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Noi, SPAZIOURBANO – 6° puntata: Il Gatto Blu

Noi, SPAZIOURBANO – 6° puntata: Il Gatto Blu

La nostra storia animata è arrivata alla puntata n. 6, che verrà trasmessa a partire da:

mercoledì 28/10/2020 ore 15.00 sul consueto canale Youtube

In questo episodio si parlerà della nostra Mascotte, il Gatto Blu, che dal 2018 affianca il nostro marchio, rendendolo riconoscibile e apprezzato. Seppure sono passati solo 2 anni, per noi è come se ci fosse sempre stato, ci siamo molto affezionati e riscontriamo anche tra i clienti grandi apprezzamenti verso questo simpatico gattino.

Guardate il video, commentatelo e condividetelo…

Diventa un superhost

Diventa un superhost

Per sfruttare al meglio le potenzialità offerte da AIRBNB essere un semplice HOST non basta. La concorrenza è sempre più spietata anche in questo settore, quindi se vuoi guadagnare bene devi puntare a diventare un SUPERHOST!

Infatti diventando Superhost, vuol dire avere sempre recensioni a 5 stelle e di conseguenza il vostro annuncio viene più visualizzato rispetto agli altri, dando così una concreta opportunità di aumentare il fatturato. In AIRBNB le recensioni degli ospiti sono fondamentali, quindi dovete essere impeccabili e regalare ad ogni vostro ospite un’esperienza unica!

Le regole base per ottenere questo importante titolo sono:

  • Educazione e ospitalità
  • Confort dello spazio
  • Igiene e pulizia

Educazione ed ospitalità.

Sono cose ovvie, ma fondamentali, bisogna essere sempre educati con gli ospiti e veloci nelle risposte. Scaricando l’app sul telefonino, è possibile in ogni momento rispondere celermente, questo fa sicuramente piacere ad un ospite che sta organizzando il suo viaggio. Date sempre risposte chiare, in maniera informale, non siete un grande hotel, e siate sempre disponibili a venir incontro alle esigenze del vostro ospite.

Confort dello spazio.

Chiaro che tutto deve essere in ordine e funzionale, pensate a tutto ciò che voi vorreste trovare quando viaggiate, mettersi nei panni dell’ospite aiuta molto. Fate trovare in casa anche una piantina della città, informazioni su mezzi di trasporto, supermercati, locali… insomma tutto ciò che può essere utile per una vacanza serena.

Igiene e pulizia.

Dovrebbe essere inutile ribadirlo, ma ho alloggiato in posti che mi risulta davvero inspiegabile come si possa affittare in queste condizioni igieniche e mi riferisco anche ad alberghi che dovrebbero essere professionisti nel settore. La casa deve essere perfettamente pulita e profumata.

Sono in questi 3 punti che ti giochi le 5 stelle.

L’ultimo consiglio è quello di prestare molta attenzione all’accoglienza dell’ospite, il check-in. Mai far aspettare il cliente lì fuori, essere subito cordiali e disponibili, fargli vedere tutto dello spazio, è in questa fase che si crea il feeling giusto!

E per quando parte? Bè sì sarebbe più comodo farsi lasciare le chiavi nella casella della posta, ma se possibile andare a salutarlo e ringraziarlo sicuramente non farebbe male!

C’è poco da fare, per ottenere il massimo deve piacere il vostro spazio e dovete piacere voi!

Ciao ciao EQUITALIA

 

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.10.2016, n. 249, è entrato in vigore dal 24.10.2016, il DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”.

Tra le novità fiscali contenute nel Decreto, una di quelle che sta più a cuore a migliaia di cittadini è sicuramente quella riguardante la SOPPRESSIONE di EQUITALIA – Artt. 1 e 2

Finalmente è arrivata, dopo tanti rinvii, a decorrere dall’1.7.2017 Equitalia viene chiude, l’attività di riscossione verrà affidata alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

In forza di ciò è prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (Art. 6).

In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato in un massimo di 4 rate, (su cui sono dovuti gli interessi), delle somme dovute.

