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Locazioni e dintorni

Locazioni e dintorni

E’ incredibile, in tutti questi anni non ho mai dedicato uno spazio ad un’area immobiliare imponente come la locazione. Colpa del sottoscritto per cui mi affretto a colmare: “non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi” ci ricorda il Piccolo Principe, che rammenta l’importanza delle piccole cose perché sono quelle che ci lasciano i più grandi insegnamenti, ecco dunque a Voi il mio blog dedicato, una piccola azione.

Affitto e locazione sono due concetti molto simili ma, da un punto di vista giuridico, completamente diversi. Mentre l’oggetto del contratto di affitto è costituito da beni produttivi come può essere un terreno o una azienda, per cui l’immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica ma come uno degli elementi costitutivi di un complesso unitario di beni mobili e immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, l’oggetto del contratto di locazione non ha un collegamento specifico con l’attività produttiva (come, ad esempio, un’abitazione o un ufficio), e l’immobile concesso in godimento viene considerato come l’oggetto principale del negozio, secondo la sua consistenza effettiva.

LA LOCAZIONE

Nel dettaglio la locazione di un immobile è quel contratto con il quale una parte si impegna ed obbliga a far godere l’altra parte contraente di un bene immobile per un tempo prestabilito, in cambio del pagamento di un corrispettivo concordato (canone di locazione). Le parti del contratto di locazione sono il locatore (che di regola coincide con il proprietario del bene) ed il conduttore (ossia colui che prende in locazione il bene) entrambi titolari di diritti ed obblighi.

In particolare il locatore deve:

-consegnare il bene e mantenere la cosa locata in modo che serva all’uso convenuto, sostenendo le spese di manutenzione straordinaria;

-garantire il pacifico godimento del bene durante la locazione.

Il conduttore, invece, deve:

-ricevere la cosa in consegna e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso stabilito nel contratto, accollandosi le spese di manutenzione ordinaria;

-pagare il corrispettivo nei modi e nei tempi stabiliti;

-restituire la cosa nello stato in cui l’aveva ricevuta, alla scadenza del contratto.

LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

La legge 431/98 disciplina la locazione di immobili ad uso abitativo e prevede essenzialmente:

-La possibilità di stipulare contratti con libera determinazione del canone, per tali contratti si prevede una durata non inferiore a 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni (4+4).

-L’introduzione di contratti-tipo, da stipularsi sulla base di accordi definiti in sede locale dalle maggiori associazioni sindacali di categoria, di tre diverse tipologie:

1)Per l’uso abitativo ordinario, la durata non può essere inferiore a 3 anni rinnovabili per altri 2 (3+2).

2)Per l’uso abitativo transitorio, la durata non può essere inferiore ad un mese e non può eccedere i diciotto mesi.

3)Per l’uso abitativo di studenti universitari, in questi casi particolari la durata del contratto va da 6 mesi a 3 anni.

L’aspetto più importante delle tipologie contrattuali descritte ai punti 1, 2 e 3 riguarda il canone che, appunto, non è libero ma convenzionale e varia in base alle caratteristiche della zona in cui l’immobile è locato ed in base ad elementi specifici riguardanti l’immobile. Aspetto parimenti importante riguarda le agevolazioni fiscali previste per queste tipologie contrattuali sia per il conduttore che per il locatore.

Forma scritta e registrazione obbligatorie per tutte le forme contrattuali, questo è un elemento indispensabile in ogni fattispecie.

LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL’ABITATIVO

Si tratta di locazione ad uso diverso dall’abitativo allorquando gli immobili sono destinati a:

  • Attività commerciali, industriali o artigianali, di lavoro autonomo, per le quali la durata minima dei contratti non può essere inferiore a sei anni rinnovabili per altri sei (6+6);
  • Attività alberghiere e imprese assimilate, teatrali, stabilimenti balneari, per le quali la durata minima dei contratti non può essere inferiore a nove anni rinnovabili per altri nove (9+9);
  • Nelle attività stagionali ricorrono le stesse durate limitatamente al periodo infrannuale contrattualizzato.

L’Agente immobiliare esperto del settore si dedica alla consulenza personalizzata per la predisposizione del contratto, regolando i diversi aspetti, in particolare quello fiscale.  Al termine dell’articolo elencherò brevemente i nostri servizi resi nell’ambito.

L’AFFITTO

Con l’affitto le parti contrenti sono l’affittante e l’affittuario: il primo concede il bene in godimento, mentre il secondo si impegna al pagamento di un corrispettivo concordato (canone di affitto) e ad occuparsi della gestione economica del bene.

L’affittuario ha i seguenti doveri:

-gestire il bene in conformità della destinazione economica, osservando le norme di buona tecnica, senza mutarne la destinazione economica, nell’interesse della produzione;

-sopportare le spesse ordinarie.

L’affittante deve:

-consegnare la cosa con i suoi accessori e pertinenze nello stato di servire all’uso cui è destinata;

-eseguire le spese e le riparazioni di carattere straordinario.

La materia dell’affitto, nell’ambito dei fondi rustici, oltre che dal codice civile, è regolata da leggi speciali, con l’imposizione di precise regole in tema di durata, canone ecc.

TASSAZIONE E ASPETTI FISCALI

Il reddito ricavato dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa a seconda del regime fiscale scelto:

Regime “ordinario” di tassazione

Sistema alternativo e agevolato: a “cedolare secca”.

Nel regime ordinario l’imponibile sul quale si calcola l’Irpef dipende dal tipo di contratto stipulato. Ai fini dell’accertamento dell’Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità per l’ufficio di rettificare il reddito se il contribuente dichiara l’importo maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto (ridotto del 5%) e il 10% del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore di legge, lo stesso previsto ai fini del calcolo dell’imposta di registro sulle compravendite).

Il regime della “cedolare secca” è stato introdotto nel 2011. Si tratta di un sistema alternativo e agevolato di tassazione del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative. È facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell’abitazione con essa locate.

In cosa consiste?

Il sistema della cedolare secca consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, dunque al 21% sulle libere contrattazioni e al 10% per canoni convenzionali (Il canone “convenzionale” è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale – legge 9 dicembre 1998, n. 431).

La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate. Sono quindi escluse le società e gli altri enti. Nei casi di contitolarità dell’immobile, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

Immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare secca:

  • Abitazioni appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati), locate per finalità abitative;
  • Le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).

Restano esclusi i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo, salvo modifiche posteriori al presente effettuate dagli organismi competenti.

Servizio SPAZIOURBANO

I nostri agenti, esperti del settore immobiliare, si dedicano alla consulenza personalizzata e alla predisposizione del contratto, regolando i diversi aspetti, anche fiscali. La consulenza è frutto di terzietà, indipendenza, professionalità e competenza finalizzate al pieno soddisfacimento degli interessi delle parti coinvolte in ogni negozio contrattuale. Chiediamo referenze lavorative, reddituali, affinché ci sia la giusta serietà di relazione e permettiamo sempre un incontro tra le parti perché, è vero che una persona non la si può conoscere in una vita, ma è altresì realistico inquadrare un gradimento nei famosi 2 secondi, sì perché il cervello elabora un’immagine che completerà nei successivi 4 e genererà un’idea sull’interlocutore.

