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Direttiva case green: le scadenze da tenere a mente

Direttiva case green: le scadenze da tenere a mente

Alla luce della bozza della direttiva dell’Unione Europea, si desidera fare informazione cercando d’essere semplici e schematici, parliamo dell’’adeguamento in termini di efficienza degli edifici che dovrà avvenire sostanzialmente in due step: entro il 2030 si dovrà raggiungere la classe E ed entro il 2033 la classe D per quanto riguarda gli immobili residenziali, su cui Spaziourbano è concentrata.

La direttiva non dà solo indicazioni sulla riqualificazione degli immobili, residenziali e non residenziali, ma prevede anche una serie di scadenze finalizzate a ridurre in maniera significativa le emissioni degli edifici nell’arco di una ventina di anni. Nel dettaglio tutte le scadenze da ricordare a partire dal recepimento della direttiva, che potrebbe arrivare nel mese di luglio 2025, fino al 2040, anche se già dal 1° gennaio 2024 dovrebbe scattare il divieto di agevolazioni fiscali per l’installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili.

Il recepimento

marzo 2023: approvazione da parte della plenaria che dovrebbe approvare la proposta del parlamento Ue sulla direttiva Epbd, in calendario dal 13 al 16 marzo;

luglio 2023: approvazione della direttiva per l’estate del 2023 (successivamente il recepimento da parte dei Paesi membri);

luglio 2025: in caso di approvazione nel mese di luglio 2023, il recepimento della direttiva da parte dei Paesi membri dovrebbe arrivare per l’estate 2025.

Limiti per le caldaie

1° gennaio 2024: scatta il divieto di agevolazioni fiscali per l’installazione di caldaie che funzionano con combustibili fossili;

agosto 2025: il divieto di usare riscaldamento a combustibili fossili sia per gli edifici nuovi che per quelli ristrutturati (esclusi i sistemi ibridi e quelli che funzionano a combustibili rinnovabili);

dal 2035, salvo la richiesta all’Europa di un posticipo al 2040, il bando delle vecchie caldaie.

Gli edifici a zero emissioni

1° gennaio 2026: gli edifici occupati, gestiti o di proprietà di enti pubblici dovranno essere a zero emissioni;

1° gennaio 2027: le unità e gli edifici non residenziali dovranno essere in classe E/F per edifici non residenziali e pubblici;

1° gennaio 2028: tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni (Zeb);

1° gennaio 2030: le unità e gli edifici non residenziali dovranno essere almeno in classe energetica D; le unità e gli edifici residenziali dovranno essere almeno in classe energetica E;

1° gennaio 2033: le unità e gli edifici residenziali dovranno essere almeno in classe energetica D;

31 dicembre 2035: stop all’utilizzo dei combustibili fossili negli edifici (possibile una proroga nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile);

1° gennaio 2037: stop alla deroga che consente di abbassare gli standard energetici per alcuni edifici residenziali (fino a un massimo del 22% del patrimonio immobiliare).

L’energia solare

31 dicembre 2026: l’installazione di impianti a energia solare su tutti gli edifici pubblici e non residenziali esistenti;

31 dicembre 2028: l’installazione di impianti a energia solare su tutti gli edifici residenziali e sulle coperture dei parcheggi;

31 dicembre 2032: l’installazione di impianti a energia solare su tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti.

Ultime scadenze 2040

31 dicembre 2040: termine ultimo per l’eliminazione dei combustibili fossili nei sistemi di riscaldamento.

Il prossimo passo sarà l’esame della plenaria dove avrà inizio il “trilogo”, ossia un negoziato fra le tre Istituzioni europee (Parlamento, Commissione e Consiglio) e, probabilmente con ulteriori novità e modifiche, si avvierà verso la versione finale del testo da approvare. Solo allora si passerà al recepimento da parte di ciascun Paese membro dell’Eurozona.

Con questa frase finale pensiamo possano cambiare dei dettagli ma non la sostanza e che ogni proprietario di casa debba sensibilizzarsi alla circostanza da subito, insieme a tutti i professionisti trasversali (ammri di condominio, tecnici, aziende) e, soprattutto, che la questione non debba essere metabolizzata con negatività (costi nuovi) ma come opportunità e, se proprio dovesse risultare complesso, come doverosa attenzione alla nostra casa: la Terra.