Tale beneficio spetta anche ai soggetti che stanno pagando piani di rateizzazione con la condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE:

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (da cui si può richiedere solo l’eliminazione degli interessi).

MODALITÀ DI ADESIONE:

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

  • entro il 23.1.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame);
  • utilizzando la modulistica apposita che sarà predisposta e che sarà disponibile sul sito Internet dell’Agente della riscossione probabilmente a partire del 7 novembre 2016. Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa;
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE:

Entro il 21.4.2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

In particolare, in presenza di definizione rateale, a cui si applicano nel caso gli interessi pari al 4,5% annuo, gli importi dovuti saranno così frazionati:

I e II rata Ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute.

III e IV rata Ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute, scadenti rispettivamente il 15/12/2017 e il 15/03/2018.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao ciao EQUITALIA
La legge finanziaria 2016

La legge finanziaria 2016

È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302 la Finanziaria 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) c.d. “Legge di stabilità 2016”, in vigore dall’1.1.2016. Rispetto al testo originario del ddl la versione definitiva della citata Legge si compone di 1 articolo suddiviso in 999 commi.

NOVITÀ IMU IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI

In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale. Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune, ma è finalmente disciplinata in modo uniforme. In particolare, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: − il contratto sia registrato; – il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; − il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.

ESENZIONE TERRENI AGRICOLI

È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli: – ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9; – posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; – ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001; – ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE

Viene disposta l’esenzione TASI alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). FABBRICATI “BENI MERCE” È confermata l’integrazione del comma 678, Finanziaria 2014, in base alla quale per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni possono però aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.

DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006. In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione: – per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000; − per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.

BONUS “MOBILI ED ELETTRODOMESTICI”

È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015). La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).

BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE”

In sede di approvazione è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio): − che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni; − in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età; − acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi all’acquisto); pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione. Detta spesa deve essere sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali. Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus “mobili ed elettrodomestici” .

NUOVO REQUISITO “PRIMA CASA”

In sede di approvazione, in materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.

DETRAZIONI IVA ACQUISTO UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI

In sede di approvazione è stata inserita un’interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione: • spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016; • va ripartita in 10 quote annuali.

MAXI AMMORTAMENTI

A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è, SOLO AI FINI FISCALI, incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000). In sede di approvazione è stata disposta anche l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali). Sono esclusi dall’incremento gli investimenti: – in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; – in fabbricati e costruzioni; – nei beni ricompresi nei seguenti gruppi: V industrie manifatturiere alimentari, XVII industri dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, XVIII

REGIME FORFETARIO

Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) introdotto lo scorso anno in sostituzione del regime dei cd minimi, sono state apportate le seguenti modifiche:

AUMENTO DEL LIMITE DI RICAVI / COMPENSI

La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l’aumento del limite dei ricavi /compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività), il cui limite minimo si attesta per le altre attività economiche a euro 30.000.

LIMITE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE

Permane invece, anche se modificata come di seguito esposto, la condizione di accesso per la quale il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato (compreso il reddito da pensione). Tale condizione non si applica però in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.

CONTRIBUENTI “START UP”

I soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, potranno usufruire dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti: – il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; – l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione; – qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.

NUOVO REGIME PREVIDENZIALE

È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%. In precedenza l’agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA

È riproposta dopo un decennio l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate. L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto. In mancanza di uno specifico riferimento alla “sostituzione” dell’IVA, quest’ultima va applicata con le regole ordinarie. Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%. In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. Per le società di capitali, in sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non applicazione dell’art. 47, TUIR, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8. Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario di società di capitali l’operazione non risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato: – nella misura del 60% entro il 30.11.2016; – il rimanente 40% entro il 16.6.2017.

ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE

In sede di approvazione è stata riproposta anche l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015; – ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”, ossia dal 2016; – richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP dell’8%. L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA

È sostituito integralmente l’art. 26, DPR n. 633/72, in materia di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevedendo finalmente con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente. La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte: a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a). Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b). Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa: − in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare; − in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; − qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Le novità sopra esaminate sono applicabili: – con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016; – con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.

ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE

È prevista l’anticipazione all’1.1.2016, rispetto alla data dell’1.1.2017, del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E’ nuovamente riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: – terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; – partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata “unificata” all’8% la misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l’aliquota “agevolata” del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI

È riproposta anche la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: -16% per i beni ammortizzabili; -12% per i beni non ammortizzabili. In sede di approvazione è stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione, senza quindi godere dei benefici conseguenti. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.

LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE

Viene aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera. In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000.

MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA

È confermato che la Certificazione Unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è “implementata” con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015. L’invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. In altre parole, quindi, se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l’obbligo di presentare tale modello (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all’Agenzia delle Entrate con la CU). L’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.

PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati sgravi contributivi anche se ridotti rispetto al 2015 per un periodo massimo di 24 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio: – opera per i contratti che decorrono dall’1.1 al 31.12.2016; – consiste nell’esonero nella misura del 40% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 3.250 annui; – non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative. L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori: − che siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti; − per i quali lo sgravio in esame ovvero quello previsto dall’art. 1, comma 118, Finanziaria 2015 per le assunzioni 2015 siano già stati usufruiti relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato; – con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016 hanno già in essere con ildatore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ

È “ripristinata” l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000.

COMPENSAZIONE CREDITI AVVOCATI

In sede di approvazione è stato disposto che dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato posso compensare, anche parzialmente, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati. La compensazione è consentita purché non sia stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002. Con un apposito DM saranno stabiliti criteri, priorità e modalità dell’agevolazione in esame.

La bozza della nuova finanziaria

In attesa della definitiva approvazione e delle conseguenti eventuali modifiche, e soprattutto in attesa delle successive circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate che meglio chiariranno l’effettiva applicazione delle norme, ecco una panoramica degli interventi fiscali che il Governo ha previsto nella Legge di Stabilità 2015 che ci arriva direttamente dal nostro Commercialista:

TASI

Le abitazioni principali non di lusso verranno esentate, oltre che dall’IMU anche dalla TASI, che continuerà ad essere applicata solo alle seconde case.

ALIQUOTE IRES

E’ prevista la riduzione delle aliquote IRES dall’attuale 27,50 % al 24,50% per il periodo di imposta 2016 e al 24% per il periodo 2017.

DETRAZIONI 50% E 65% RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO

E’ disposta la proroga sia delle aliquote che degli importi in vigore nel 2015 anche per il 2016, quindi in sintesi:

  • per gli interventi di recupero edilizio 50% fino a 96.000 euro di spesa;
  • per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica 65% con i precedenti limiti di spesa a seconda delle diverse tipologie di intervento.

E’ disposta altresì la proroga della detrazione irpef del 50% su una spesa massima di euro 10.000 per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo degli immobili oggetto di recupero edilizio di cui sopra.

MAXI AMMORTAMENTI

È previsto a favore sia delle imprese che dei lavoratori autonomi un incremento del 40% degli ammortamenti effettuati sui beni acquistati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016.

In sostanza, un bene acquistato per euro 10.000 potrà essere ammortizzato per euro 14.000, senza modificare il valore contabile ma con una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi. Sono esclusi dall’agevolazione fabbricati e costruzioni, e tutti i beni con un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%.

NUOVO REGIME FORFETTARIO E TERMINE DEL REGIME DEI MINIMI

Il vecchio regime dei minimi al 5% termina con il 31 dicembre 2015. Restano in vigore tutte le agevolazioni per i soggetti che già ne usufruiscono fino alla naturale scadenza del regime o alla fuoriuscita per superamento dei limiti.

Il nuovo regime forfettario sperimentato con scarso successo nel corso del 2015, subisce le seguenti modifiche al fine di ampliarne la applicazione:

  • aumento generalizzato dei limiti di fatturato tra i 25.000 e i 50.000 a seconda dei codici attività;
  • possibilità di accesso anche per dipendenti e pensionati, a condizione però che il reddito di impresa o di lavoratore autonomo resti prevalente o gli altri redditi siano inferiori a una soglia limite compresa tra i 20.000 e i 30.000 euro; maggiori chiarimenti verranno disposti in sede di conversione della legge;
  • applicazione dell’aliquota del 5% al posto del 15% per i primi 5 anni a condizione che l’attività risulti nuova, e che il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti alcuna attività di lavoro autonomo;
  • i contributi minimali INPS sono ridotti del 35% rispetto alla norma (precedentemente non si applicava invece il minimale, e la norma è quindi peggiorativa).

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI DI IMPRESA

Viene riproposta dopo diversi anni l’assegnazione agevolata di beni immobili (nella versione attuale diversi da quelli strumentali per destinazione) o mobili registrati, ai soci di società

È a parere dello scrivente la norma che maggiormente necessita di chiarimenti interpretativi nella futura circolare, soprattutto per delimitare chiaramente il perimetro oggettivo.

L’assegnazione prevede il pagamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8% (o al 10,50% per le società non operative) da calcolare sulla differenza tra il valore dei beni determinato sulla base catastale rivalutata e il costo fiscale del bene iscritto in contabilità.

Per quanto riguarda le imposte indirette è inoltre prevista la riduzione a metà delle aliquote applicabili e le imposte ipocatastali sono previste in misura fissa.

L’iva, se applicabile nel caso, dovrebbe essere invece in misura ordinaria.

Il termine del pagamento è attualmente previsto per il 60% del suo ammontare entro il 30 novembre 2016, e per il rimanente 40% entro il 16.06.2017.

ULTERIORE DEDUZIONE IRAP

Dal 2016 è previsto un aumento di 2.500 euro (traducibili in circa 100 euro di risparmio..) delle ulteriori deduzioni IRAP.

IVA NEI FALLIMENTI E NOTE DI VARIAZIONE

Viene (finalmente) modificato integralmente l’art 26 del DPR 633, che prevede ora che la nota di credito possa essere emessa, con decorrenza però dal 1 gennaio 2017, in caso di mancato pagamento in presenza di procedura concorsuale o di accordo di ristrutturazione dei debiti fin dalla data di omologa o di pubblicazione sul registro imprese, senza aspettare (come oggi) il piano di riparto.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONE

E’ nuovamente riproposta, per persone fisiche e associazioni o enti non commerciali, la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: terreni edificabili agricoli e partecipazioni in società detenuti alla data del 01/01/2016.

Nel caso, entro il 30 giugno 2016 occorrerà provvedere alla redazione ed alla asseverazione della perizia di stima, ed al pagamento dell’imposta sostitutiva del 4% per le partecipazioni non qualificate o dell’8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

RIVALUTAZIONI BENI DI IMPRESA E PARTECIPAZIONI

E’ stata riproposta anche la rivalutazione dei beni di impresa con le stesse regole e le stesse condizioni precedentemente in vigore (aliquota 16% beni ammortizzabili aliquota 12% beni non ammortizzabili)

LIMITE UTILIZZO CONTANTE

E’ stato proposto di elevare dagli attuali 1.000 euro a 3.000 euro il limite per l’utilizzo del contante. Restiamo in attesa della versione definitiva della legge per averne conferma dato che il dibattito politico al riguardo è ancora molto vivo.

LIMITI REATI TRIBUTARI-PENALI

Al riguardo si segnala che viene aumentato il limite dell’omesso versamento di imposte, ritenute alla fonte e iva che rilevi dal punto di vista penale.La normativa in vigore in precedenza disponeva un limite di euro 50.000 che veniva punito (a volte anche di ufficio) con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. I nuovi limiti già in vigore, e per i quali vali il principio del favor rei, ossia la retroattività dei limiti a tutte le fattispecie non ancora accertate, sono pari a 150.000 per ritenute e imposte, e 250.000 per l’iva.

 

La bozza della nuova finanziaria

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