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Direttiva case green: le scadenze da tenere a mente

Direttiva case green: le scadenze da tenere a mente

Alla luce della bozza della direttiva dell’Unione Europea, si desidera fare informazione cercando d’essere semplici e schematici, parliamo dell’’adeguamento in termini di efficienza degli edifici che dovrà avvenire sostanzialmente in due step: entro il 2030 si dovrà raggiungere la classe E ed entro il 2033 la classe D per quanto riguarda gli immobili residenziali, su cui Spaziourbano è concentrata.

La direttiva non dà solo indicazioni sulla riqualificazione degli immobili, residenziali e non residenziali, ma prevede anche una serie di scadenze finalizzate a ridurre in maniera significativa le emissioni degli edifici nell’arco di una ventina di anni. Nel dettaglio tutte le scadenze da ricordare a partire dal recepimento della direttiva, che potrebbe arrivare nel mese di luglio 2025, fino al 2040, anche se già dal 1° gennaio 2024 dovrebbe scattare il divieto di agevolazioni fiscali per l’installazione di caldaie alimentate a combustibili fossili.

Il recepimento

marzo 2023: approvazione da parte della plenaria che dovrebbe approvare la proposta del parlamento Ue sulla direttiva Epbd, in calendario dal 13 al 16 marzo;

luglio 2023: approvazione della direttiva per l’estate del 2023 (successivamente il recepimento da parte dei Paesi membri);

luglio 2025: in caso di approvazione nel mese di luglio 2023, il recepimento della direttiva da parte dei Paesi membri dovrebbe arrivare per l’estate 2025.

Limiti per le caldaie

1° gennaio 2024: scatta il divieto di agevolazioni fiscali per l’installazione di caldaie che funzionano con combustibili fossili;

agosto 2025: il divieto di usare riscaldamento a combustibili fossili sia per gli edifici nuovi che per quelli ristrutturati (esclusi i sistemi ibridi e quelli che funzionano a combustibili rinnovabili);

dal 2035, salvo la richiesta all’Europa di un posticipo al 2040, il bando delle vecchie caldaie.

Gli edifici a zero emissioni

1° gennaio 2026: gli edifici occupati, gestiti o di proprietà di enti pubblici dovranno essere a zero emissioni;

1° gennaio 2027: le unità e gli edifici non residenziali dovranno essere in classe E/F per edifici non residenziali e pubblici;

1° gennaio 2028: tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni (Zeb);

1° gennaio 2030: le unità e gli edifici non residenziali dovranno essere almeno in classe energetica D; le unità e gli edifici residenziali dovranno essere almeno in classe energetica E;

1° gennaio 2033: le unità e gli edifici residenziali dovranno essere almeno in classe energetica D;

31 dicembre 2035: stop all’utilizzo dei combustibili fossili negli edifici (possibile una proroga nel caso in cui non sia tecnicamente fattibile);

1° gennaio 2037: stop alla deroga che consente di abbassare gli standard energetici per alcuni edifici residenziali (fino a un massimo del 22% del patrimonio immobiliare).

L’energia solare

31 dicembre 2026: l’installazione di impianti a energia solare su tutti gli edifici pubblici e non residenziali esistenti;

31 dicembre 2028: l’installazione di impianti a energia solare su tutti gli edifici residenziali e sulle coperture dei parcheggi;

31 dicembre 2032: l’installazione di impianti a energia solare su tutti gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti.

Ultime scadenze 2040

31 dicembre 2040: termine ultimo per l’eliminazione dei combustibili fossili nei sistemi di riscaldamento.

Il prossimo passo sarà l’esame della plenaria dove avrà inizio il “trilogo”, ossia un negoziato fra le tre Istituzioni europee (Parlamento, Commissione e Consiglio) e, probabilmente con ulteriori novità e modifiche, si avvierà verso la versione finale del testo da approvare. Solo allora si passerà al recepimento da parte di ciascun Paese membro dell’Eurozona.

Con questa frase finale pensiamo possano cambiare dei dettagli ma non la sostanza e che ogni proprietario di casa debba sensibilizzarsi alla circostanza da subito, insieme a tutti i professionisti trasversali (ammri di condominio, tecnici, aziende) e, soprattutto, che la questione non debba essere metabolizzata con negatività (costi nuovi) ma come opportunità e, se proprio dovesse risultare complesso, come doverosa attenzione alla nostra casa: la Terra.

Come mantenere la casa in buone condizioni con la manutenzione

Mantenere la casa pulita e in buone condizioni è un compito che richiede tempo e fatica. Richiede anche una certa routine di manutenzione, sia periodica che occasionale. Affrontare la manutenzione della casa è l’unico modo per mantenerla in buone condizioni e assicurare che rimanga un luogo confortevole e sicuro in cui vivere.

 

In questo articolo discuteremo su come mantenere la casa in buone condizioni con la manutenzione e come creare una routine efficace.

Importanza della manutenzione della casa

Mantenere la casa in buone condizioni è essenziale per assicurarne la sicurezza e la comodità. Può prevenire problemi come perdite o infestazioni di insetti, e assicura che l’ambiente sia sicuro ed efficiente.

 

La manutenzione può anche aiutare a mantenere l’aspetto estetico, rendendola piacevole da vedere e sentire.

Routine di manutenzione della casa

La creazione di una routine di manutenzione è il modo migliore per assicurare che la casa rimanga in buone condizioni. La routine deve essere personalizzata in base alle esigenze della casa e alle esigenze di chi ci vive.

 

Ad esempio, una casa che ha un giardino potrebbe richiedere più tempo di manutenzione rispetto ad una che non ne ha uno. La routine può anche variare a seconda delle stagioni.

Manutenzione periodica

Per apportare un reale beneficio, la manutenzione deve essere periodica. Si tratta di compiti che devono essere eseguiti regolarmente, come controllare le perdite di acqua, controllare il livello di umidità e assicurarsi che tutti i dispositivi elettrici siano in buone condizioni.

 

Per verifiche più complicate è bene rivolgersi a tecnici specializzati, come magari un servizio di assistenza fabbro o un idraulico affidabile.

