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Tag Archives: rogito notarile

Andiamo al rogito senza intoppi

Andiamo al rogito senza intoppi

Se finalmente hai trovato l’acquirente giusto e hai raggiunto un accordo è il momento di prepararsi al rogito e per questo ti serve un notaio.

Chi sceglie il notaio? Il notaio lo sceglie chi compra, perché è lui che lo dovrà pagarlo; se può servire, noi abbiamo notai convenzionati che ci fanno prezzi molto interessanti, quindi in caso di bisogno contattami QUI per avere un preventivo.

Una volta scelto, dovrete consegnargli tutta la documentazione, ecco qui cosa occorre:

– Documenti personali delle parti
– Documenti della casa
– Preliminare di compravendita
– Liberatoria spese condominiali
– Conteggi estinzione anticipata mutuo (se hai un mutuo residuo sulla casa)

DOCUMENTI PERSONALI
Sono necessari carta d’identità, codice fiscale e stato civile di tutte le parti (intestatari di casa e acquirenti). In caso di cittadini stranieri, anche il Permesso di Soggiorno valido.

DOCUMENTI DELLA CASA
Atto che attesta la proprietà (rogito, atto di assegnazione, decreto di trasferimento, successione), scheda catastale, concessione edilizia e agibilità se costruito dopo il 1967, eventuali pratiche comunali se hai fatto lavori che hanno modificato il tuo immobile.

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
E’ la scrittura privata in cui sono definiti gli accordi che avete raggiunto. Il Preliminare va registrato all’Agenza delle Entrate e va data copia al notaio con il relativo f23 pagato.

LIBERATORIA SPESE CONDOMINIALI
La liberatoria delle spese condominiali è quel documento che attesta il regolare pagamento di tutte le spese condominiali fino alla data del rogito e che garantisce quindi l’acquirente di non avere pendenze arretrate dal momento in cui entra in possesso del bene. La rilascia l’amministratore dello stabile e va richiesta una volta che si è fissata la data del rogito.

CONTEGGI DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO
Se sul tuo immobile hai ancora un mutuo residuo, una volta fissata la data del rogito, devi contattare la tua banca, dove hai contratto il mutuo, e chiedere i conteggi di estinzione a quella data.

La banca ti rilascerà un documento che oltre a precisare l’importo necessario a estinguere il debito, anche l’impegno da parte loro di cancellare l’ipoteca a fronte del pagamento.
Al tuo acquirente dovrai comunicare quell’importo con adeguato anticipo, in modo che possa predisporre l’assegno circolare relativo.

Questo assegno va consegnato alla banca esattamente il giorno del rogito che ti rilascerà una ricevuta di cui dare copia anche al notaio.

La differenza del prezzo concordato ancora da incassare, resta a te e ti arriverà sempre tramite assegno circolare.

Al rogito il venditore non ha spese notarili o di tasse da affrontare, tranne in alcuni casi specifici, ad esempio:

– Se il bene arriva da una successione, in questo caso è necessaria l’accettazione tacita di eredità, trascrizione che fa il notaio al rogito al prezzo di circa € 500.
– Se vende prima dei 5 anni una seconda casa, a quel punto pagherà le tasse di plusvalenza. Pari al 20% dell’incremento di valore del bene (differenza tra l’acquisto e la vendita).

Ricorda che se stai vendendo prima dei 5 anni una prima casa, hai l’obbligo di riacquistarne un’altra entro un anno, pena la perdita delle agevolazioni prima casa, con la conseguenza di pagare la differenza di tassazione da prima a seconda casa sull’immobile che stai vendendo.

Dal rogito uscirai senza le chiavi di casa che hai appena venduto, consegnerai il vecchio rogito al nuovo acquirente, e riceverai:

– Assegno circolare dell’importo pattuito
– Se c’è mutuo residuo, assegno circolare intestato alla tua banca per l’estinzione;
– Dichiarazione di avvenuta stipula;

Cosa dovrai fare dopo?
– Se hai mutuo residuo da estinguere, versare su quel conto l’assegno che hai ricevuto;
– Comunicare all’amministratore l’avvenuta stipula, mandandogli via mail la dichiarazione che ti ha rilasciato il notaio;
– Accordarti con il nuovo proprietario per i subentri utenze, se hai bisogno sul nostro sito c’è una sezione di servizi dedicati al post- vendita, clicca qui;
– Chiudere l’utenza della spazzatura, puoi scaricare il modulo direttamente sul nostro sito qui.

Il Pignoramento Immobiliare

Il Pignoramento? Che brutto termine, chiamiamolo  col suo vero nome: Trascrizione Pregiudizievole. Suona male anch’esso, non c’è verso. Allora analizziamolo  e cerchiamo di scoprire questo ambito giuridico per capire che effetti porta in dote e quali  antidoti possano esistere.

Nel diritto italiano, si definisce pignoramento l’atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata. È l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni a esso assoggettati e i frutti di essi, con l’avvertimento che qualsiasi atto sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. da 491 a 497).