Costi accessori per l’acquisto della tua casa

Quando si effettua una compravendita immobiliare ci sono diversi obblighi fiscali da rispettare.

Innanzitutto, la parte acquirente deve considerare ai fini fiscali che esistono una serie di imposte che devono essere versate all’Agenzia delle Entrate. In primo ordine si devono distinguere l’imposta di registro (in misura proporzionale o fissa), l’imposta sul valore aggiunto, ossia l’IVA, l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria.

L’imposta di registro in misura proporzionale deve essere corrisposta nella misura del 9% quando il soggetto venditore è un privato (cioè non agisce nell’esercizio di attività commerciale, artistica o professionale) o un’impresa. Tale imposta viene calcolata sul prezzo-valore, ossia sul valore catastale e non sul valore del corrispettivo pattuito per la vendita, purché oggetto della vendita sia un fabbricato ad uso abitativo. Questa aliquota non può mai avere un valore inferiore ad euro 1.000, pertanto anche qualora il prezzo-valore sia di ammontare inferiore dovrà essere corrisposta per l’importo minimo.

L’IVA deve essere corrisposta nei seguenti casi:

  • Quando la parte venditrice è un’impresa costruttrice o ha ripristinato i fabbricati entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione o dell’intervento oppure anche dopo i 5 anni, se il venditore sceglie di assoggettare l’operazione a IVA;
  • Quando l’acquisto ha ad oggetto fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali per i quali il venditore sceglie di sottoporre l’operazione a IVA.

In entrambi questi casi l’aliquota da versare sarà pari al 10% o al 22% (quando la vendita ha ad oggetto immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9) sul prezzo di acquisto concordato tra le parti. Con l’applicazione del regime fiscale ad IVA bisogna corrispondere un’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200. L’imposta ipotecaria ha valore fisso di euro 50 (o di euro 200 per gli atti soggetti al regime ad IVA), così come l’imposta catastale.

La normativa delle agevolazioni prima casa modifica i regimi fiscali applicati alla parte acquirente, infatti, qualora alla vendita venga applicata l’imposta di registro proporzionale, questa sarà calcolata su un’aliquota pari al 2% (permanendo il vincolo del valore minimo pari a euro 1.000); mentre nei casi in cui la vendita sia soggetta ad IVA l’aliquota sarà pari al 4%, oltre all’imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200. Le imposte catastali e ipotecarie rimangono invariate.

Le agevolazioni “Prima Casa” possono essere applicate anche a coloro che vendono un’abitazione per la quale hanno usufruito delle agevolazioni prima casa e ne riacquistano un’altra entro un anno (la vendita può essere fatta anteriormente al nuovo acquisto o entro un anno da esso). In questi casi si viene a rilevare un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’IVA pagata per il primo acquisto agevolato. Questo credito può essere portato in diminuzione delle seguenti voci, a scelta dell’acquirente:

  • per l’imposta di registro dovuta con il nuovo acquisto;
  • per le imposte di registro, ipotecarie, catastali e di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • per l’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto;
  • per altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24.

 

 

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni “Under 36” vedranno scontate le imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti soggetti al regime IVA, inoltre, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore. Tale credito potrà essere portato in diminuzione a scelta dell’acquirente secondo i medesimi criteri del credito d’imposta per gli acquisti “Prima Casa”, ad eccezione dell’imposta di registro per il nuovo acquisto.

Tutti gli atti e le formalità necessari per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo.

Vediamo, infine, i compiti di un notaio nel processo di compravendita immobiliare.

In sostanza, il notaio svolge un ruolo di garante della legalità e della corretta gestione del processo di compravendita immobiliare, proteggendo le parti coinvolte da eventuali rischi e problematiche legate alla transazione. Alcune delle responsabilità principali sono la verifica della validità e regolarità dei documenti, la stesura dell’atto di compravendita, la consulenza legale per le parti coinvolte nella compravendita assicurando che tutti i diritti e gli obblighi siano rispettati e che il processo di compravendita avvenga in modo trasparente e legale, l’autenticazione delle firme e la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate.

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