 

Controllare periodicamente la casa è un modo semplice ed efficace per assicurarsi che sia sempre in buone condizioni.

Pulizia della casa

La pulizia della casa è un’altro aspetto fondamentale da considerare. Pulire la casa regolarmente aiuta a garantire che sia sempre ordinata, sicura e confortevole.

 

La pulizia può includere l’aspirazione dei pavimenti, la pulizia dei mobili, la rimozione della polvere, la pulizia delle finestre e altro ancora. Può essere fatta con prodotti naturali o con prodotti chimici, a seconda delle preferenze.

Cura della casa

La cura della casa può includere l’aggiunta di nuovi arredi, l’aggiornamento degli elettrodomestici, l’aggiunta di una nuova vernice o di un nuovo tappeto. La cura della casa può aiutare a mantenere il valore della casa e garantirne la sicurezza e la comodità.

Conclusione

Mantenere la casa in buone condizioni con la manutenzione è essenziale per assicurare che rimanga un luogo sicuro e confortevole in cui vivere. La manutenzione può includere la pulizia periodica, la creazione di una routine di manutenzione e la cura della casa.

 

Seguendo queste linee guida, è possibile mantenere la casa in buone condizioni e assicurare che tutti i suoi abitanti siano al sicuro e a proprio agio.

Come mantenere la casa in buone condizioni con la manutenzione
BONUS SICUREZZA 2023

BONUS SICUREZZA 2023

La casa è un bene importante, per noi italiani tutto: nido, investimento, famiglia, ricordi, emozioni. Bene, in Spaziourbano immobiliare siamo attenti nel donare sempre le giuste informazioni a tutela dei propri affetti, che siano utili e pratiche a beneficio del bene più prezioso di cui disponiamo dopo la salute: CASA.

Il cosiddetto Bonus Sicurezza 2023 rientra fra gli incentivi riguardanti la casa previsti dal “Bonus ristrutturazioni”, ma, a differenza delle altre, tale detrazione non è vincolata a interventi di ristrutturazione. Come spiegato sul sito dell’Agenzia delle entrate, rientrano nel “Bonus Sicurezza” tutti gli interventi finalizzati all’adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti da parte di terzi, come furto e aggressione. Fra questi, a titolo di esempio, rientrano l’installazione di sistemi antifurto, allarmi e altri sistemi e dispositivi di videosorveglianza e di domotica.

Le agevolazioni, prorogate anche per quest’anno, prevedono le seguenti scadenze:

  • 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare;
  • 36% delle somme che saranno pagate a partire dal 1° gennaio 2025, con un limite massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare.

GLI INTERVENTI OGGETTO DEL BONUS SICUREZZA 2023

Come già detto, gli incentivi si applicano alle spese sostenute per prevenire atti illeciti, cioè quelli penalmente illeciti, come furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato che comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti. Non rientrano nelle agevolazioni i costi di servizi di sicurezza, come eventuali contratti stipulati con istituti di vigilanza o canoni mensili per impianti di allarme in comodato. Le spese ammesse sono, dunque, esclusivamente quelle per eventuali sopralluoghi o perizie tecniche, acquisto di dispositivi, progettazione e installazione di sistemi di sicurezza.

Nella Guida alle ristrutturazioni dell’Agenzia delle Entrate, a titolo esemplificativo, sono riportate alcune delle misure oggetto del Bonus Sicurezza 2023:

  • rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
  • apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
  • porte blindate o rinforzate;
  • apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
  • apposizione di saracinesche;
  • tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • vetri antisfondamento;
  • casseforti a muro;
  • fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

CHI PUÒ USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI

Possono beneficiare del bonus tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell’IRPEF, non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili sui quali si effettuano i lavori, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alle agevolazioni, purché sostengano le spese dell’intervento:

  • il proprietario o il nudo proprietario;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • l’inquilino o il comodatario;
  • i soci di cooperative divise e indivise;
  • i soci delle società semplici;
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
  • il familiare convivente del proprietario o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge.

Per poter accedere alle detrazioni, il soggetto che esegue il pagamento deve essere lo stesso che ha fatto la richiesta dei lavori di messa in sicurezza dell’immobile e i versamenti devono essere effettuati tramite apposito bonifico bancario o postale per agevolazioni fiscali, il cosiddetto bonifico “parlante”.

STORYTELLING IMMOBILIARE

Storytelling Immobiliare: dietro ad ogni proprietario e acquirente ci sono storie e percorsi diversi, la casa è il rifugio da cui tutto nasce e che custodisce ricordi, sogni e aspirazioni.

Quanto racconta la nostra casa di quello che siamo?

E quanto racconta la casa che stiamo cercando di quello che vorremmo cambiare?

Cos’è dunque lo storytelling? E’ l’insieme di strategie atte a valorizzare il potenziale narrativo di un’azienda, raccontarla, avendo cura di usare tutti gli strumenti a disposizione per cui, a titolo esaustivo ma sintetico: social, siti istituzionali, convention, blog, recensioni e ogni altro canale utile.

L’obiettivo? Ottenere benefici d’immagine, distinguersi.

Questo stile di comunicazione riteniamo sia il nuovo marketing perché fare storytelling, al contrario di quanto molti credono, non è solo raccontare la storia di un brand; significa creare un intero universo narrativo incentrato proprio sul lettore.

Attenzione, fare storytelling genera assonanza con le emozioni, deve essere insieme di azioni coordinate, tendere ad essere gradevoli e positive ma soprattutto vere, risultare congrue ed equilibrate.

