Con la pubblicazione sulla G.U. 24.10.2016, n. 249, è entrato in vigore dal 24.10.2016, il DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”.
Tra le novità fiscali contenute nel Decreto, una di quelle che sta più a cuore a migliaia di cittadini è sicuramente quella riguardante la SOPPRESSIONE di EQUITALIA – Artt. 1 e 2
Finalmente è arrivata, dopo tanti rinvii, a decorrere dall’1.7.2017 Equitalia viene chiude, l’attività di riscossione verrà affidata alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.
In forza di ciò è prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (Art. 6).
In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato in un massimo di 4 rate, (su cui sono dovuti gli interessi), delle somme dovute.
Tale beneficio spetta anche ai soggetti che stanno pagando piani di rateizzazione con la condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.
SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE:
La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (da cui si può richiedere solo l’eliminazione degli interessi).
MODALITÀ DI ADESIONE:
Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:
- entro il 23.1.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame);
- utilizzando la modulistica apposita che sarà predisposta e che sarà disponibile sul sito Internet dell’Agente della riscossione probabilmente a partire del 7 novembre 2016. Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.
A seguito della presentazione della domanda di definizione:
- sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa;
- l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE:
Entro il 21.4.2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.
In particolare, in presenza di definizione rateale, a cui si applicano nel caso gli interessi pari al 4,5% annuo, gli importi dovuti saranno così frazionati:
I e II rata Ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute.
III e IV rata Ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute, scadenti rispettivamente il 15/12/2017 e il 15/03/2018.
Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.