Detto ciò, alla fine di tutto, invitiamo le persone a sane e cordiali relazioni. Siamo tutti diversi, la materia di capire il prossimo è relativa, è più utile capire sé stessi ed esserne la migliore rappresentazione.

DAVIDE BOSISIO

DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ CON RISERVA DELL’USUFRUTTO

La donazione della nuda proprietà con riserva dell’usufrutto è un’operazione oggi piuttosto diffusa cui conseguono alcuni significativi vantaggi. Cerchiamo insieme di capire meglio di cosa si tratta e perché sia più praticata rispetto alla donazione dell’usufrutto di un immobile.

Facciamo così, mi faccio le domande (che magari anche tu faresti) e mi do le risposte ma, prima, impariamo i termini principali così da facilitare la comprensione del testo.

USUFRUTTO: Diritto reale di godere di un bene altrui, mobile o immobile, comprese le accessioni del medesimo, con il rispetto della sua destinazione economica e della limitazione imposta dalla legge;

NUDA PROPRIETA’: La nuda proprietà è un caso di proprietà privata alla quale non si accompagna un diritto reale di godimento del bene cui è relativa. Tipicamente si riferisce a un immobile del quale si acquisisce la proprietà ma non il diritto di usufrutto;

DONAZIONE: La donazione è il negozio giuridico col quale una parte, il donante, intenzionalmente arricchisce l’altra, il donatario, disponendo di un proprio diritto – o obbligandosi a disporne – senza conseguire un corrispettivo.

Molto bene direi, partiamo con l’intervista?

E’ possibile donare la nuda proprietà con riserva dell’usufrutto?

La donazione o la vendita della nuda proprietà con riserva dell’usufrutto è un’operazione estremamente interessante che si presta a diverse considerazioni, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista fiscale.

Donare la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto è un’operazione praticata soprattutto nel momento della sistemazione e pianificazione della propria successione. Chi, arrivato in età ragionevolmente avanzata, vuole cominciare in vita a sistemare il proprio patrimonio pianificando la successione, anziché fare un testamento, può cominciare a donare la piena proprietà di alcuni immobili oppure a donarne la nuda proprietà riservandosene l’usufrutto.

Quali sono i vantaggi?

Donare la nuda proprietà innanzitutto ha un impatto fiscale ridotto rispetto al donare la piena proprietà, perché si dona un diritto reale minore. Quindi, il valore di quello che viene donato è ridotto dal valore dell’usufrutto, che invece si riserva il donante.

Il valore dell’usufrutto deriva da una tabella che viene periodicamente aggiornata in funzione del cambiamento e della crescita dell’aspettativa di vita, ma è comunque legato all’età dell’usufruttuario. L’usufrutto vale tanto di meno quanto più l’usufruttuario è anziano, presupponendo che abbia un’aspettativa di vita ridotta.

Ma qual è il vantaggio? Il vantaggio sta nel fatto che donando la nuda proprietà si realizza il passaggio del bene all’atto della donazione e in seguito alla morte dell’usufruttuario l’usufrutto si riunisce in capo al nudo proprietario senza più alcun costo fiscale. Si deve procedere semplicemente con una pratica catastale dal costo di poche centinaia di euro che allinea il catasto alla situazione di fatto, ma non vi sono più costi fiscali.

Cosa significa esattamente donare la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto?

Significa spogliarsi della proprietà, ma mantenere tutti i vantaggi che derivano innanzitutto dal poter godere degli eventuali frutti che l’immobile produce oppure poterlo continuare semplicemente ad abitare e quindi non perdere la possibilità di utilizzare il bene di cui si è donata la nuda proprietà. Il tutto senza gravare il donatario, cioè chi riceve la nuda proprietà, di alcun costo, perché tutte le spese e anche i gravami fiscali rimangono in capo all’usufruttuario.

Le spese di manutenzione ordinaria, le spese della detenzione dell’immobile, come Imu e Tari, sono tutte in capo all’usufruttuario. Le sole spese che formalmente gravano sul nudo proprietario sono quelle di manutenzione straordinaria.

E’ evidente che in questo modo è possibile, con un costo certo e soprattutto senza perdere la possibilità di godere dei frutti che l’immobile può produrre, pianificare la propria successione fin da molto prima della morte o comunque senza dover passare necessariamente attraverso un testamento.

Oltre alla donazione, è possibile la vendita della nuda proprietà con riserva dell’usufrutto?

Sì. Un’altra possibilità, ultimamente abbastanza praticata, è la vendita della nuda proprietà con riserva dell’usufrutto. Si tratta di una soluzione spesso scelta da chi è arrivato in età avanzata e ha necessità di procurarsi una certa liquidità senza però perdere la possibilità di godere dell’immobile.

Si tratta di un’operazione che è possibile praticare trovando un investitore interessato ad acquisire una nuda proprietà pagando un prezzo ridotto, perché il prezzo viene decurtato del valore dell’usufrutto. Il nudo proprietario, al momento del decesso dell’usufruttario, si troverà ad essere pieno proprietario senza avere più alcun costo aggiuntivo.

Tale operazione può consentire al proprietario di realizzare la liquidità di cui necessita e all’acquirente di ‘scommettere’ sulla vita dell’usufruttuario in modo tale da trovarsi poi un bene in piena proprietà magari a distanza di pochi anni, soprattutto se al momento dell’operazione l’usufruttario è già ragionevolmente anziano.

E’ invece possibile fare la donazione dell’usufrutto di un immobile?

Sì, è possibile anche donare l’usufrutto, mantenendo la nuda proprietà. Sicuramente è un’operazione molto meno praticata, anche perché non produce i risultati di cui si è parlato.

E’ innanzitutto difficile che l’usufrutto venga donato o alienato a un soggetto più giovane, anche perché, come già detto, si tratta di un’operazione che ha un costo superiore, in quanto più l’usufruttuario è giovane più l’usufrutto vale, e quindi si avvicina al valore o al costo della piena proprietà, in secondo luogo perché non si realizza la pianificazione ereditaria in quanto la nuda proprietà, che si è mantenuta, cadrà comunque in successione.

L’operazione che oggi ha acquisito una certa popolarità è proprio quella inversa, cioè donare o vendere la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto. Questa, per pianificare la successione o per procurarsi una liquidità immediata, è una pratica attualmente piuttosto diffusa. A mio avviso, tra l’altro, da un punto di vista della pianificazione successoria è un’operazione che può rivelarsi molto utile, in quanto comporta un risparmio di costi permettendo inoltre la suddivisione del patrimonio secondo i propri desideri sin da subito.

 

Spaziourbano da sempre cerca di condividere le proprie conoscenze, senza gelosia, perché affrontare trattative con clienti preparati è meglio del contrario.

Siamo sempre a disposizione per un confronto, approfondimento, perché quello che doni è tuo per sempre.

DAVIDE BOSISIO

DONAZIONE DELLA NUDA PROPRIETÀ CON RISERVA DELL’USUFRUTTO
Il certificato di agibilità

Il certificato di agibilità

“Secondo l’art. 24 del Testo Unico sull’Edilizia, il certificato di agibilità è un documento tramite il quale si attesta che un determinato immobile, a seguito dell’edificazione o di determinati interventi, possegga le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico definite dalla normativa vigente all’atto di edificazione e che sia stato realizzato secondo quanto indicato nel progetto”.

Mica poco, siete d’accordo?

Adoro le definizioni: chiare, concise, concrete.