Pensate ad un uomo che corteggia una donna, l’indole del primo è apparire super, facendo mettere in risalto talvolta caratteristiche non proprie, oscurandone delle altre introvabili. Follia, ecco, quando si raggiunge la maturità che sia sufficiente piacere a sé stessi, quando si dice e si fa ciò che rientra nelle proprie corde, ecco che si diventa interessanti e si attira a sé il target giusto. Stessa cosa in ogni ambito di vita. Esempio: Spaziourbano non piace ai furbi, a chi desidera raggiungere la luna e poi anche di più, a chi vuole usare le nostre compravendite per mutui acrobatici, a tutti questi soggetti non piacciamo e speriamo continui così…

Pensiamo dunque alla casa, alla sua descrizione, riferirsi alle proprietà in vendita come “oggetti” viene spontaneo per chi tutti i giorni ci lavora con essi, urge capire una cosa però: di fronte non si hanno dei semplici acquirenti; bensì delle persone che stanno facendo una scelta di vita. Faranno dei sacrifici, magari aderiranno ad un mutuo o lasceranno semplicemente il loro primo nido. Non cercano una soluzione immobiliare, vorranno uno spazio in cui vivere una vita migliore.

Ecco perché  la vendita di una casa, dal mono alla villa, richiede la fornitura degli strumenti validi al proprio cliente per iniziare a costruire la sua personale storia, proprio con quell’immobile proposto. Che intrecci eh, si parte a parlare di Noi per arrivare a Voi, incredibile vero?

È evidente che questo stile di comunicazione, attento alle emozioni ed al trasferimento della propria autenticità, permetta agli utenti di scegliere ancor prima di conoscere.

“Perdindirindina Davide, non ho mai visto la cosa da questo punto di vista, ora sono tagliato fuori, chi ha mai investito tempo in questa direzione, oddio…” No dai, nessuno è mai tagliato fuori a meno che non lo decida lui stesso. Si può sempre iniziare, e con ciò, essere più avanti di chi ancora non pensa di farlo.

In Spaziourbano, da diversi anni, abbiamo aderito a questo stile marketing non fosse solo per lasciare prove su quanto raccontiamo di persona, permettere di trovare riscontri di coerenza tra realtà e web, pensieri ed azioni. Osservate i nostri canali di comunicazione in questa nuova ottica, è un giochino carino. Oggigiorno l’economia sta subendo ulteriori e continue mutazioni, sempre più veloci, stare dietro al mondo è difficile e per questa ragione si è scelto di pensare di costruire un’immagine fedele di Noi, perché riteniamo qualifichi più ciò che si fa rispetto a quello che si dice o meno.

Lavorare in questa direzione chiede sforzi, tempo, credere in qualcosa che non produce immediati risultati, analisi di errori che dopo paiono banali, tante cose, tante, tante, ma se lo si fa con passione e dedizione nessun percorso sarà inutile.

Dostoevskij ci ha lasciato un concetto sfolgorante quanto semplice: “la bellezza salverà il mondo”, e quale se non d’animo? 

Non siamo perfetti, non siamo i migliori, non desideriamo essere opinion leader, solo osservare i sorrisi di chi ci ha donato fiducia.

Anche questo articolo è storytelling Spaziourbano 😉

DAVIDE BOSISIO

 

STORYTELLING IMMOBILIARE
SPAZIOURBANO: AGENTI, PROPERTY FINDER O CONSULENTI IMMOBILIARI?

SPAZIOURBANO: AGENTI, PROPERTY FINDER O CONSULENTI IMMOBILIARI?

La consulenza immobiliare è un servizio ad alto valore aggiunto rispetto al tradizionale contesto delle intermediazioni immobiliari. La figura del consulente immobiliare viene infatti spesso confusa con quella dell’agente immobiliare, ma le due professioni presentano skills e ambiti applicativi specifici diversi pur operando nello stesso settore: differenze che sicuramente sfuggono ai non addetti ai lavori, ma che proveremo a mettere in luce in questo approfondimento.

Vediamo dunque insieme il significato di consulenza immobiliare.

Cosa si intende per consulenza immobiliare?

La consulenza immobiliare rappresenta un’addizione di know how per il settore real estate. Chi fornisce una consulenza non si limita infatti a trovare un acquirente per un determinato immobile (scopo dell’intermediazione immobiliare), ma offre un ventaglio di servizi verticali per supportare il cliente in tutti gli step di gestione e transazione di un immobile: dalla valutazione immobiliare all’assistenza in fase di trattativa (proposta d’acquisto e preliminare di compravendita) passando infine per l’accompagnamento al rogito notarile e all’assistenza post-vendita.

La consulenza immobiliare può essere di vari tipi (commerciale, contrattuale, tecnica e finanziaria) e rivolgersi sia a chi compra sia a chi vende casa. È un servizio molto tecnico ma estremamente versatile.

Cosa fa un consulente immobiliare?

Sia che tu stia comprando, sia che tu stia vendendo casa, da privato o tramite agenzia, la figura terza del consulente immobiliare può essere utile per garantire l’investimento e supervisionare tutti gli step della compravendita, individuando in anticipo e risolvendo eventuali criticità che potrebbero inficiare la commerciabilità dell’immobile.

Ad esempio, se intendi comprare casa, un consulente immobiliare potrà supportarti per tutta la durata della trattativa, a partire dalla stima del giusto prezzo dell’immobile, eliminando la preoccupazione che l’agenzia immobiliare faccia principalmente gli interessi del venditore. In questo senso, scegliere di farsi affiancare da un esperto terzo è il modo migliore per garantire il proprio investimento.

Nel dettaglio, sono tanti gli aspetti di cui un consulente immobiliare può occuparsi, a seconda delle esigenze specifiche del cliente. Molto spesso ci si fa assistere da un consulente immobiliare per ciò che concerne la conformità catastale dell’immobile, evitando così di sprecare tempo ed energie e delegando la parte burocratica a una figura esperta che verifica la regolarità tecnica, giuridica e amministrativa dell’immobile e raccoglie le certificazioni necessarie in un fascicolo dedicato. Il consulente, in collaborazione con i propri partner, può anche occuparsi di servizi di home staging, ristrutturazione e valorizzazione dell’immobile, personalizzando l’appartamento acquistato o da acquistare con soluzioni architettoniche innovative.

Consulenza immobiliare per comprare casa

Va altresì considerato tutto il ventaglio di servizi che rientrano nella consulenza immobiliare per comprare casa, SPAZIOURBANO la offre attraverso l’attività dedicata: www.spaziourbanoprofin.it , provate a curiosare e verificare se il servizio possa fare al caso vostro.

