L’Ipoteca
Che nome inquietante, ipoteca. Ipotecare significa assicurarsi, garantirsi qualcosa in anticipo.
In questo primo blog della stagione 2018/19 volevo parlarvi di questo diritto reale di garanzia da cui nascono le problematiche sugli immobili, allorquando non si rispetta il rimborso dei denari ricevuti. Quando si chiede un mutuo per acquistare casa, la Banca per garantirsi, iscrive ipoteca. Giustamente su prestiti di questa entità non è possibile pensare alla fiducia sul consumatore perché i casi d’insolvenza enormi dimostrano l’indispensabilità, diversamente le Banche sarebbero tutte a gambe all’aria ….
L’ipoteca è uno dei tre diritti reali di garanzia presenti nel nostro ordinamento giuridico, gli altri due sono il pegno ed il privilegio, per dover di cronaca. Puo’ essere iscritta su beni immobili, minori e mobili iscritti ai pubblici registri.
Essa esiste in tre varianti:
- Volontaria;
- Legale;
- Giudiziale
Volontaria: Si basa su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall’altra e su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca. Sempre, e nulla lo vieta, la sua estensione risulta superiore al valore del credito, generalmente dal 150 al 200%.
Questa è quella utilizzata quando si chiede un mutuo e “volontariamente” si concede alla Banca di iscriverla;
Legale: Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto a essa l’alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall’acquirente, ciascun coerede sugli immobili dell’eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli e lo Stato sui beni dell’imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere;
Giudiziale: Si basa su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di un’altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente. E ancora su un decreto ingiuntivo reso esecutivo o su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale) oltre che su lodi arbitrali resi esecutivi e sentenze straniere deliberate dall’autorità giudiziaria italiana.
Concentrandoci sull’ipoteca volontaria, per l’acquisto della casa dei propri sogni, è sempre richiesto dal creditore un’iscrizione in 1°, e sì, perché un bene può essere ipotecato più volte ma è semplice intuire la quasi inutilità dal secondo in avanti. In caso d’insolvenza il primo grado sarà garantito in tutto o buona parte mentre gli altri dovranno, se vorranno, raccogliere le “briciole”. Sono esclusi i casi in cui un bene abbia una tale capienza rispetto al credito generando un differenziale tale da poter garantire anche gli altri che chiameremmo in quella fase chirografari.
Un’altra dote dell’ipoteca è la possibilità di riduzione. Quando? Se si verificasse una sproporzione tra il valore dei beni vincolati e il valore del credito garantito.
Ragionando con un’ottica prospettica positiva, una volta saldato il proprio debito, l’ipoteca potrà/dovrà essere estinta. Quest’azione in passato veniva effettuata naturalmente a scadenza dal creditore stesso o dal Notaio rogante, a pagamento, quando invece si alienava il bene prima della scadenza rimborsando in unica soluzione la parte mancante. Dal 2006, con l’introduzione del Decreto Bersani, l’estinzione è sempre gratuita, effettuata dal creditore entro 30 gg dal saldo.
Ultima caratteristica, poi giuro smetto, l’ipoteca è speciale e indivisibile. Battute a parte che possono sorgere sull’essere “speciale”, lo è per il credito garantito e i beni ipotecati. L’indivisibilità è più semplice da comprendere proprio per la sua specialità.
Avete visto, solo per descrivervi questo diritto reale di garanzia quante righe ho dovuto investire. Potete comprendere così la ragione dell’ampiezza dell’atto di mutuo che sostanzialmente, a parte una breve descrizione e conferma del prodotto scelto, parla di garanzia !!!
Prima di lasciarvi ci tenevo a donarvi un consiglio ed un parere !!!
Quando e se approccerete a broker o banche per richiedere un mutuo valutate con attenzione un aspetto: lo spread applicato. I tassi d’interesse sono uguali per tutte le banche è lo spread a rendere un prodotto finito più o meno valido (consiglio).
Per prestiti fino a 10/15 anni valutate il tasso fisso mentre su lunghi periodi meglio il variabile. Perché? Molto semplice, su periodi brevi scegliere un variabile sarebbe rischioso perché un’impennata potrebbe non essere assorbita, un fisso nei brevi periodi è maggiormente cautelativo. Per i lunghi periodi invece è assai ragionevole che un’impennata possa essere ammortizzata per cui il variabile è da valutare con interesse (parere).
Grazie per lettura.
Un caro saluto
Davide Bosisio