Un po’ di storia:

L’agibilità è diventata obbligatoria nel 1934, con il Regio Decreto n. 1265, quando il Podestà (oggi Sindaco) doveva autorizzare e rendere abitabili le costruzioni eseguite in conformità al progetto approvato, che avessero i muri convenientemente prosciugati e che non fossero insalubri.  L’agibilità del 1934 era una semplice autorizzazione sanitaria e non edilizia. La svolta avviene nel 1967 con la legge Ponte che introduce la dichiarazione di abitabilità o di agibilità. In passato l’abitabilità era riferita agli immobili e l’agibilità a tutte le altre categorie, poi unificato.

Nel 2001, con il Testo Unico sull’Edilizia 380/2001*(vedi paragrafo “le disposizioni normative), viene abolita l’abitabilità e dal 2013, il certificato non viene più concesso dal Comune, ma viene sostituito da un’autocertificazione: l’attuale SCA, segnalazione certificata di agibilità.

Nel tempo, questo documento, oltre a cambiare dicitura, ha incrementato la sua valenza edilizia e urbanistica. All’inizio si trattava di una semplice prassi, dopodiché gli allegati e le attestazioni sono aumentate e oggi ha assunto un notevole valore diventando un documento essenziale per poter fruire dell’immobile. Ad esempio? Per ottenere il certificato sismico, il superbonus 110%. Come dire, per effettuare un upgrade devi avere le basi.

Le disposizioni normative:

*Il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (entrato in vigore definitivamente il 30 giugno 2003), prevede che il certificato di agibilità deve essere richiesto solo per:

  • le nuove costruzioni;
  • le ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • gli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di igiene e sicurezza;

Pertanto a partire dall’entrata in vigore del T.U. sull’edilizia il certificato di agibilità deve essere richiesto dal venditore e consegnato all’acquirente necessariamente solo per i nuovi edifici (ossia quelli costruiti successivamente al 30/06/2003) o per quelli già esistenti per i quali siano stati eseguiti talune tipologie di interventi edilizi.

Con la S.C.A., dal 2013, oltre ciò è possibile richiedere il certificato anche per:

  • singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

In questo caso si parla dunque di agibilità parziale di un edificio.

 La giurisprudenza:

Negli ultimi anni la tendenza delle Corti va nella direzione di considerare il certificato di agibilità come un requisito giuridico sempre più importante del bene oggetto di compravendita, ma solo in quanto attesterebbe la fruibilità dell’immobile ad un determinato uso. Secondo la giurisprudenza maggioritaria, anche se nessuna norma imperativa contempla un obbligo di preventivo rilascio di detta certificazione, la mancanza della agibilità configura un inadempimento del venditore.

Nella sentenza della Cassazione Civile, sez. II, 11 ottobre 2013, n. 23157 si legge che “la consegna del certificato di abitabilità dell’immobile oggetto del contratto, ove questo sia un appartamento da adibire ad abitazione, pur non costituendo di per sé condizione di validità della compravendita, integra un’obbligazione incombente sul venditore ai sensi dell’art. 1477 c.c., attenendo ad un requisito essenziale della cosa venduta, in quanto incidente sulla possibilità di adibire legittimamente la stessa all’uso contrattualmente previsto.”

In una recentissima sentenza, la n. 24386 del 8 febbraio 2016, la Corte di Cassazione ha precisato che la vendita di un immobile privo di certificato di agibilità configura una vendita di cosa in parte o del tutto diversa da quella dedotta in contratto. In tale circostanza il compratore potrebbe chiedere legittimamente o la risoluzione del contratto (ovvero lo scioglimento del contratto) o l’adempimento dello stesso qualora abbia interesse all’acquisto, ferma la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni. Ma non è tutto. La S.  Corte ha stabilito anche che l’acquirente può rifiutarsi di firmare il rogito, anche qualora abbia già stipulato il contratto preliminare.

Insomma la Cassazione ha stabilito che se manca l’agibilità per adibire un immobile a casa di abitazione, e quindi l’immobile può essere utilizzato solo per altri scopi (ad es.: magazzino), l’acquisto è valido lo stesso,  ma l’acquirente ha acquistato una cosa per un’altra, con lesione dei suoi diritti.

Importanza:

Questo documento ci garantisce che l’edificio è salubre e vivibile, è ‘sicuro’ ed è conforme dal punto di vista urbanistico (non sono presenti abusi) secondo le norme vigenti al momento del rilascio dell’agibilità.

Conclusioni:

Andiamo nel pratico.

Spesso sentiamo dire da clienti (sempre giustificati) e anche colleghi (non giustificati), che l’agibilità è necessaria se la costruzione è post 1° settembre ’67.  Come si evince dai paragrafi precedenti, il certificato di agibilità è in vigore da molto prima, in modi e denominazioni differenti, ma non significa che uno stabile degli anni ’60 ad esempio non debba possederlo. Non viene richiesto il rilascio in sede d’atto notarile, ma ciò non toglie che l’esistenza o meno determini una migliore o peggiore commercializzazione di un bene insito nello stabile in questione. Converrete che quanto meno sia giusto saperlo in fase decisionale di acquisto.

Attenzione! Esistono casi in cui manchi il certificato, non per negligenza, chi di dovere ne aveva presentata regolare domanda, ma grazie al tacito assenso potrà considerarsi valida la richiesta protocollata. Preoccupatevi se non vi è traccia di nulla.

Un consiglio: quando troverete l’immobile giusto, se post 1° settembre ’67 , fate in modo che se non in possesso fisico dell’agibilità da parte del venditore (quasi sempre) di farlo richiedere sin dagli esordi della trattativa perché molti comuni, soprattutto quelli più grandi e popolosi, possono portare ad attese fino a 6 mesi.

Noi Spaziourbano chiediamo tale documentazione sin dal giorno in cui ci viene conferito incarico di vendita, prima d’imbatterci nell’acquirente, per limare al massimo il disservizio che l’attesa di esso possa generare nell’iter burocratico di accompagnamento all’atto definitivo.

DAVIDE BOSISIO

TRASCRIZIONE O REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA?

Un numero sempre maggiore di clienti ci pongono queste domande: “è meglio registrare il compromesso o trascriverlo?”, “che differenze esistono?”, “è vero che se trascrivo il preliminare proteggo il mio acquisto?”, e ancora, “quanto costa?”.

Diamo dunque tutte le risposte a vantaggio dei lettori, pronti?

Partiamo dalla conoscenza del contratto su cui poggia tutta l’analisi, il preliminare di compravendita, più comunemente conosciuto come compromesso.

Esso è l’accordo tra due o più parti che s’impegnano reciprocamente a svolgere una specifica azione, promettersi di vendere ed acquistare una immobile. E’ un impegno vero e proprio in cui vengono scambiate somme di denaro, definite caparre, per suggellare e consolidare l’intesa raggiunta.

Gli elementi essenziali del preliminare sono:

  • Il consenso delle parti (Accordo);
  • La forma scritta (Forma con indicazione della Causa, la vendita);
  • L’individuazione del bene immobile (Oggetto);
  • Numero vani;
  • Planimetrie;
  • Dati catastali;
  • A.P.E. (Attestato di Prestazione Energetica);
  • Prezzo;
  • Data del definitivo.