Chi acquista casa può infatti affidarsi ad un esperto per una consulenza commerciale (ricerche di mercato pre-investimento, assistenza durante la trattativa), contrattuale (consulenza legale e fiscale), finanziaria (per chi deve accendere un mutuo, analisi dello stato patrimoniale dell’acquirente e valutazione delle migliori condizioni commerciali con l’istituto bancario) e tecnica (studi di fattibilità, valutazioni e perizie, analisi edile e impiantistica).

Esiste inoltre la consulenza saldo e stralcio, che assiste chi è interessato ad acquistare un immobile pignorato e/o ipotecato prima che venga messo all’asta, ma questo è un argomento molto vasto, meglio dire impossibile da seguire in assenza di ambo le parti, veditore esecutato e acquirente investitore.

Queste sono solo alcuni dei servizi principali offerti da un consulente immobiliare, ma ciascun cliente può richiedere una consulenza su misura a seconda delle sue esigenze. Su misura, bellissima espressione, è possibile ricevere servizi immobiliari specifici e, badate, non è poco è una rivoluzione già in atto che vorremmo portarla velocemente all’attenzione del consumatore finale, l’azienda professionale freme perché ciò avvenga.

Che differenza c’è tra consulente immobiliare e agente immobiliare?

L’agente immobiliare opera in una determinata area di riferimento, occupandosi dell’intermediazione immobiliare tra chi vende e chi compra casa e, ovviamente, si tratta di una semplificazione di quello che è un iter molto complesso che include ricerca e cura dei clienti, acquisizione dell’incarico di vendita, promozione degli immobili nel proprio portafoglio, gestione delle visite e delle trattative, adempimenti burocratici e contrattuali fino al rogito.

Il perimetro d’azione del consulente immobiliare è invece più ampio, ma al contempo più mirato, potendosi egli occupare di uno specifico aspetto su richiesta sia di chi vende casa (ad esempio, la verifica della conformità catastale di uno specifico immobile) sia di chi compra (ad esempio, il supporto finanziario per l’accensione di un mutuo).

Tornando al titolo, cosa siamo?

Spaziourbano offre l’interfaccia con Agenti immobiliari, Consulenti e Property Finder.

Sei acquirente o venditore e necessiti di specifico supporto su una o più fasi dell’iter? Spaziourbano sarà tuo consulente;

Sei acquirente e necessiti di un supporto a 360° per ottimizzare tempo e non solo? Spaziourbano sarà tuo property finder;

Sei venditore e desideri valorizzare al meglio la tua casa per arrivare al rogito in serenità? Spaziourbano sarà tuo agente immobiliare.

Siamo quello che serve, o meglio, che ti serve. Un solo interlocutore, diversi profili di servizio, un’unica mission: qualità della prestazione e centralità del cliente. Quando agiamo da consulenti il plus arriva dalla ventennale esperienza da intermediari, in veste d’intermediari agiamo con la diligenza del consulente.

“La differenza la fa chi riesce a rendere le solite cose speciali”

Richiedi subito una consulenza gratuita: https://spaziourbanoimmobiliare.it/contatti/

 

DAVIDE BOSISIO

Locazioni e dintorni

E’ incredibile, in tutti questi anni non ho mai dedicato uno spazio ad un’area immobiliare imponente come la locazione. Colpa del sottoscritto per cui mi affretto a colmare: “non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi” ci ricorda il Piccolo Principe, che rammenta l’importanza delle piccole cose perché sono quelle che ci lasciano i più grandi insegnamenti, ecco dunque a Voi il mio blog dedicato, una piccola azione.

Affitto e locazione sono due concetti molto simili ma, da un punto di vista giuridico, completamente diversi. Mentre l’oggetto del contratto di affitto è costituito da beni produttivi come può essere un terreno o una azienda, per cui l’immobile non viene considerato nella sua individualità giuridica ma come uno degli elementi costitutivi di un complesso unitario di beni mobili e immobili, legati tra di loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo, l’oggetto del contratto di locazione non ha un collegamento specifico con l’attività produttiva (come, ad esempio, un’abitazione o un ufficio), e l’immobile concesso in godimento viene considerato come l’oggetto principale del negozio, secondo la sua consistenza effettiva.

LA LOCAZIONE

Nel dettaglio la locazione di un immobile è quel contratto con il quale una parte si impegna ed obbliga a far godere l’altra parte contraente di un bene immobile per un tempo prestabilito, in cambio del pagamento di un corrispettivo concordato (canone di locazione). Le parti del contratto di locazione sono il locatore (che di regola coincide con il proprietario del bene) ed il conduttore (ossia colui che prende in locazione il bene) entrambi titolari di diritti ed obblighi.

In particolare il locatore deve:

-consegnare il bene e mantenere la cosa locata in modo che serva all’uso convenuto, sostenendo le spese di manutenzione straordinaria;

-garantire il pacifico godimento del bene durante la locazione.

Il conduttore, invece, deve:

-ricevere la cosa in consegna e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l’uso stabilito nel contratto, accollandosi le spese di manutenzione ordinaria;

-pagare il corrispettivo nei modi e nei tempi stabiliti;

-restituire la cosa nello stato in cui l’aveva ricevuta, alla scadenza del contratto.

LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO

La legge 431/98 disciplina la locazione di immobili ad uso abitativo e prevede essenzialmente:

-La possibilità di stipulare contratti con libera determinazione del canone, per tali contratti si prevede una durata non inferiore a 4 anni, rinnovabili per altri 4 anni (4+4).

-L’introduzione di contratti-tipo, da stipularsi sulla base di accordi definiti in sede locale dalle maggiori associazioni sindacali di categoria, di tre diverse tipologie:

1)Per l’uso abitativo ordinario, la durata non può essere inferiore a 3 anni rinnovabili per altri 2 (3+2).

2)Per l’uso abitativo transitorio, la durata non può essere inferiore ad un mese e non può eccedere i diciotto mesi.