La definizione ve la dovevo, parliamo più semplice adesso. Quando si chiede un prestito, un mutuo, la banca stipula un contratto. E’ un documento abbastanza lungo nel quale in poche righe è segnalato il prodotto scelto ed applicato con le varie percentuali seguito da un “libro” che pone in posizione di forza la banca.  Giustamente quest’ultima permette di far avverare dei sogni ma spesso si tramutano in incubi.

Partiamo dal principio, al giorno del rogito al cospetto del Notaio rogante si stipulano 2 contratti, in presenza di un prestito:

-Atto di Compravendita (rogito);

-Atto di Mutuo

La banca, sempre, chiede di poter iscrivere un diritto reale di garanzia definito Ipoteca. L’ipoteca deve essere di primo grado, formale e sostanziale, per tutelare l’esposizione. Essa infatti attribuisce un diritto di prelazione sul bene che vale a tutelare il creditore contro il pericolo dell’insolvenza. L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione in pubblici registri e si estende sull’intero bene che ne è oggetto. Il bene rimane in godimento del proprietario (lo può liberamente usare)  e se il debito manca o finisce, anche l’ipoteca si estingue. Gli istituti di credito richiedono che l’iscrizione ipotecaria preceda la consegna della somma al finanziato: solitamente la somma, pur se praticamente già erogata (e contestualmente costituita in deposito cauzionale) viene resa disponibile solo dopo la regolare iscrizione dell’ipoteca. L’ipoteca che grava su un immobile si estende anche alle sue “pertinenze” (ad es.: un garage).

Non rispetti il piano di ammortamento, o di rientro, concordato? Allora parte il processo d’espropriazione forzata. Scatta l’iter del pignoramento , definito trascrizione pregiudizievole perché viene sovrascritto un evento negativo su qualcosa di già iscritto, l’ipoteca. Il debitore, definito cosi a questo punto, riceverà un documento denominato  Precetto che in sostanza chiede il rimpatrio totale dei propri denari entro 90 giorni, in difetto, verrà accertata inadempienza del debitore e conseguente avvio alle procedure di esproprio che porteranno dritto l’immobile in asta.

Dunque solo una Banca con un diritto reale sul mio immobile puo’ pignorarmelo?

No, qualunque entità privata che vanti un credito nei tuoi confronti potrà avvalersi sul tuo bene per il recupero,  ma in questo caso parliamo di creditori senza un privilegio che quindi devono accertare il loro titolo ed effettuare un decreto ingiuntivo per poter anch’essi avvalersi dell’esproprio forzato.

Cosa fare se gli eventi ti hanno portato sin qui? La prima cosa è non farsi prendere dal panico! Lo so è difficile, ma nei momenti difficili l’unica arma che abbiamo è quella di rimanere lucidi. La seconda cosa è non pagare a macchia di leopardo, una rata si e due no e cosi via perché se generi un debito il creditore non si accontenterà perché qualcosa “gli passi”. E’ brutto da dire, ma o paghi o non paghi. Se ad avere la meglio è la seconda devi recarti subito da un professionista in grado di analizzare la tua sofferenza e capire se e cosa fare per evitare che il bene venga sottratto forzatamente con l’ausilio delle aste.

Torniamo a parlare di Saldi&Stralci signori, unico modo per evitare il peggio. Unica àncora di salvezza arrivati a questo punto. La scena ideale è trovare un compratore per il tuo immobile, dichiararlo al/ai creditore/i e trovare un accordo transativo. Farsi liberare da ogni obbligo con una cifra omnicomprensiva. I creditori sono spesso lungimiranti e sanno che i tempi giudiziali sono lunghi per cui meglio una parte del dovuto subito che “forse” tutto fra anni. Certo, questa modalità porta comunque l’obbligo di privarsi del proprio bene ma avverrebbe comunque con maggiori aggravi sulla persona dunque, trovandoci in un vicolo cieco, una scappatoia è da considerarsi salvezza per poi ricominciare.

Aggiungo una chicca che pochi sanno, la prima casa non è pignorabile dallo stato per debiti con esso. L’agenzia delle entrate può iscrivere ipoteca ma non chiedere l’esecuzione forzata. Subentra solo se un creditore privato inizia una procedura esecutiva, come intervenuta, ma da sola non può farlo. Discorso differente se parliamo di immobili di lusso o seconde case.

Inoltre vorrei approfittare per fare chiarezza sui fondi patrimoniali. Nascono per tutelare il proprio bene ma sono reale “scudo” solo se fatti in momenti in cui è impensabile o non esistente uno stadio di sofferenza, fatto poi non potrà proteggervi ma sarà una mera spesa in aggravio. Dunque fate attenzione ed informatevi, sentite sempre più consigli da vari professionisti.

Noi in Spaziourbano, come già rimarcato, siamo a disposizione per questo genere di consulenze e ci sta a cuore dare corrette informazioni, non di parte, ma giuste. Sulla nostra serietà potrei stare a scrivere poemi, meglio se ci passate a trovare per toccarci con mano !!!

Un caro saluto

Davide Bosisio

Il Pignoramento Immobiliare