E’ obbligatorio registrare il preliminare entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Lo scopo della registrazione è quello di conferire al documento una «data certa». Alla registrazione il richiedente, che potrà essere una delle parti che hanno sottoscritto il preliminare, di norma l’acquirente, dovrà pagare l’imposta di registro.

Il costo della registrazione è pari a:

Imposta di registro→ € 200,00 indipendentemente dal valore della compravendita (fissa);

Imposta di bollo→ € 16,00/4 facciate o 100 righe scritte.

Inoltre sarà necessario pagare una percentuale in base alla cifra versata alla firma del compromesso (caparra o caparra + acconto), che sarà pari a :

0,50% della cifra versata a titolo di caparra confirmatoria (di norma utilizzata nel 90% delle compravendite a dispetto della penitenziale);

3% della cifra versata a titolo di acconto.

Dunque registrare un preliminare è un obbligo. Primo aspetto distintivo, perché trascriverlo non lo è, è una facoltà posta a tutela dell’acquirente. Attraverso la trascrizione, che è un adempimento di «pubblicità dichiarativa» l’acquirente si tutela dalle seguenti casistiche:

  • Evizione (il venditore non potrà vendere a nessun altro il bene promesso);
  • Cedere l’usufrutto o altri diritti reali;
  • Iscrivere ipoteche sul bene oggetto di compravendita;
  • Generare uno scudo protettivo in caso di trascrizioni pregiudizievoli (pignoramenti).

La trascrizione consente all’acquirente di contrapporre il proprio atto di acquisto a eventuali terzi, che possono essere i creditori del venditore, oppure altri ai quali il venditore ha trasferito l’immobile stesso. La trascrizione, quindi, serve anche per tutelare l’immobile acquistato da ipoteche o pignoramenti che eventuali creditori del venditore potrebbero trascrivere prima del rogito e che, in tal caso, sarebbero opponibili all’acquirente.

Come vedremo tra poco, trascrivere il preliminare ha un costo superiore rispetto la sola registrazione perché, in un caso dovrò avvalermi di un Notaio, che richiederà una parcella, oltre a quanto normalmente dovuto (vedi sopra) per la registrazione semplice.

A tal proposito dovrebbe sorgere una domanda doverosa:

La trascrizione del contratto preliminare è opportuna in quali casi? Sì, perché se è vero che offre una tutela assai estesa, lo è altrettanto il costo suppletivo. Come in tutte le cose, ci vuole la scarpa giusta per ogni piede.

Casi in cui è assai consigliato trascrivere un preliminare di compravendita:

  • Versamento di acconti di rilevante entità;
  • Lungo lasso di tempo fra la stipula del preliminare ed il definitivo, diciamo dai 6 mesi in avanti;
  • Assoggettabilità del venditore al fallimento.

Per semplificare, l’acquisto di un bene di nuova edificazione, con consegna lunga, proprietà fallibile, acconti importanti, beh, è il profilo perfetto. Il nuovo nasconde insidie che l’usato non ha, o in parte del tutto marginale, ecco, le nuove costruzioni le gestirei in questa modalità. Molta gente sarebbe stata tutelata in passato se questa formula fosse stata insegnata o scelta. Ma non solo, anche nelle compravendite dell’usato, che possiedano almeno due delle caratteristiche suddette.

Se invece acquisto un bene di un privato, non soggetto fallibile, entro 6 mesi dalla sottoscrizione del compromesso, con acconti tra il 10 ed il 15%, che è la casistica più diffusa, tenderei ad evitare di far spendere più quattrini del dovuto al mio cliente compratore. In questo caso, la marginalità di problematiche spiegate nel corpo del presente sono assai limitate, quasi nulle.

Schematizzando:

PRELIMINARE TRASCRITTO

vince i pignoramenti anteriori e successivi alla trascrizione del preliminare

PRELIMINARE REGISTRATO

NON vince i pignoramenti anteriori e successivi alla trascrizione del preliminare

In caso di preliminare trascritto:

  • Ipoteche o pignoramenti successive e anteriori alla trascrizione, non producono nessuna conseguenza nei confronti del compratore;
  • In caso di procedura fallimentare con l’immobile oggetto di asta giudiziaria, la distribuzione del ricavato dell’asta stessa vedrebbe il promissario acquirente come creditore privilegiato.

Leggete bene il prossimo paragrafo, perché su questo punto molti fanno confusione.

Se trascrivo il preliminare è vero tutto quanto sopra scritto ma, attenzione, non tutela da cambi decisionali di una delle parti nell’adempiere. La libertà di espressione non può essere imbrigliata, solo punita. Mi spiego più semplicemente, se il venditore cambiasse idea, non volesse più vendere, la trascrizione non andrà a mutare la gestione di un potenziale contenzioso, come per una semplice registrazione, o attivazione della giurisprudenza in materia di caparra. La circostanza sarebbe identica in entrambi i casi. Potrà sembrare una banalità, ma molti che ci interrogano sull’argomento tendono a focalizzare l’interesse sulla trascrizione solo su questo aspetto e, capendo che non ha valore, procedono alla sola registrazione perdendo di vista la verità e l’importanza della cosa rispetto alla fattispecie che dovrà affrontare.

Per questa e mille altre ragioni è bene affidarsi ad un mediatore (professionale) per vendere ed acquistare casa perché, per come interpretiamo in Spaziourbano la professione, la vera utilità dell’agente immobiliare è colmare il gap culturale tra il cliente ed il potenziale problema.

Dimmi la verità, sì, Tu che stai leggendo, andresti mai a farti curare una carie da un macellaio? O, peggio, farlo da solo/a guardando un video su You Tube?

Sono d’accordo con Voi, i denti sono importantissimi, di più. E la casa?

Concludiamo con i costi promessi per la trascrizione del contratto preliminare:

  • € 200,00 di imposta ipotecaria;
  • € 35,00 di tasse di trascrizione;
  • Tra € 600 e 1000,00 circa come onorario del notaio proporzionato al valore del preliminare e, aggiungerei, in base all’area geografica.

Ovviamente a questi costi vanno aggiunti i costi di registrazione, comunque obbligatori.

Noi Spaziourbano, oltre ad essere disponibili per ogni tipo di consulenza, auspichiamo che l’articolo sia utile, di facile lettura, e doni un upgrade culturale in specifico ambito del mondo Real Estate.

Vi lascio un video che Spaziourbano “ha fatto in casa per Voi”, provare per credere:

DAVIDE BOSISIO

TRASCRIZIONE O REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA?
SUCCESSIONE E DINTORNI

SUCCESSIONE E DINTORNI

La successione è un argomento che in molti preferiscono rimandare, invece è bene pensarci per tempo perché sono previsti diritti ma anche obblighi sia che si lasci l’eredità sia che la si riceva, dunque, nostro malgrado dobbiamo pensare alla successione. Perché, sia nel caso in cui si voglia lasciare i beni in eredità dopo la morte, sia che li si riceva per la dipartita di una persona cara, dobbiamo compiere determinati passi, con tempistiche precise.

 

Cosa è la successione

La successione è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi. Per patrimonio ereditario, la giurisprudenza, intende l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi ma anche passivi trasmissibili al momento della morte. Quindi, in parole più semplici, l’eredità comprende non solo i beni e i crediti ma anche i debiti della persona defunta.

Esistono due tipi di successione:

  • testamentaria, quando è regolata da un testamento;
  • legittima, quando, in mancanza di un testamento, è disciplinata esclusivamente dalla legge che prevede la destinazione dell’eredità a seconda del grado di parentela.