3)Per l’uso abitativo di studenti universitari, in questi casi particolari la durata del contratto va da 6 mesi a 3 anni.

L’aspetto più importante delle tipologie contrattuali descritte ai punti 1, 2 e 3 riguarda il canone che, appunto, non è libero ma convenzionale e varia in base alle caratteristiche della zona in cui l’immobile è locato ed in base ad elementi specifici riguardanti l’immobile. Aspetto parimenti importante riguarda le agevolazioni fiscali previste per queste tipologie contrattuali sia per il conduttore che per il locatore.

Forma scritta e registrazione obbligatorie per tutte le forme contrattuali, questo è un elemento indispensabile in ogni fattispecie.

LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO DIVERSO DALL’ABITATIVO

Si tratta di locazione ad uso diverso dall’abitativo allorquando gli immobili sono destinati a:

  • Attività commerciali, industriali o artigianali, di lavoro autonomo, per le quali la durata minima dei contratti non può essere inferiore a sei anni rinnovabili per altri sei (6+6);
  • Attività alberghiere e imprese assimilate, teatrali, stabilimenti balneari, per le quali la durata minima dei contratti non può essere inferiore a nove anni rinnovabili per altri nove (9+9);
  • Nelle attività stagionali ricorrono le stesse durate limitatamente al periodo infrannuale contrattualizzato.

L’Agente immobiliare esperto del settore si dedica alla consulenza personalizzata per la predisposizione del contratto, regolando i diversi aspetti, in particolare quello fiscale.  Al termine dell’articolo elencherò brevemente i nostri servizi resi nell’ambito.

L’AFFITTO

Con l’affitto le parti contrenti sono l’affittante e l’affittuario: il primo concede il bene in godimento, mentre il secondo si impegna al pagamento di un corrispettivo concordato (canone di affitto) e ad occuparsi della gestione economica del bene.

L’affittuario ha i seguenti doveri:

-gestire il bene in conformità della destinazione economica, osservando le norme di buona tecnica, senza mutarne la destinazione economica, nell’interesse della produzione;

-sopportare le spesse ordinarie.

L’affittante deve:

-consegnare la cosa con i suoi accessori e pertinenze nello stato di servire all’uso cui è destinata;

-eseguire le spese e le riparazioni di carattere straordinario.

La materia dell’affitto, nell’ambito dei fondi rustici, oltre che dal codice civile, è regolata da leggi speciali, con l’imposizione di precise regole in tema di durata, canone ecc.

TASSAZIONE E ASPETTI FISCALI

Il reddito ricavato dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa a seconda del regime fiscale scelto:

Regime “ordinario” di tassazione

Sistema alternativo e agevolato: a “cedolare secca”.

Nel regime ordinario l’imponibile sul quale si calcola l’Irpef dipende dal tipo di contratto stipulato. Ai fini dell’accertamento dell’Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità per l’ufficio di rettificare il reddito se il contribuente dichiara l’importo maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto (ridotto del 5%) e il 10% del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore di legge, lo stesso previsto ai fini del calcolo dell’imposta di registro sulle compravendite).

Il regime della “cedolare secca” è stato introdotto nel 2011. Si tratta di un sistema alternativo e agevolato di tassazione del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative. È facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell’abitazione con essa locate.

In cosa consiste?

Il sistema della cedolare secca consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, dunque al 21% sulle libere contrattazioni e al 10% per canoni convenzionali (Il canone “convenzionale” è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale – legge 9 dicembre 1998, n. 431).

La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate. Sono quindi escluse le società e gli altri enti. Nei casi di contitolarità dell’immobile, l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

Immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare secca:

  • Abitazioni appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati), locate per finalità abitative;
  • Le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).

Restano esclusi i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo, salvo modifiche posteriori al presente effettuate dagli organismi competenti.

Servizio SPAZIOURBANO

I nostri agenti, esperti del settore immobiliare, si dedicano alla consulenza personalizzata e alla predisposizione del contratto, regolando i diversi aspetti, anche fiscali. La consulenza è frutto di terzietà, indipendenza, professionalità e competenza finalizzate al pieno soddisfacimento degli interessi delle parti coinvolte in ogni negozio contrattuale. Chiediamo referenze lavorative, reddituali, affinché ci sia la giusta serietà di relazione e permettiamo sempre un incontro tra le parti perché, è vero che una persona non la si può conoscere in una vita, ma è altresì realistico inquadrare un gradimento nei famosi 2 secondi, sì perché il cervello elabora un’immagine che completerà nei successivi 4 e genererà un’idea sull’interlocutore.

Detto ciò, alla fine di tutto, invitiamo le persone a sane e cordiali relazioni. Siamo tutti diversi, la materia di capire il prossimo è relativa, è più utile capire sé stessi ed esserne la migliore rappresentazione.

DAVIDE BOSISIO

Locazioni e dintorni
LA CENTRALITA’ DEL MEDIATORE CREDITIZIO

LA CENTRALITA’ DEL MEDIATORE CREDITIZIO

“Un mediatore creditizio aiuta il cliente a ragionare su aspetti che oggi non sembrano importanti perché appartenenti ad un futuro troppo lontano. Eppure, quando tale futuro arriverà, i buoni consigli di un professionista daranno i loro frutti con enormi interessi” Davide Bosisio

Con questa frase tutta da analizzare, capire, gustare ed assaporare vogliamo comunicare il nuovo look alla pagina dedicata al mondo del credito SPAZIOURBANO in collaborazione con AUXILIA FINANCE: SPAZIOMUTUI.

Primavera 2022, nuovo sito AUXILIA FINANCE con eliminazione del classico campo di inserimento dati per avere uno specchietto del prestito a cui si è interessati.

Perché?

Perché questi sistemi danno risultati effimeri, non specifici, fuorvianti che depistano l’utente dalla realtà applicativa rispetto le proprie potenzialità. Uno strumento valido per chiunque non è valido, allora si è scelto di mettere al centro la consulenza, il contatto diretto con l’agente del credito per ottenere una linea di credito su misura, giusta, attendibile.

