È stata pubblicata sul S.O. n. 70 alla G.U. 30.12.2015, n. 302 la Finanziaria 2016 (Legge 28.12.2015, n. 208) c.d. “Legge di stabilità 2016”, in vigore dall’1.1.2016. Rispetto al testo originario del ddl la versione definitiva della citata Legge si compone di 1 articolo suddiviso in 999 commi.
NOVITÀ IMU IMMOBILI IN COMODATO A PARENTI
In sede di approvazione è stato rivisto il trattamento dell’unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale. Tale fattispecie non rientra quindi più nella potestà regolamentare del Comune, ma è finalmente disciplinata in modo uniforme. In particolare, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, escluse quelle “di lusso” (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che: − il contratto sia registrato; – il comodante possieda un solo immobile in Italia, oltre all’abitazione principale non di lusso sita nel Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; − il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Al fine di poter fruire di tale agevolazione il comodante deve presentare la dichiarazione IMU per attestare il possesso dei requisiti richiesti.
ESENZIONE TERRENI AGRICOLI
È confermata la rivisitazione della tassazione applicabile ai terreni agricoli. In particolare, è riconosciuta l’esenzione IMU per i terreni agricoli: – ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9; – posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; – ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001; – ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
ESENZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE
Viene disposta l’esenzione TASI alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse quelle di lusso (A/1, A/8 e A/9). FABBRICATI “BENI MERCE” È confermata l’integrazione del comma 678, Finanziaria 2014, in base alla quale per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, c.d. “beni merce”, l’aliquota TASI è ridotta allo 0,1% fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni possono però aumentare detta aliquota fino allo 0,25% ovvero diminuirla fino ad azzerarla.
DETRAZIONI RECUPERO EDILIZIO E RISPARMIO ENERGETICO
È disposta la proroga alle condizioni previste per il 2015, sia della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR che per quelli di riqualificazione energetica di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 269/2006. In particolare, per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015) la detrazione: – per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta nella misura del 50%, su un importo massimo di spesa pari a € 96.000; − per gli interventi di risparmio e riqualificazione energetica, inclusi i nuovi interventi introdotti dal 2015 (schermature solari e impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili), è riconosciuta nella misura del 65%.
BONUS “MOBILI ED ELETTRODOMESTICI”
È confermata la proroga della detrazione IRPEF del 50% su una spesa massima di € 10.000, riconosciuta ai soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della detrazione IRPEF (alle stesse condizioni previste per il 2015). La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute fino al 31.12.2016 (anziché fino al 31.12.2015).
BONUS “MOBILI GIOVANI COPPIE”
In sede di approvazione è stata introdotta una nuova detrazione IRPEF riservata alle giovani coppie (coniugi ovvero conviventi more uxorio): − che costituiscono nucleo familiare da almeno 3 anni; − in cui almeno uno dei 2 non abbia superato i 35 anni di età; − acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (la norma non precisa i termini temporali relativi all’acquisto); pari al 50%, su una spesa massima di € 16.000, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione. Detta spesa deve essere sostenuta dall’1.1 al 31.12.2016 e la detrazione va ripartita in 10 quote annuali. Tale detrazione non è cumulabile né con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio né con il bonus “mobili ed elettrodomestici” .
NUOVO REQUISITO “PRIMA CASA”
In sede di approvazione, in materia di agevolazioni “prima casa”, è stato introdotto il nuovo comma 4-bis alla Nota II-bis), DPR n. 131/86 in base al quale il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto. Se entro detto termine annuale la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione delle agevolazioni.
DETRAZIONI IVA ACQUISTO UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI
In sede di approvazione è stata inserita un’interessante agevolazione consistente nella possibilità di detrarre dall’IRPEF lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’IVA relativa all’acquisto di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A / B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione: • spetta per gli acquisti effettuati entro il 31.12.2016; • va ripartita in 10 quote annuali.