Da qui si deduce che se si vuole lasciare alcuni beni a determinate persone è bene pensarci con anticipo e redigere un testamento. In ogni caso, l’ordinamento italiano stabilisce che una quota di eredità, la legittima, spetta di diritto ai parenti più stretti, come il coniuge e i figli. Questo aspetto rappresenta quindi un limite alla cosiddetta autonomia testamentaria.

Accettare l’eredità

Visto che l’eredità comprende sia i beni e i crediti che i debiti del defunto, primo passo da compiere per riceverla e diventare eredi è accettarla. L’accettazione, che non può riguardare solo una parte dell’eredità, può essere espressa sostanzialmente in due modi:

  • formale, con un ricevuto dal notaio o dal cancelliere del tribunale del comune dove il defunto aveva l’ultimo domicilio;
  • tacito, cioè desumibile da un comportamento specifico che manifesti la volontà di accettare l’eredità.

Se l’erede accetta, diventa proprietario dei beni, come ad esempio una casa, ma subentra al defunto anche nei debiti (se ci fossero).

La dichiarazione di successione

Una volta accettata l’eredità, si dovrà aprire una successione, ossia presentare la dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate per determinare le imposte da pagare sui beni e i crediti ricevuti. Si tratta di un passo di fondamentale importanza, in quanto costituisce condizione imprescindibile per poter disporre dell’eredità.

Anche qui ci sono modalità e tempistiche precise. Innanzitutto, la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dal decesso. Come? Ci sono diverse possibilità:

  • tramite un intermediario abilitato, come le banche;
  • presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate online.

Se il defunto non possedeva case, aveva un patrimonio sotto i 100mila euro, e, ad ereditare sono solo coniuge e figli, non occorre presentare la dichiarazione di successione. Al di là di questi casi, invece, la dichiarazione è sempre obbligatoria, e quando ci sono immobili, insieme alla dichiarazione di successione è necessario presentare anche le volture catastali.

L’accettazione dell’eredità non richiede necessariamente una dichiarazione espressa e formale, ma può essere implicita in un comportamento diretto a gestire il patrimonio del parente defunto, comportamento quindi incompatibile con la volontà di rinunciare all’eredità. È questo il caso dell’accettazione tacita dell’eredità, accettazione che, evidentemente, ha le medesime conseguenze di un’accettazione espressa: ossia il diritto dell’erede di succedere nel patrimonio del de cuius (il familiare deceduto) secondo la propria quota e di rispondere anche (nella medesima percentuale) dei relativi debiti. Ma procediamo con ordine.

Cos’è l’accettazione tacita dell’eredità?

L’accettazione tacita si verifica quando il chiamato all’eredità compie un atto (comportamento concludente) che presuppone la sua volontà di accettare, e che non avrebbe diritto a fare se non nella qualità di erede. Chiaramente, l’atto che implica l’accettazione tacita dell’eredità deve essere compiuto dall’erede e non da terzi soggetti, dai quali il primo ovviamente non risponde.

Ad integrare l’accettazione tacita dell’eredità da parte del chiamato sono pertanto rilevanti gli atti che per la loro natura e finalità siano incompatibili con la volontà di rinunciare e non siano altrimenti giustificabili. Ad esempio, per come meglio si vedrà a breve, fare ricorso contro un avviso di accertamento indirizzato al defunto è considerato «accettazione tacita dell’eredità»; continuare a vivere nell’immobile del defunto o utilizzare la sua auto, senza aver fatto un inventario dei beni dell’eredità è considerato «accettazione tacita», e così via.

La differenza tra accettazione espressa ed accettazione tacita dell’eredità

Per esplicita disposizione del codice civile, l’accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita, che comprende il caso in cui il possesso dei beni ereditari si protrae per oltre tre mesi.

L’accettazione è espressa quando la volontà di accettare l’eredità da parte del “chiamato” risulta palese e inequivoca. Ad esempio, il “chiamato” assume la qualità di erede in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata.

L’accettazione è invece tacita quando il “chiamato” all’eredità pone in essere un atto che ha il diritto di compiere in qualità di erede. Ad esempio, il “chiamato” vende o dona un bene immobile facente parte dell’asse ereditario. Secondo l’insegnamento della Cassazione, l’accettazione tacita può essere desunta dal comportamento complessivo che realizza non solo atti di natura fiscale, come la dichiarazione di successione, ma anche atti che siano nel contempo fiscali e civilistici, come la voltura catastale che rileva anche ai fini dell’accertamento della proprietà immobiliare.

 RINUNCIA ALL’EREDITA’

Al momento dell’apertura di una successione, tutti coloro che, per legge o per testamento, sono “chiamati” all’eredità, hanno la possibilità di accettare o rinunciare. Solo in seguito all’accettazione si acquisisce la qualifica di erede. Mentre l’accettazione può essere sia espressa che tacita, la rinuncia è sempre un atto formale espresso, ricevuto da Notaio o dal Cancelliere del Tribunale.

Va tenuto conto che tra i vari soggetti che possono essere chiamati all’eredità come eredi, ve ne sono una speciale “categoria”, i cosiddetti “legittimari”, ai quali, per legge, spetta una quota minima del patrimonio ereditario. Sono legittimari, rispetto al de cuius, il coniuge o la persona a lui unita civilmente, i figli e, in mancanza di questi ultimi, i genitori. Qualora all’apertura della successione i legittimari non abbiano ricevuto quanto gli viene riconosciuto per legge, hanno a disposizione una specifica azione (azione di riduzione), che consente loro di integrare la loro quota di “legittima”.

L’ACQUIESCENZA

Al momento dell’apertura della successione, i legittimari chiamati all’eredità, hanno la possibilità, con apposita dichiarazione rilasciata avanti al notaio, di “rinunciare” a qualsiasi azione e pretesa verso coeredi o terzi, in relazione ad eventuali lesioni della loro quota di legittima intervenute con l’atto testamentario o con donazioni fatte in vita dal de cuius. Si tratta, appunto, di un atto di “acquiescenza alla successione”.

In tal caso, quindi, con atto di acquiescenza, l’erede legittimario, eventualmente leso nei propri diritti intangibili, rinuncia all’esercizio di qualsiasi azione.

La differenza tra rinuncia all’eredità ed acquiescenza, quindi, appare di tutta evidenza.

Con la rinuncia all’eredità un soggetto esprime la volontà di non voler acquisire la qualifica di erede, mentre con l’atto di acquiescenza un soggetto decide di rinunciare, pur nella sua qualità di erede legittimario, all’esercizio delle specifiche azioni che la legge gli riconosce a tutela dei sui diritti ereditari.

CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI:

Articolo a mio avviso utile ed importante perché nell’ambito immobiliare, spesso, capita di dover mediare l’alienazione di un bene pervenuto ai nuovi proprietari in successione. Oltre a conoscere le parti note ai più, pochi, pochissimi sanno che al momento di una vendita in sede d’atto bisognerà pagare la “Tacita”. Molti mi chiedono, cos’è? Io ho già fatto la successione e pagato le tasse, a cosa serve? E’ un “pizzo” obbligato e legale. E via via…. (insulti che risparmio).

Perché?

Perché non si conoscono le cose e le loro procedure, c’è scarsa informazione su ciò che conta. Al momento del rogito la proprietà dovrà versare, tramite il Notaio rogante, tra i 500 ed 600 euro per questa “Tacita” e, probabilmente, è bene farlo sapere prima. Spiegare le cose è essenziale, mi rivolgo a colleghi e professionisti trasversali, perché sia che mi faccia supportare da un Caf che da un Notaio per la dichiarazione di successione poco importa, queste figure hanno, a mio avviso, l’obbligo di rendere completa l’informazione spiegando eventuali effetti su azioni futuribili, così come la mia categoria deve fare in fase di acquisizione del bene, non appena viene a conoscenza del titolo che ha portato alla proprietà.

Per un erede è già stata una tempesta essere tale, noi professionisti dobbiamo gestire le susseguenti vicende burocratiche con la diligenza del buon padre di famiglia, altrimenti perché definirsi professionisti?

DAVIDE BOSISIO

FONDO CASSA CONDOMINIALE, TUTTA LA VERITA’

Vi siete mai imbattuti, gestendo o vivendo una compravendita, nel fondo cassa che sempre più condomini creano? Certamente a me per professione diverse volte ma, come spesso accade, all’ennesima scopri qualcosa di nuovo. E questo mi piace, imparare intendo, dunque lo condivido.

Il fondo cassa condominiale è un accantonamento di somme con finalità specifiche, si differenzia dall’avanzo di cassa qualificato come il surplus tra i versamenti dei condomini e le spese sostenute in un determinato periodo di gestione.

Di norma è finalizzato a gestire senza disagi opere straordinarie che lo stabile nel tempo richiede.

Il fondo cassa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere ripartito in millesimi di proprietà fra tutti i condomini (anche il moroso);
  • deve avere una dimensione annuale. Ogni anno deve essere indicato nello stato patrimoniale e confermato o restituito. Non si può neppure deliberare che i versamenti si protraggano per più gestioni;
  • se inserito nel preventivo, deve essere poi consolidato a consuntivo ed aumentato o diminuito a seconda delle necessità;
  • se un soggetto non paga la quota del fondo cassa, questa morosità risulterà nei suoi debiti di gestione e farà parte del saldo passivo da riportare all’anno successivo;
  • circa le maggioranze, in ragione della peculiarità dell’impegno, è opportuna una delibera assunta ai sensi dell’art. 1136 comma 2° c.c. (almeno 50% dei millesimi e maggioranza degli intervenuti).

Il fondo cassa, al contrario, non deve:

  • essere un espediente per non procedere con le azioni di recupero del credito;
  • essere inteso quale ripartizione del debito dei condomini morosi a carico dei virtuosi. Si tratta, al contrario, di un “polmone” provvisorio che eviti (o quanto meno limiti il rischio) di far crescere all’interno del bilancio condominiale esposizioni debitorie.

Detto ciò, nel corso della mia carriera ho sempre visto gestire questo argomento più con logica che con la giurisprudenza. Cosa voglio dire? Quando si acquista un immobile inserito in condominio che ha un fondo, su indicazione degli amministratori stessi, in sede di atto definitivo con saldo spese aggiornato, vengono indicate le somme di fondo cassa a beneficio dell’unità immobiliare e richiesto all’acquirente di liquidarle al venditore subentrando nella titolarità.

E’ sempre avvenuto così grazie alla razionalità delle persone ma la giurisprudenza dice altro:

Se in sede di preliminare di compravendita non viene esposta la presenza del fondo cassa, con impegno alla sua liquidazione, non sarà atto dovuto da parte dell’acquirente il rimborso a parte venditrice perché considerato compreso nella quota di acquisto. A tal proposito mi permetto di lasciare alcune sentenze:

…premesso che il fondo cassa condominiale è un credito che segue l’immobile, esso viene automaticamente ceduto con la vendita o la donazione dell’appartamento condominiale, anche se ciò non viene menzionato nell’atto di acquisto. Questo perché tali somme sono strumentali al miglior godimento del bene (in quanto finalizzate alla gestione dei servizi condominiali o alla manutenzione delle parti comuni) e sono quindi collegate al bene stesso. Pertanto il venditore non può pretendere la restituzione del fondo dall’amministratore una volta venduta la casa; avendo perso ogni ragione di credito nei confronti del condominio. Dopo il rogito, il credito appartiene quindi al nuovo titolare dell’appartamento.

Ad avvalorare l’indisponibilità delle somme destinate al fondo è un’altra pronuncia della Suprema Corte con sentenza n. 7067\1999 secondo cui i singoli condomini, una volta versate le quote per il fondo, non possono più rivendicarle poiché queste appartengono al condominio.

Cass. sent. n. 17036/2016- Art. 1123 cod. civ. -Art. 1135 cod. civ.- Cass. sent. n. 7067/1999

Il fondo cassa per i futuri lavori è un fondo che “segue” l’immobile, come ribadito dalla Cassazione con la sentenza 17035/2016. Secondo la sentenza, infatti, la creazione di un fondo cassa non pregiudica né l’interesse dei condomini alla corretta gestione del condominio, né il loro diritto patrimoniale all’accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito, in anticipo o a conguaglio. Quindi poiché i contributi al fondo corrispondono ad un anticipo delle somme dovute per i futuri lavori, l’amministratore non può restituire queste somme se l’importo non viene riversato da chi subentra nella quota millesimale del venditore. La questione, in sostanza, va regolata tra venditore e acquirente dal momento che l’amministratore, per garantire la corretta gestione contabile, non può in alcun modo creare un ammanco nel fondo cassa. Questo principio era stato peraltro già stabilito dalla Cassazione con la sentenza 7067/1999, nella quale si legge che “il fondo, costituito dai versamenti dei singoli condomini è autonomo per il semplice fatto che è destinato a un fine specifico: la gestione del condominio. Ciò impedisce ai singoli condomini di poter rivendicare le quote versate”. Senza accordo tra venditore e acquirente, quindi, non è dovuto alcun rimborso. (3 luglio 2017).

Nell’ultima parte della sentenza viene citato come l’amministratore non possa assolutamente liquidare, e perché, il venditore direttamente della “sua” quota di fondo, come invece spesso si pensa di fare in deroga ad accordi con acquirenti non propensi ad usare razionalità ed eleganza.

Dunque cosa fare? L’unica formula giusta è racchiusa nell’accordo tra le parti, uno degli elementi essenziali di un contratto. In fase di preliminare, in cui acquirente e venditore decidono di generare la compravendita, tra le varie pattuizioni, servirà esplicitare il fondo cassa e l’accordo al rimborso da parte della promittente acquirente oppure  che la quota sia compresa nel prezzo di acquisto.

E’ importante questo argomento, sapete perché? Nella sua apparente banalità è potenziale argomento di disagio di rapporto tra le parti, irrigidimento, che non fa bene a quello che è considerato un momento importante, la compravendita di una casa. Nulla deve essere sottovalutato ragion per cui ho deciso di promuovere il fondo in questo nuovo articolo e aiutare, nell’informazione, utenti e professionisti che non hanno ben chiaro l’argomento, o meglio, i reali effetti.

Quando giurisprudenza e interpretazione umana si mischiano sono come acqua e olio, mal si sposano. Serve la cultura in principio e un’eccellente capacità di giusta e chiara comunicazione, non solo, serve anche attuarla al momento giusto. A tal proposito il team Spaziourbano è sempre a disposizione per chiarimenti o per mostrare che è certamente il partner giusto per farvi vivere in serenità uno dei momenti più importanti della vita, la compravendita immobiliare!