Ricordiamo dunque chi è il mediatore creditizio:

<È Mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del TUB con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB)>

Il mediatore creditizio ha un ruolo molto importante nella società in cui viviamo. Pensiamo ad un mutuo per l’acquisto di una casa. Acquistare un immobile è una scelta fondamentale per la vita di tutta la famiglia, non solo perché le garantisce stabilità ma anche perché impatta sulla vita familiare mediamente nei trent’anni successivi alla sua erogazione.

Di conseguenza comprare la giusta casa ha la stessa importanza di trovare la formula giusta per acquistarla, con valutazioni che vanno oltre la mera scelta emotiva di acquisto. Sarebbe infatti fin troppo semplice affidarsi da un’agenzia immobiliare, innamorarsi di un immobile e comprarlo senza fare valutazioni sull’impatto che tale scelta avrà sulla vita personale e familiare.

Ecco perché affidarsi ad un professionista qualificato, come un consulente AUXILIA FINANCE, non solo sarebbe opportuno ma persino determinante in fase di acquisto della propria abitazione. Egli è in grado di mostrare al cliente aspetti a medio-lungo termine spesso tralasciati nella fase emotiva iniziale, ma di estremo impatto sulla vita di tutta la famiglia.

Una casa può essere meravigliosa per il “qui e ora”, per un single o per una coppia appena sposata. Ma cosa accadrà tra cinque anni? E tra venti? Una famiglia che ha intenzione di crescere dovrà pensare ad avere una stanza in più da dedicare ai bambini. Un professionista potrebbe decidere di acquistare una casa vicina a dove attualmente lavora o dove gli piacerebbe lavorare in futuro. Un consulente dedicato consente di pensare in prospettiva, quando la vita quotidiana ci porta spesso a ragionare giorno per giorno. E’ in tali termini che in molti potrebbero vedere un mutuo: è importante che venga accettato oggi per acquistare la casa oggi. Eppure un mutuo è tecnicamente una forma di previdenza pensionistica, in quanto consente nel tempo il risparmio di soldi che poi consentiranno di vivere meglio nel momento in cui esso verrà estinto, quando presumibilmente la persona sarà in età di pensione. Sarà allora, infatti, che non dovendo pagare mensilmente la rata di un affitto, si potrà disporre di una liquidità maggiore.

Quello del mediatore creditizio non è dunque solo un lavoro importante perché riesce a trovare una soluzione ad un’esigenza (come l’acquisto della prima casa) ma lo è perché aiuta le persone a riflettere su argomenti altrimenti ignorati. Ogni Banca ha una categoria di clienti in ragion della propria policy, come potrebbe distinguerlo un software di conteggio rata mutuo? Oggi la vita quotidiana sembra quasi imporci di soddisfare il prima possibile i nostri desideri, senza pensare al futuro ed al budget che avremo a disposizione. Pensare al futuro invece non solo è determinante per noi e per la nostra famiglia, ma per l’intera società. E’ un aspetto definibile educativo che dovrebbe essere prioritario ma che in un mondo super veloce, super connesso e super complesso è spesso inflazionato e sottovalutato, al punto da non tenerne conto nel momento in cui si fa una scelta. Oggi in tv e sui social network siamo bombardati di messaggi promozionali da parte di decine di banche che fanno proposte di mutuo e finanziamento, tutte con la promessa di ottenere le condizioni migliori sul mercato. Non tutte sono uguali, né tanto meno sono migliori.

Quando la banca eroga un mutuo, ha sempre un guadagno. Ed è proprio tale guadagno il motivo per il quale qualunque banca ha l’interesse a vendere il proprio prodotto rispetto ai concorrenti. Al contrario, il (bravo) mediatore creditizio è quella figura che aiuta il proprio cliente a scegliere la proposta più adatta alle sue esigenze.

Affidarsi a un mediatore creditizio AUXILIA FINANCE vuol dire affidarsi a un consulente che paghi la fiducia riposta in esso e che lavori ponendo l’interesse del cliente – e non il proprio – al primo posto.

Guardare al futuro è capacità di pochi, vedere bene oggi il domani, Auxilia finance ha due stelle legalità perché il servizio è apprezzato in primis dagli istituti di credito, in un futuro non molto lontano ci sarà una rivoluzione nel modo di concedere credito e dunque anche il modo in cui veicolarlo.

A buon intenditor…..

DAVIDE BOSISIO

davide.bosisio@auxiliafinance.it

AGENTE IMMOBILIARE: RUOLO E RESPONSABILITÀ NELL’ACQUISTO DELLA CASA

Comprare casa in autonomia o affidarsi ad un agente immobiliare? Soprattutto quando si parla di acquisto di prima casa, spesso mancano le competenze e l’esperienza necessaria per destreggiarsi tra ricerca della casa dei sogni, pratiche da compilare e costi da valutare.

Il primo passo per l’acquisto di un’abitazione consiste proprio nella ricerca dell’immobile, una fase che può durare anche molti mesi, specialmente se i requisiti che si cercano sono tanti. Ma in ogni caso, non bisogna lasciarsi scoraggiare e soprattutto non bisogna avere fretta. Meglio ritardare di qualche settimana invece che cedere alla tentazione di una soluzione che non convince del tutto.

Per essere aiutato e seguito passo a passo in tutti gli step della compravendita affidarsi ad un agente immobiliare professionale è molto utile. Quando gli viene descritto con precisione che tipo di casa si sta cercando, con quali caratteristiche, in quale zona, l’agente immobiliare ha gli strumenti per indirizzare in tempi brevi verso le soluzioni migliori, di riflesso anche il venditore avrà grande utilità nell’essere assistito professionalmente.

Ma vediamo nel dettaglio come può aiutarti.

Cosa fa un agente immobiliare? In cosa può aiutarti e come?

Un agente immobiliare è un mediatore che lavora per mettere in contatto venditore e potenziali acquirenti in modo imparziale, cioè senza essere legato a nessuno dei due da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Il suo lavoro consiste nel fare ricerca, ma soprattutto nell’assistere le due parti, con obiettività per portarle alla conclusione dell’affare.