MAXI AMMORTAMENTI
A favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, al solo fine di determinare le quote di ammortamento e i canoni di leasing, il costo di acquisizione è, SOLO AI FINI FISCALI, incrementato del 40% (così, ad esempio, un cespite acquistato per € 60.000 rileva per il calcolo degli ammortamenti per € 84.000). In sede di approvazione è stata disposta anche l’irrilevanza dell’incremento di costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore (maggiori ammortamenti e maggiori valori beni strumentali). Sono esclusi dall’incremento gli investimenti: – in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%; – in fabbricati e costruzioni; – nei beni ricompresi nei seguenti gruppi: V industrie manifatturiere alimentari, XVII industri dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua, XVIII
REGIME FORFETARIO
Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) introdotto lo scorso anno in sostituzione del regime dei cd minimi, sono state apportate le seguenti modifiche:
AUMENTO DEL LIMITE DI RICAVI / COMPENSI
La principale (e da più parti auspicata) modifica riguarda l’aumento del limite dei ricavi /compensi per ciascuno dei 9 gruppi di attività (non risultano variati i correlati coefficienti di redditività), il cui limite minimo si attesta per le altre attività economiche a euro 30.000.
LIMITE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE
Permane invece, anche se modificata come di seguito esposto, la condizione di accesso per la quale il reddito d’impresa / lavoro autonomo deve risultare prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente / assimilato (compreso il reddito da pensione). Tale condizione non si applica però in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero se la somma dei predetti redditi non risulta superiore a € 20.000.
CONTRIBUENTI “START UP”
I soggetti che intraprendono una nuova attività, per i primi 5 anni, potranno usufruire dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti: – il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare; – l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione; – qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario.
NUOVO REGIME PREVIDENZIALE
È stato riscritto il citato comma 77 contenente la disciplina previdenziale dei soggetti in esame disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%. In precedenza l’agevolazione consisteva nel non applicare il minimale contributivo di cui alla Legge n. 233/90. È confermata la regola in base alla quale la riduzione contributiva si riflette sull’accredito dei contributi.
ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI D’IMPRESA
È riproposta dopo un decennio l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. È infatti consentito alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali, applicando le disposizioni di seguito esaminate. L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30.9.2016 con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP pari all’8% (10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d’imposta precedenti l’assegnazione / cessione) calcolata sulla differenza tra il valore dei beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto. In mancanza di uno specifico riferimento alla “sostituzione” dell’IVA, quest’ultima va applicata con le regole ordinarie. Per le assegnazioni / cessioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l’applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva pari al 13%. In sede di assegnazione la società può richiedere che il valore normale degli immobili sia determinato su base catastale, ossia applicando alla relativa rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. Per le società di capitali, in sede di approvazione è stato modificato il trattamento fiscale in capo al socio assegnatario limitando la non applicazione dell’art. 47, TUIR, ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8. Di conseguenza, ora, in capo al socio assegnatario di società di capitali l’operazione non risulta più fiscalmente irrilevante, in quanto per lo stesso è prevista la tassazione degli utili in natura sulla parte eccedente la somma assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società. Tuttavia il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni / quote possedute. Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato: – nella misura del 60% entro il 30.11.2016; – il rimanente 40% entro il 16.6.2017.
ESTROMISSIONE IMMOBILE IMPRENDITORE INDIVIDUALE
In sede di approvazione è stata riproposta anche l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale. L’agevolazione è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2015; – ha effetto “dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016”, ossia dal 2016; – richiede il pagamento entro il 31.5.2016 di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF / IRAP dell’8%. L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.
NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA
È sostituito integralmente l’art. 26, DPR n. 633/72, in materia di “Variazioni dell’imponibile o dell’imposta”, prevedendo finalmente con particolare riferimento al mancato incasso della fattura, in tutto o in parte, una disciplina più puntuale rispetto alla precedente. La nota di credito può essere emessa in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte: a) in presenza di una procedura concorsuale / accordo di ristrutturazione dei debiti / piano attestato di risanamento dalla data di assoggettamento alla procedura / decreto di omologa dell’accordo / pubblicazione nel Registro delle Imprese (nuovo comma 4, lett. a). Va evidenziato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione al concordato preventivo o del decreto che dispone l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose (nuovo comma 4, lett. b). Come previsto dal nuovo comma 12 una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa: − in caso di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni / crediti da pignorare; − in caso di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulta la mancanza di beni da pignorare / impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità; − qualora, dopo che per 3 volte l’asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità. Le novità sopra esaminate sono applicabili: – con riferimento alla fattispecie di cui alla lett. a) alle procedure concorsuali attivate successivamente al 31.12.2016; – con riferimento alle altre fattispecie anche alle operazioni effettuate anteriormente al 31.12.2016.