Davide Bosisio

FONDO CASSA CONDOMINIALE, TUTTA LA VERITA’
LA CAPARRA

LA CAPARRA

In molti anni  di carriera, tutti nel settore immobiliare, ho sempre notato come, addetti ai lavori o meno, abbiano sempre avuto difficoltà nel comprendere cosa sia una caparra. E’ meglio dire che la confusione viene fatta nel capirne l’uso e le differenze applicative. Quale migliore occasione allora di redigere un articolo che faccia chiarezza e permetta di capire questo importante strumento di garanzia in una transazione ?

La caparra, nel diritto civile, è una somma di denaro o una quantità d’altre cose fungibili versata a titolo di reciproca e mutuale garanzia contro l’inadempimento nel contratto oppure come corrispettivo per il caso di recesso dal contratto. La sua funzione è infatti quella di prevedere una sorta di risarcimento immediato nel caso di inadempienza contrattuale e in caso di adempimento deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Generalmente si applica in quei contratti a prestazioni corrispettive e a effetti obbligatori dei quali si abbia un’esecuzione differita e che prevedano un pagamento in soluzione non unica. Si costituisce con la mera consegna della somma di denaro. La dazione deve essere perfezionata prima del momento di esecuzione della prestazione e della controprestazione, poiché sono le azioni delle quali la caparra va a garantire la futura esecuzione.

Dunque la caparra ha lo scopo di garantire un risarcimento, causa inadempienza di una delle due parti.

In che modo? Se fosse parte inadempiente la venditrice dovrà restituire le somme percepite, oltre il doppio, mentre se lo fosse l’acquirente perderà quanto versato. Inoltre, come si intuisce, la caparra è equa cioè prevede a vantaggio della figura diligente la stessa somma perché il venditore quando riceve i denari non avrebbe alcun danno a restituirli, dunque aggiungere la stessa somma (doppio) è il corrispettivo punitivo, mentre l’acquirente perdendo quanto versato ha la penalità già versata.

Es. Soggetto A vende e soggetto B compra. B versa 10.000 € e A li riceve.

Caso 1) “A” recede dal contratto per inadempienza, dovrà dunque restituire 10.000 € aggiungendo, a vantaggio di “B”, 10.000 €. Danno reale 10.000 €

Caso 2) “B” recede dal contratto per inadempienza, “B” perde la somma versata di 10.000 € a vantaggio di “A”. Danno reale 10.000 €

Il codice civile prevede due articoli specifici per donare un uso differente della caparra a seconda della fattispecie che s’intende generare.

 

L’art. 1385 descrive la caparra confirmatoria. La caparra confirmatoria è da considerarsi figlia della caparra, dunque l’applicazione è quella sopra descritta, ma la sua particolarità è che, se azionata, inasprisce la pena verso l’inadempiente in quanto a monte c’è una “conferma” di quanto si è stipulato. Dunque la parte diligente potrà aggiungere la richiesta danni oppure rinunciare ad essa ma pretendere l’esecuzione coattiva del contratto.

Diciamolo più semplicemente, se stipulo un contratto di vendita di un immobile e le parti si avvalgono della caparra confirmatoria, in caso di recesso successivo alla conferma la figura lesa, sia essa venditore o acquirente, potrà richiedere alla controparte di adempiere a ciò che aveva confermato.

Ora, in 21 anni di carriera non ne ho mai visto l’applicazione pratica, credo solo perché in italia le pene ed il giudizio durano un’infinità al punto da scoraggiarne l’uso ma sono certo che in casi specifici, e dove ne valga la pena, qualcuno la pazienza la troverà. Ad ogni buon conto è più semplice il verificarsi di richieste danni come ad esempio il rimborso di spese volte all’adempienza come l’acquisto di arredi, rivendicazioni su compravendite generate a domino ecc….

 

L’art. 1386 descrive la caparra penitenziale. Questa è la meno conosciuta e sulla quale talvolta si fa confusione. E’ sorella della confirmatoria, dunque funziona come caparra, ma viene definita caparra di corrispettivo in quanto rappresenta il diritto di recesso. Penitenziale deriva dalla parola più facile “penitenza” , dunque se ci si dovesse trovare al cospetto di una potenziale transazione immobiliare per cui il rischio di fallimento sia visibile sarà bene avvalersi di questa specifica caparra. Il perché è semplice da intuire, la penitenziale ,una volta risarcito l’adempiente, non prevede assolutamente la possibilità di richieste danni e tantomeno esecuzioni coatte dell’obbligo di contrarre. Pagata la penalità il contratto sarà terminato e le parti libere senza aggravio ulteriore perché è da intendersi  ius poenitendi, diritto di pentirsi di aver sottoscritto il contratto, e configura il prezzo per l’esercizio di questo diritto.

Facciamo un esempio, decido di comprare un rustico che mi viene proposto con la possibilità di trasformazione in classe “A” ma la proprietà non ne ha la certezza, bene, questo caso meriterebbe l’uso della penitenziale in quanto se l’acquisto è finalizzato ad una trasformazione del bene oggetto della compravendita, ed e’ condizione  sulla quale pero’ aleggia un’alea, per il bene del venditore sarà quanto mai opportuno specificare che le somme in caparra ricevute  siano regolate dall’art. 1386 del c.c.

A livello fiscale è giusto aggiungere che la caparra, sin quando non diverrà a tutti gli effetti parte del pagamento, non potrà essere “tassata” per ragioni di facile comprensione.

 

Domanda, ma che differenza c’è tra la caparra, l’acconto e la cauzione?

Sono tutte somme di denaro o altre cose fungibili, ma muta la destinazione giuridica e la forma.

Della caparra si è detto, l’acconto invece è una parte della cifra pattuita in una compravendita o in una transazione commerciale, che viene versato come pagamento parziale  a cui seguirà un successivo pagamento a saldo. Poiché si tratta di un pagamento vero e proprio, segue la normale tassazione e, quindi, è assoggettato all’iva. Allo stesso modo  deve essere fatturato nel momento in cui viene pagato. Se il contratto non va a buon fine l’acconto può essere restituito o meno a seconda di chi è responsabile del mancato adempimento del contratto: se è colui che ha versato l’acconto, lo perde, se invece è colui che l’ha incassato, lo deve restituire. Come per la caparra confirmatoria, è possibile ricorrere in giudizio.

Cauzione. Sebbene sia normalmente conosciuta come cauzione, il termine corretto è deposito cauzionale. Si tratta anche in questo caso di una garanzia. La cauzione viene infatti versata nel momento in cui vi sia, ad esempio, un contratto di locazione. L’inquilino versa una cifra stabilita per contratto al proprietario dell’immobile come garanzia nel caso in cui fosse inadempiente verso gli obblighi indicati nel contratto. Talvolta la caparra può essere convertita in affitto per le prime mensilità oppure in deposito cauzionale.

Differenza tra deposito cauzionale e caparra 

Così come tra acconto e caparra ci sono differenze, anche tra deposito cauzionale e caparra ci sono alcune diversità:

  • Caparra e cauzione sono una garanzia, mentre l’acconto non lo è;
  • La cauzione deve essere restituita e non è inclusa nel corrispettivo, la caparra e l’acconto, invece, non vengono restituiti.

