DI SOGGIORNO VACANZE E ACQUISTI BIGLIETTI SPETTACOLI/TEATRI

Per evitare il collasso del settore, a seguito dell’impossibilità di effettuare le prestazioni richieste in precedenza rispetto a viaggi/spettacoli, occorre presentare entro 30 giorni richiesta di rimborso, che verrà erogata sotto forma di voucher per usufruire di pari prestazione in futuro

 

CERTIFICATO DI IDONIETA’ STATICA, MILANO SEMPRE IN PRIMA LINEA

Conosciuto anche come certificato di idoneità sismica, trattasi di una relazione in cui viene esposto lo stato di sicurezza dell’edificio. Adesso ci addentreremo nell’argomento. Prima volevo mostrare tutto il mio orgoglio d’essere milanese. Non serviva questo perché lo sia, ma Milano è sempre la prima città attenta all’innovazione, miglioramento, adeguamento, sicurezza. Non è perfetta ma proattiva, per me è una coperta calda, cautelativa.

Vi propongo una citazione di Carlo Castellaneta, a cui sono affezionatissimo, della mia Milano:

“Ci sono città di evidente bellezza che si danno a tutti, e altre segrete che amano essere scoperte. Milano appartiene a questa specie, al punto che riesce difficile stabilire le ragioni del suo fascino (…). Io credo che esso consista anzitutto nella sua “classe”, né più né meno come avviene per certe donne che ci colpiscono per il loro portamento, anche se belle non sono, e neppure truccate”

Bene, dopo aver dato i meriti alla città della moda e non solo, parliamo del CIS.

Molti potrebbero dire, ma perché solo il comune di Milano è interessato a qualcosa di origine sismica se rientra tra i territori a più basso rischio? Il perché è già sintetizzato nella prima frase di apertura di questo articolo. Il CIS non riguarda questioni sismiche, che è solo una possibile origine di problema, ma focalizza la sua attenzione sulla sicurezza delle strutture tutte che compongono un condominio o affine. Vuole essere strumento di collaudo ne più e ne meno di quello che si fa per molte cose. Es, beni di rilevanza minore, automobili per dirne una, hanno l’obbligo di revisione, addirittura ora serve adeguarsi alle normative europee, pena il decadimento d’uso. Beni molto più importanti invece non hanno alcun tipo d’ispezione.

Ricorderete tutti come di recente una piccola anima ci ha lasciati causa crollo di un cancello di un parco. Di questo si parla perché quell’evento potrebbe accadere, in forme anche differenti, nei vostri stabili. Siete d’accordo?

Dunque entro il 27/11/19 tutti i fabbricati, entro 50 anni dalla data di collaudo delle strutture, o in assenza di questo, dalla loro ultimazione, dovranno essere sottoposti ad una verifica dell’idoneità statica di ogni loro parte secondo la normativa vigente alla data del collaudo o, in assenza di questo, alla data di ultimazione del fabbricato, che dovrà essere certificata da un tecnico abilitato. Per i prossimi anni verrà ridotta la vetustà dei caseggiati sino a portare a quelli più recenti, nel giro di 2/3 anni, adeguamento.

E’ bene specificare che i controlli sulla sicurezza dei fabbricati sarà fatta con due soglie di “pignoleria” per poter permettere agli utenti, i cittadini, di non avere una spese ingente che sarà necessaria solo se il fabbricato sarà in condizioni pessime, dunque giusto. Vi allego il tariffario reale, estrapolato dall’ordine degli ingegneri di Milano, per appurare lo standard che verrà richiesto ed evitare di farsi abbindolare da preventivi eccessivi o molto convenienti. Mi spiego meglio, il CIS non vuole essere un documento nuovo che và fatto e si trova il modo di renderlo una pillola meno gradevole o, peggio, farci business. E’ uno strumento giusto e serio infatti i CIS presentati verranno analizzati e, se considerati troppo permissivi, verranno rigettati. Fate molta attenzione, da dicembre’19 i notai non potranno rogitare in assenza di tale certificato per beni compravenduti in stabili di oltre 50 anni. Per il momento, specifico nuovamente, solo per il comune di Milano città.

E se un CIS dicesse “ ok stabile va bene ma si segnala che un ballatoio è a rischio” cosa succede? Va adeguato prima di fare il CIS? No, il CIS per un fabbricato dichiarato sano varrà 15 anni, se dovesse accadere quanto nelle domande verrà redatto con validità di 2 anni, permettendo la dismissione, ma entro 2 anni andranno eseguite le opere di messa in sicurezza. Come tutte le novità bisogna dire che non tutte le variabili sono state previste, sta nascendo ora dopo anni di studio, ma l’effetto collaterale più significativo lo vedo personalmente sugli aggravi di costi, non per avere un CIS, ma per interventi straordinari che si renderanno necessari. E’ un epoca dove i condomini soffrono inadempienze, questa sarà a mio avviso la parte oscura della medaglia. Inoltre emergeranno tutte quelle gestioni superficiali di stabili che mancano del certificato prevenzione incendi. Che problema arreca? Ma solo la non agibilità del fabbricato…..

E’ anche vero che la salute e la vita valgono molto più dei denari e non bisogna attendere un disastro per adeguarsi. Milano l’ha letta cosi.

Come funzionerà materialmente? Racconto quello che ho sentito perché di casi reali non ne ho, ma bisognerà rivolgersi ad un vero professionista innazitutto. Un ingegnere, architetto? Si certo ma mi dicono meglio un Collaudatore statico, che di norma è ingegnere. Cosa cambia? Bé, la specializzazione. Se avete un problema al cuore vi farete operare da chirurgo specifico o dal medico di base? Sono dottori….

Parlatene nelle assemblee condominiali, tra le altre cose questo è un periodo florido in tal senso. Mi rivolgo ad ogni cittadino interessato e soprattutto agli amministratori. I cambiamenti sono la cosa più difficile d’affrontare ma lavorarci preventivamente porta all’accoglienza.

Concludo dicendovi che quanto esposto è frutto di un corso di aggiornamento che Spaziourbano ha fatto grazie a Fiaip, a cui è associata, e alla presenza di due esponenti dell’ordine ingegneri di Milano che hanno collaborato alla stesura della linea guida con i dirigenti del Comune di Milano, Ing Michele Capè e Ing Alessandro Aronica. Molto attendibili direi…

Ve lo abbiamo sempre detto, siamo attenti alla formazione ed aggiornamento per garantire ai nostri clienti  che siamo interlocutori seri ed affidabili.

CIS, fate girare la voce !!!

 

Davide Bosisio

CERTIFICATO DI IDONIETA’ STATICA, MILANO SEMPRE IN PRIMA LINEA

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Se desideri maggiori informazioni per i cookie di terze parti leggi l'informativa completa maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi