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Legge di Bilancio 2019, ecco le novità

Legge di Bilancio 2019, ecco le novità

È stata finalmente pubblicata, dopo un faticoso percorso, la LEGGE DI BILANCIO 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145), sul S.O. n. 62/L alla G.U. 31.12.2018, n. 302, che contiene come tutti gli anni una serie di rilevanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2019, tutte contenute nell’articolo 1 che si compone di 1143 commi.

Di seguito una sintesi delle disposizioni di maggiore interesse.

ESTENSIONE REGIME FORFETARIO LAVORATORI AUTONOMI E DITTE INDIVIDUALI – Commi da 9 a 11

Come anticipato, al regime forfettario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono confermate le seguenti modifiche.

Requisiti di accesso

Dal 2019 è previsto un unico requisito di accesso costituito dal limite dei ricavi / compensi pari ad € 65.000 ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano invece per il 2019 variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all’anno precedente.

È inoltre possibile aderire al regime forfettario (contrariamente al passato) anche per i soggetti che:

  • hanno redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre i 30.000 euro;
  • hanno sostenuto spese per l’impiego di lavoratori superiori a € 5.000 lordi annui a titolo di lavoro, dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione con apporto di lavoro, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • hanno sostenuto costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, superiori a € 20.000.

Cause di esclusione

Il regime in esame non può invece essere adottato dai soggetti che:

  • contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo;
  • esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Comma 12

In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d’impresa dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

REGIME FISCALE COMPENSI LEZIONI PRIVATE E RIPETIZIONI – Comma da 13 a 16

Al fine di regolarizzarne l’attività, è prevista, a decorrere dal 2019, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, pari al 15% al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.

Le modalità per l’esercizio dell’opzione nonché del versamento dell’acconto / saldo imposta sostitutiva sono demandate a futuro provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 FLAT TAX – Commi da 17 a 22

È confermata la possibilità, MA a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d’impresa / lavoro

autonomo determinato nei modi ordinari un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell’IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

Nel caso i ricavi / compensi non saranno soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il contribuente rilascia apposita dichiarazione attestante che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

I contribuenti (persone fisiche) che applicano l’imposta sostitutiva inoltre:

  • non sono tenuti ad operare a loro volta le ritenute alle fonte. Tuttavia nella dichiarazione dei redditi va indicato il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi;
  • sono esonerati dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, fermo restando l’obbligo di fatturazione elettronica.

Non potranno applicare il nuovo regime in esame i seguenti soggetti:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari per la determinazione del reddito;
  • soggetti che in via esclusiva / prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’art. 10, comma 1, n. 8), DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, comma 1, DL n. 331/93;
  • esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5, TUIR, ovvero che controllano direttamente / indirettamente srl / associazioni in partecipazione esercenti attività direttamente / indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’imprenditore / lavoratore autonomo.

In sede di approvazione è stata prevista l’esclusione dall’applicazione del nuovo regime per le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro / erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai citati datori di lavoro.

 NUOVO REGIME PERDITE D’IMPRESA – Commi da 23 a 26

L’attuale disciplina in materia di perdite d’impresa contenuta nell’art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:

  • da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto ai successivi periodi;
  • da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito;
  • da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l’impossibilità del riporto ai periodi successivi.

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è previsto che “a regime:

  • per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
  • per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

si applicano le stesse regole previste per le società di capitali, quindi con compensazione SOLO per l’80% del reddito e riporto illimitato a nuovo del residuo.

 In via transitoria, limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

  • le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
  • le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

  • sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
  • sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

 TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI – Commi da 28 a 34

È confermata l’introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all’aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all’utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell’importo corrispondente alla seguente somma: tra investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi e costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato.

A tal fine va considerato che:

  • si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

  • per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

Per ciascun periodo d’imposta l’ammontare degli investimenti è determinato in base all’importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti dall’1.1.2019 ex art. 102, TUIR, nei limiti dell’incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell’esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018;

  • il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d’imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l’incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile nell’art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9) e 14), C. c. rispetto a quello del 2018.

L’incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d’imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ai sensi dell’art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Per le società trasparenti ex art. 115, TUIR l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta determinato dalla società è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.

 Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall’art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell’utile d’esercizio e le vicende della riserva.

L’IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.

Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI – Comma 53

In sede di approvazione sono state modificate le semplificazioni in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, recentemente introdotte dal DL n. 119/2018, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2019”.

Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere (in precedenza esonerati dall’obbligo di emettere) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare (in precedenza inviati) al STS.

Inoltre è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l’emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

 INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI SOGGETTI TENUTI ALL’INVIO AL STS (farmacie) – Comma 54

Ai sensi del comma 6-quater dell’art. 17, DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all’obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.

Ora è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. È demandata al MEF, nel rispetto dei principi in materia di Privacy, l’emanazione delle disposizioni attuative della nuova disposizione.

CONTRIBUTO ACQUISTO / ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER

MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI – Comma 55

Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l’acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è concesso sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore).