 

Mi auguro di essere stato capace di spiegare e far comprendere l’uso di queste specifiche garanzie che sono all’ordine del giorno quando si compra una casa, e non solo. Conoscerle può esservi d’aiuto nel caso in cui decidiate di affrontare un percorso individuale nel mondo immobiliare senza l’affiancamento di un professionista.

Ovviamente spero sempre che nessuno abbia da applicare gli effetti delle caparre ma che regni sempre la chiarezza a monte e il dialogo nelle problematiche perché farsi la guerra non è mai un vantaggio. Mai ! Credo che nella vita si possa compiere degli errori, sono la rappresentazione delle difficolta’, ma solo comprendendoci si potra’ scoprire quanto di buono ci sia nel prossimo, anche a proprio vantaggio. Talvolta, se letti nel giusto modo, gli errori sono la raffigurazione del desiderio.

Spaziourbano, nei suoi consulenti, è sempre disponibile al dialogo e contraddittorio allo scopo di un miglioramento globale.

 

DAVIDE BOSISIO

I DIRITTI REALI

Attenzione, non parliamo di principi e principesse, quelli sono solo nelle favole, perché “reale” non si riferisce ad un Re ma ad una “res”, che in latino significa “cosa”. Quindi i diritti reali sono diritti sulle cose quali, ad esempio, un terreno, una casa, un libro, un armadio, un cellulare, un’automobile, ecc. Li si chiama così per distinguerli dai “diritti personali” che sono invece quelli che si vantano nei confronti delle persone (ad esempio il pagamento di un credito, l’utilizzo di un immobile ad uso locazione, ecc.).

Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sono i diritti reali, quali sono, come si distinguono (scopriremo infatti che esistono diritti reali minori) e come sono disciplinati dalla legge (legge che, in questo caso, è il codice civile).

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEI DIRITTI REALI?

Le caratteristiche dei diritti reali sono:

  • la patrimonialità: ogni diritto reale ha per oggetto solo cose che hanno un valore economico come, ad esempio, un’automobile, un terreno, una nave, una batteria di pentole, uno smartphone;
  • la tipicità: significa che i diritti reali sono solo quelli indicati dalla legge e, come tali, sono un numero chiuso. I privati non possono inventarne di nuovi;
  • l’assolutezza: consente al titolare di pretendere che il suo diritto sia rispettato da tutta la collettività.

I diritti reali si dividono in due grandi aree, quelli di godimento e quelli di garanzia.

 

DIRITTI REALI DI GODIMENTO:

  • proprietà;
  • usufrutto;
  • uso;
  • abitazione;
  • servitù prediali;
  • superficie;
  • enfiteusi.

La proprietà è il diritto reale di godimento per antonomasia e significa disporre in via esclusiva del bene. Tutti gli altri diritti reali di godimento sono da considerarsi minori.

L’usufrutto è il diritto d’uso della cosa, a tempo (max 30 anni) o a vita, senza poterne mutare la destinazione. E’ cedibile e la sua presenza determina una contrazione della proprietà che, non disponendo del bene, si dice Nuda proprietà.

La servitù è un diritto reale che consiste in una limitazione imposta ad un fondo (detto servente) per l’utilità di un altro fondo (detto dominante) appartenente a diverso proprietario.

La superficie è il diritto di fare e mantenere una costruzione sopra (o anche sotto) il suolo altrui, acquistando la proprietà della costruzione ma non del suolo. Godono del diritto di superficie, per esempio, i proprietari di chioschi o stazioni di servizio collocate sulla pubblica via o anche Il diritto reale di superficie permette al proprietario di un terreno di concedere ad un terzo (superficiario) il diritto di edificare e mantenere su detto terreno un edificio (la famigerata edilizia convenzionata).

La proprietà della costruzione, una volta venuta a esistenza, spetta automaticamente al superficiario.

L’uso è il diritto di servirsi di una casa e, se è fruttifera, di raccogliere i frutti nella quantità occorrente ai bisogni propri e della propria famiglia. L’uso è analogo al diritto di usufrutto ma con contenuto più ristretto. Infatti, diversamente da quanto accade per l’usufrutto, la legge stabilisce:

  • che il diritto d’uso non può essere ceduto o dato in locazione;
  • che, ove la cosa sia fruttifera, l’usuario può raccogliere i frutti limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

L’abitazione si tratta del diritto di abitare una casa altrui limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia. Tipico è il diritto dell’ex moglie cui il giudice, dopo il divorzio o la separazione, ha attribuito la casa familiare per continuare a vivere con i figli. Il diritto d’abitazione non può essere ceduto o dato in locazione.

L’enfiteusi è il diritto di godere di un fondo altrui con l’obbligo di migliorarlo e di pagare un canone periodico al concernette. Il termine è di origine greca e significa piantagione. Con l’enfiteusi viene attribuito ad un terzo lo stesso potere di godimento che, su un bene immobile, spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al proprietario stesso (cosiddetto concedente o nudo proprietario) un canone periodico. Tale canone può consistere in denaro o in una quantità fissa di prodotti naturali (nei limiti fissati dalle leggi speciali).

 

DIRITTI REALI DI GARANZIA:

  • Il pegno;
  • L’ipoteca;
  • Il privilegio.

Il pegno si costituisce per contratto e può avere ad oggetto beni mobili o crediti. Nell’ordinamento italiano è disciplinato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice civile. Quando si tratta di pegno di cose mobili, è un contratto reale (e alla consegna della cosa è equiparata la consegna del documento che ne conferisce l’esclusiva disponibilità). La consegna della cosa data in pegno comporta lo spossessamento del proprietario ed assolve la funzione di porre i terzi nella condizione di rendersi conto che si tratta di cosa della quale l’alienante non ha la piena disponibilità.

L’ipoteca è reale garanzia principalmente su beni immobili e nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile italiano del 1942. In particolare, secondo il codice, l’ipoteca è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. L’ipoteca si distingue dal pegno anzitutto per l’oggetto (art. 2810 c.c.), che può essere costituito da:

  • beni immobili;
  • diritti reali minori sugli immobili;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).

L’ipoteca, di cui ho già ampiamente discusso su blog specifico, è di 3 tipi:

  • Volontaria;
  • Giudiziale;
  • Legale.

Il privilegio è una tra le cause di prelazione che costituisce garanzia patrimoniale su determinati beni del debitore in relazione alla causa del credito. I privilegi non sono pattuiti dalle parti come nel caso del pegno o dell’ipoteca, ma sono tipizzati dalla legge stessa la quale attribuisce tale prelazione a determinati tipi di crediti che appaiono degni di una maggiore tutela in via generale e astratta.

Ovviamente ogni tipo di diritto reale, che sia esso di godimento o garanzia, ha maggiori spazi di approfondimento ma lo scopo del blog non è quello di tenere una lezione di giurisprudenza ma di far conoscere questi argomenti che sono sempre di strettissima attualità nell’immobiliare. Nel caso vi imbatteste in essi e nascesse in voi il desiderio di approfondimenti legati ad acquisti o vendite immobiliari, Spaziourbano è, come sempre, a completa disposizione per affrontare al meglio le sfumature e permettervi di fare o prendere le decisioni migliori.

 

Davide Bosisio

I DIRITTI REALI

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