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Rottamazione-bis dei ruoli 2000/2016

Rottamazione-bis dei ruoli 2000/2016

In attesa delle novità fiscali definitive della Legge di Stabilità che ha iniziato il suo iter di approvazione in Parlamento, sono stati recentemente resi disponibili i modelli per la rottamazione bis delle cartelle esattoriali. Ricordiamo che la nuova definizione agevolata è contenuta all’interno del Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio DL 148/2017.

Può accedere alla rottamazione bis delle cartelle:

  • chi presenta domanda per la prima volta SOLO per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1 gennaio 2017 al 30 dicembre 2017,
  • chi aveva presentato domanda per la prima rottamazione ma non aveva pagato una o delle 2 prime rate(con scadenza 31 luglio e 2 ottobre),
  • chi era stato escluso perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016.

Allo stato attuale della normativa resta escluso chi aveva carichi pendenti e non si è attivato nel presentare la domanda per la prima rottamazione.

Scadenze per la presentazione delle domande e dei pagamenti:

 ROTTAMAZIONE 2017

Chi presenta per la prima volta la domanda, dopo aver ricevuto entro il 31 marzo 2018 la comunicazione dell’Agente di Riscossione sui carichi, dovrà entro il 15 maggio 2018 presentare la domanda di rottamazione e infine attendere una nuova comunicazione dell’Agente entro il 30 giugno 2018 sugli importi da rottamare.

Potrà scegliere se pagare in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018 oppure in 5 rate:

  • 31 luglio 2018
  • 30 settembre 2018
  • 31 ottobre 2018
  • 30 novembre 2018
  • 28 febbraio 2019.

ROTTAMAZIONE 2016 BIS

– Chi non ha pagato una o entrambe le rate della precedente rottamazione deve pagare le rate non ancora versate entro il 30 novembre 2017.

– Chi era stato escluso dalla rottamazione precedente perchè non era in regola al 31 dicembre 2016 con i pagamenti della rateizzazione in corso, può presentare una nuova istanza entro il 31 dicembre 2017 e pagare tutte le rate in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2018.  Poi potrà pagare il debito residuo con 1 o 3 rate il 30 settembre 2018, 30 ottobre 2018 e 30 novembre 2018.

 

 

Ciao ciao EQUITALIA

 

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.10.2016, n. 249, è entrato in vigore dal 24.10.2016, il DL n. 193/2016, contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”.

Tra le novità fiscali contenute nel Decreto, una di quelle che sta più a cuore a migliaia di cittadini è sicuramente quella riguardante la SOPPRESSIONE di EQUITALIA – Artt. 1 e 2

Finalmente è arrivata, dopo tanti rinvii, a decorrere dall’1.7.2017 Equitalia viene chiude, l’attività di riscossione verrà affidata alla (nuova) “Agenzia delle Entrate – Riscossione”.

In forza di ciò è prevista la definizione agevolata delle somme iscritte nei ruoli affidati agli Agenti della riscossione dal 2000 al 2015 (Art. 6).

In particolare è riconosciuta la possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale, anche dilazionato in un massimo di 4 rate, (su cui sono dovuti gli interessi), delle somme dovute.

Tale beneficio spetta anche ai soggetti che stanno pagando piani di rateizzazione con la condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE:

La definizione agevolata non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (da cui si può richiedere solo l’eliminazione degli interessi).

MODALITÀ DI ADESIONE:

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

  • entro il 23.1.2017 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame);
  • utilizzando la modulistica apposita che sarà predisposta e che sarà disponibile sul sito Internet dell’Agente della riscossione probabilmente a partire del 7 novembre 2016. Nella dichiarazione dovrà essere indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa;
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione o emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE:

Entro il 21.4.2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto in esame), l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data di scadenza.

In particolare, in presenza di definizione rateale, a cui si applicano nel caso gli interessi pari al 4,5% annuo, gli importi dovuti saranno così frazionati:

I e II rata Ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute.

III e IV rata Ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute, scadenti rispettivamente il 15/12/2017 e il 15/03/2018.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciao ciao EQUITALIA

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