ENTRATA IN VIGORE RIFORMA SANZIONI TRIBUTARIE
È prevista l’anticipazione all’1.1.2016, rispetto alla data dell’1.1.2017, del nuovo regime delle sanzioni tributarie introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015, in attuazione della Riforma fiscale contenuta nella Legge n. 23/2014. RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI E’ nuovamente riproposta la possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di: – terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; – partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2016, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2016 il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima e al versamento dell’imposta sostitutiva. In sede di approvazione è stata “unificata” all’8% la misura dell’imposta sostitutiva dovuta per le partecipazioni qualificate / non qualificate e per i terreni (non è più prevista l’aliquota “agevolata” del 4% con riferimento alle partecipazioni non qualificate).
RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI
È riproposta anche la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta. È possibile provvedere all’affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva ai fini IRES / IRAP in misura pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure: -16% per i beni ammortizzabili; -12% per i beni non ammortizzabili. In sede di approvazione è stato disposto che, limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso all’1.12.2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). In caso di cessione, assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2019), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione, senza quindi godere dei benefici conseguenti. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.
LIMITE UTILIZZO DEL CONTANTE
Viene aumentato da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante / libretti di deposito bancari o postali al portatore / titoli al portatore in euro o in valuta estera. In sede di approvazione è stato previsto che relativamente al servizio di rimessa di denaro ex art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 11/2010 (c.d. “Money transfer”) la soglia rimane pari a € 1.000.
MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA
È confermato che la Certificazione Unica di cui all’art. 4, comma 6-ter, DPR n. 322/98, da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 7.3 dell’anno successivo a quello in cui le somme ed i valori sono corrisposti, direttamente o tramite un intermediario incaricato, è “implementata” con ulteriori dati rispetto a quelli previsti nella CU 2015. L’invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod. 770. In altre parole, quindi, se con la presentazione della CU sono comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod. 770, viene meno l’obbligo di presentare tale modello (che rappresenterebbe soltanto una duplicazione di quanto già inviato all’Agenzia delle Entrate con la CU). L’obbligo di presentazione del mod. 770 entro il 31.7 permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU.
PROROGA AGEVOLAZIONE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Al fine di promuovere una stabile occupazione, sono riproposti a favore dei datori di lavoro privati sgravi contributivi anche se ridotti rispetto al 2015 per un periodo massimo di 24 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Tale sgravio: – opera per i contratti che decorrono dall’1.1 al 31.12.2016; – consiste nell’esonero nella misura del 40% dei contributi previdenziali (esclusi i premi e i contributi INAIL) a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di € 3.250 annui; – non è cumulabile con altri esoneri / riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni normative. L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori: − che siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro nei 6 mesi precedenti; − per i quali lo sgravio in esame ovvero quello previsto dall’art. 1, comma 118, Finanziaria 2015 per le assunzioni 2015 siano già stati usufruiti relativamente a precedenti assunzioni a tempo indeterminato; – con riferimento a dipendenti che nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016 hanno già in essere con ildatore di lavoro un contratto a tempo indeterminato. DETASSAZIONE PREMI INCREMENTO PRODUTTIVITÀ
È “ripristinata” l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 2.000.
COMPENSAZIONE CREDITI AVVOCATI
In sede di approvazione è stato disposto che dal 2016 gli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato posso compensare, anche parzialmente, quanto dovuto per imposte, tasse (compresa l’IVA) e contributi previdenziali entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati. La compensazione è consentita purché non sia stata proposta opposizione al Decreto di pagamento ex art. 170, DPR n. 115/2002. Con un apposito DM saranno stabiliti criteri, priorità e modalità dell’agevolazione in esame.