Punto importante, aspetto da non sottovalutare. Spesso si registrano compravendite tra privati a prezzi mediamente superiori al mercato perché si è risparmiato sulla provvigione. Tralasciando tutti i rischi nell’affrontare la vicenda senza cultura in ambito, TU acquirente, veramente pagheresti di più una casa rispetto al valore reale? Procederesti senza supporto per l’acquisto più importante della vita?

Come verificare la professionalità di un agente immobiliare?

L’agente immobiliare è mediatore tra le parti, cioè figura equa nella trattativa. Sebbene non sia un suo dovere, l’agente immobiliare ti può comunicare tutto quello che devi avere in mano prima della firma del compromesso, ti può consigliare le verifiche da fare sull’immobile che sei interessato a comprare (presenza di ipoteche, debiti nei confronti del condominio…) e ti assiste nella preparazione della documentazione necessaria per la conclusione dell’affare. Tutte queste cose, un mediatore professioniste non le consiglia, le fa e le comunica all’acquirente e anche al venditore. Un privato, interessato a venderti il suo bene, si prederebbe questa briga? Prima ancora, lui come te, sapete cosa serve fare?

A questo proposito, è bene sapere che agenti immobiliari non ci si improvvisa. Per poter svolgere questa professione è necessario aver frequentato un corso di formazione e superato un esame (anche se dal 2012 non esiste più l’elenco degli agenti di affari in mediazione) e bisogna essere registrati alla sezione REA della Camera di Commercio e ciò vale sia che per i mediatori autonomi, sia per coloro che fanno parte di una società di mediazione.

Chi non è abilitato non ha infatti diritto alla provvigione relativa alla compravendita.

Chiedete sempre all’agente di turno se possiede l’abilitazione, la propria registrazione REA, perché diversamente potrebbe trattarsi di un abusivo che opera sotto copertura di società. Cosa accade? Semplice, tratterete l’investimento dei vostri risparmi e sacrifici con uno X al quale dovrete le provvigioni. Nelle fasi fondamentali non firmerà un bel nulla, troverete firma di altro soggetto che neanche avrete mai conosciuto, il tutto coperto da una società regolarmente abilitata. Vi sentireste tutelati? Di fatto quella società si è predisposta a tutelare il suo prima di curarsi dei tuoi diritti, usando figure non preparate o autorizzate.

Perché tutta questa attenzione all’argomento? Perché questi soggetti sono quelli che allontanano i clienti dalla bellezza della nostra professione, creano i precedenti, gli stereotipi. Sono abusivi in una parola sola, non agenti immobiliari, vi basterebbe poco per appurarlo ed emarginarli.

Si possono detrarre le spese relative all’agenzia immobiliare?

I compensi pagati all’agente immobiliare per l’acquisto di una casa che sia adibita ad abitazione principale sono detraibili dall’Irpef del 19% e per un importo massimo di 1000 euro (quindi, a conti fatti, si possono detrarre massimo 190 euro). La detrazione è possibile solo se è avvenuto il rogito oppure se il compromesso è stato registrato. Questa è solo una delle detrazioni che riguardano la compravendita di immobili, in particolare per chi acquista la prima casa ci sono molti vantaggi fiscali.

Ovviamente se vuoi usufruire di questa detrazione devi conservare la documentazione che provi il pagamento della provvigione.

Qual è la provvigione che spetta a un agente immobiliare?

La provvigione da pagare all’agenzia è una percentuale sul prezzo dell’immobile o emolumento condiviso in forma fissa. Ma finché l’affare non viene concluso, le prestazioni dell’agenzia sono da considerarsi come fossero gratuite, infatti il codice civile prevede che debba essere retribuito non il lavoro svolto dal mediatore, ma il suo risultato positivo: cioè il concreto raggiungimento dell’accordo e la conclusione dell’affare tra le parti, che egli ha messo in contatto.

Potrai vedere decine di case, chiedere informazioni e farti consigliare, ma fino al momento della firma del contratto preliminare (o compromesso), non dovrai pagare niente. Attenzione!!! Mai pagare in anticipo nulla ad un mediatore, se ve lo domanda non è un mediatore.

Per quanto riguarda la percentuale, è a discrezione dell’agenzia stabilire il valore, le norme prevedono un massimo del 6% che viene diviso in due: 3% del prezzo dell’immobile per acquirente e 3% al venditore, ma sappi che è tuo diritto contrattare, più giusto dire leggere la fattispecie e definire il giusto emolumento insieme al mediatore. Così come è giusto asserire che chi non chiede nulla, vale nulla.

Quando un agente deve restituire la provvigione o non ha diritto ad averla?

Come si è già detto brevemente prima, la provvigione spetta all’agente immobiliare quando le due parti coinvolte nella compravendita trovano un accordo e si decidono a comprare-vendere. L’acquirente versa la somma di anticipo e caparra dovuta al momento della firma del compromesso, il venditore la incassa. Al mediatore spetta la provvigione anche se non è stato conferito un incarico scritto: la Cassazione ha infatti stabilito che è sufficiente accettare l’attività del mediatore e trarne vantaggio, perché nasca un rapporto che crei vincolo verso di lui e quindi obblighi a pagargli la provvigione.