L’utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI – Comma 59

È confermata l’applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

La cedolare secca non è però applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 risulta in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

La disposizione vale quindi SOLO per i contratti NUOVI.

 PROROGA IPER AMMORTAMENTO – Commi da 60 a 65

È confermata la proroga dell’iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:

  • entro il 31.12.2019;

ovvero

  • entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di

acquisizione degli investimenti:

Fino a € 2,5 milioni 170%

Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 100%

Da € 10 milioni a € 20 milioni 50%

Oltre € 20 milioni ZERO

La Finanziaria 2019 non invece prevede la proroga del maxi ammortamento “ordinario” ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, che pertanto risulta applicabile SOLO agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018, ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Comma 67, lett. a)

Si evidenzia che è prorogata al 31.12.2019 la detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65%

PROROGA DETRAZIONE INTERVENTI RECUPERO EDILIZIO – Comma 67, lett. b)

È stata prorogata anche, per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, TUIR:

  • nella misura del 50%;
  • su un importo massimo di € 96.000.

PROROGA DETRAZIONE BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Comma 67, lett. b), n. 2

È confermata la proroga fino al 31.12.2019 anche della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall’1.1.2018.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l’ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

 PROROGA DETRAZIONE “BONUS VERDE” – Comma 68

È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:

  • “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o

recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  • spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi agevolati;
  • è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;
  • va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento.

RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – Commi da 940 a 948

In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

  • 16% per i beni ammortizzabili;
  • 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi 1053 e 1054

È confermata, per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la nuova possibilità di rideterminare il costo d’acquisto di:

  • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
  • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; alla data dell’1.1.2019, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:

  • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
  • al versamento dell’imposta sostitutiva.

Da rilevare che è stata aumentata l’imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

  • 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
  • 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
  • 10% (in precedenza 8%) per i terreni.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO – Commi da 70 a 72

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d’imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.

Il credito spetta a condizione che:

  • le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
  • si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:

  • è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l’importo massimo annuo del credito spettante a favore

di ciascun beneficiario;

  • sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare:

− è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;

− sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell’attività di ricerca e sviluppo;

  • il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.

 SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA – Commi da 184 a 199

In sede di approvazione, a favore SOLO delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica che sussiste nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000, è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:

  • dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
  • dall’omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all’art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l’annullamento automatico al 31.12.2018.

Modalità di adesione

Il soggetto interessato deve presentare entro il 30.4.2019 all’Agente della riscossione un’apposita dichiarazione nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

Entro il 31.10.2019 l’Agente comunica al soggetto interessato:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
  • l’importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Alternativamente entro la predetta data l’Agente comunica l’impossibilità di estinguere il debito qualora:

  • non sussistano i requisiti previsti;

ovvero

  • la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.

In tal caso, se i debiti rientrano tra quelli definibili tramite la rottamazione-ter” di cui all’art. 3, DL n. 119/2018, l’Agente avvisa il debitore che gli stessi sono automaticamente inclusi in tale definizione, indicando l’ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in 17 rate, e la relativa scadenza.

 Versamento di quanto dovuto

Ai fini dell’estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato deve versare:

il 35% di quanto dovuto SOLO a titolo di capitale e interessi, escluse totalmente le sanzioni con ISEE superiore a 12.500

il 20% con ISEE compreso tra 12.500 e 8.500

il 16% con ISEE inferiore a 8.500

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione entro il 30.11.2019 ovvero in forma rateale.

In quest’ultimo caso:

  • il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.12.2019, gli interessi nella

misura del 2% annuo, va così effettuato.

Prima rata pari al 35% Entro il 30.11.2019

Seconda rata pari al 20% Entro il 31.3.2020

Terza rata pari al 15% Entro il 31.7.2020

Quarta rata pari al 15% Entro il 31.3.2021

Quinta rata pari al 15% Entro il 31.7.2021

I debiti relativi ai carichi in esame possono essere estinti anche se già ricompresi nelle istanze di

adesione alle varie rottamazioni se precedentemente presentate.

 Al fine di evitare abusi della disposizione sono previsti specifici controlli qualora sussistano fondati dubbi sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della sussistenza della grave e comprovata situazione di difficoltà economica, l’Agente della riscossione procede al relativo controllo.

INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE – Comma 218

In sede di approvazione è stato disposto l’aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione /

deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall’art. 29, DL n. 179/2012,

ossia della:

  • detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000, per

ciascun periodo d’imposta;

  • deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non superiore a €

1.800.000, per ciascun periodo d’imposta.

Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative

a vocazione sociale / del settore energetico.

È inoltre previsto che in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

IMPOSTA BOLLO ASSOCIAZIONI / SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Comma 646

In sede di approvazione l’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS, federazioni sportive / enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI è stata estesa anche alle associazioni / società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI.

INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI – Commi 7 e 8

In sede di approvazione è previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, sono applicabili le disposizioni ex art. 1, comma 36, Finanziaria 2008 ovvero la non rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 96, TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

 

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