Tuttavia, per poter far valere il proprio diritto alla provvigione, il comportamento del mediatore deve essere trasparente e non equivoco. Ecco i casi in cui all’agente non spetta la provvigione o quando la deve restituire:

–        se l’agente immobiliare non ha comunicato alle parti la sua qualità di mediatore allora non ha diritto alla provvigione perché non ha consentito alle parti di valutare o meno l’opportunità di avvalersi della sua opera e di soggiacere ai relativi oneri;

–        il mediatore non ha diritto alla provvigione anche se non comunica a ciascuna all’acquirente l’avvenuta accettazione della proposta;

–        un altro caso in cui non è previsto il pagamento della provvigione è quello in cui l’agente non è imparziale, ma favorisce una delle due parti o fornisce informazioni parziali, errate o non verificate. La legge infatti obbliga l’agente a comunicare eventuali circostanze che potrebbero indurre una delle due parti a non concludere il contratto o quelle relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare. In particolare questi sono i dati che un agente immobiliare deve poter fornire sulla casa oggetto di trattativa: destinazione d’uso, sua commerciabilità, suoi difetti materiali ed eventuali problemi “di diritto”. Inoltre deve conoscere l’identità e le qualità personali dei contraenti e la loro solvibilità (pensate ai pesi gravanti su un immobile, ad esempio);

–        Altra condizione necessaria per pagare la percentuale è l’iscrizione dell’agente alla sezione REA della Camera di Commercio. Nel caso non lo sia e abbia percepito la provvigione, è tenuto a restituirla;

–        Deve possedere un’assicurazione professionale.

Detto ciò:

Cosa succede se non viene sottoscritto il compromesso?

Semplice, qualcosa è andato storto, qualcuno non ha fatto quello che doveva, per cui…..

…facciamo chiarezza in merito. Quando si acquista un immobile il mediatore professionale utilizza un formulario assai complesso e completo che si chiama proposta d’acquisto. Una volta che essa viene sottoscritta dal compratore, accettata dal venditore con ritiro della caparra prevista, dopo che quest’ultima azione viene notificata all’acquirente, la proposta d’acquisto diviene a tutti gli effetti di legge preliminare di compravendita o, più comunemente chiamato Compromesso. Spesso, per mille valide ragioni, si rimanda la sottoscrizione di un contratto integrativo che viene reclamizzato come compromesso, ma è solo un integrativo, non vincolante, non determinate, perché tutti i diritti e doveri tra le parti sono nati e posti in essere dalla proposta trasformatasi in preliminare. DUNQUE, ATTENZIONE SIGNORI, VERIFICATE DI STARE TRATTANDO CON UN PROFESSIONISTA, SE COSI’ SARA’ POTRETE DORMIRE SONNI TRANQUILLI PERCHE’ UTILIZZERA’ GLI STRUMENTI CORRETTI.

CONCLUSIONI

Come in tutte le cose, affidarsi ad un professionista nel ramo specifico è la spesa migliore che possiate fare per vivere serenamente l’avventura e risparmiare.

RISPARMIARE?

SI’ !!!

Sapete quante persone conosco, ho conosciuto, che hanno comprato privatamente e, fregandosi le mani nel non aver pagato un agente immobiliare, hanno poi scoperto di aver lasciato sul campo un 10% in più del valore del bene? La provvigione incide al massimo del 3%, come detto sopra. Questo per i più fortunati, altri sono in causa, hanno perso denari, tante cose bruttine e spiacevoli. Certo, qualcuno a cui è andato tutto liscio esiste, ma è un mondo giusto quello di vivere d’espedienti?

Faccio solo un esempio differente, di una categoria non immobiliare, ma che ha tratti similari ad essa in ragion d’utilizzo, gli psicologi.

Non è obbligatorio andare dallo psicologo, giusto? Allora perché se devo fare causa a qualcuno devo andare da un avvocato, se devo traferire una proprietà o fare una società devo andare da un notaio, e via, via, tanto ci siamo intesi. Dallo psicologo no, devo scegliere di farlo. Anche qua tutti gli stereotipi, costi e analisi sulla professione che a mio avviso dovrebbe essere parte costante della vita privata e professionale, per un beneficio collettivo. Lo psicologo non serve ai matti, per loro non credo ci sia cura (credo), servono ai sani che stanno affrontando problemi. Nella gestione dei conflitti, o almeno così dovrebbe essere, pensate sul posto di lavoro.

Ci sarebbe da scrivere libri, mi fermo qua, tutte le professioni come l’agente immobiliare dovrebbero essere d’uso obbligatorio, il problema dovrebbe essere solo CHI, non come ovviarne.

Sarebbe un mondo migliore, perché un professionista di ruolo fa la differenza, senza considerare che a quel punto si potrebbero rivedere al ribasso i costi delle prestazioni grazie agli aumenti di volume, si combatterebbe l’abusivismo.

Sentirsi importanti, coinvolti, rispettati aiuta ad ottenere il meglio, creare vantaggio competitivo, essere felici. Perché è così difficile? Perché il mondo invece guarda con interesse al contrario?

Ad ogni modo, SPAZIOURBANO è composto da figure professionali regolarmente abilitate al ruolo anche se un ruolo non esiste più, ciascuna con propria assicurazione ed iscrizione REA. Non siamo perfetti, non siamo immuni da errori, ma considerando che il nostro legale ci snobba perché non abbiamo una causa in corso da almeno un lustro, possiamo asserire che svolgiamo correttamente la professione, mettendoci dentro il massimo che ci possa essere richiesto, serietà ed impegno.

DAVIDE BOSISIO

AGENTE IMMOBILIARE: RUOLO E RESPONSABILITÀ NELL’ACQUISTO DELLA CASA
ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

La legge n.46/2021 ha delegato il governo ad adottare uno o più decreti per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE:

  • unico: in quanto accorpa le misure a sostegno delle famiglie;
  • universale: perché spettante a prescindere dall’occupazione dei genitori.

Si parte il 1° Marzo 2022!

Cosa serve?

Il documento imprescindibile è l’ormai celeberrimo ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che altro non è un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia.

Beneficiari?

Famiglie per:

  • ciascun figlio con disabilità, senza limiti d’età;
  • ogni figlio minorenne a carico;
  • ogni figlio maggiorenne fino a 21 anni ma a queste condizioni: frequenti corso di formazione scolastica, svolga tirocinio o attività con reddito inferiore a € 8.000,00 annui, sia registrato/a come disoccupato/a, svolga servizio civile.

Requisiti?

  • Cittadino italiano o di uno stato membro dll’UE, o familiare, titolare del diritto di soggiorno permanente;
  • Soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Residente o domiciliato in Italia;
  • Sia o sia stato/a residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale.

Importi mensili?

Figlio minore

Per ciascun figlio € 175,00 mensili a:

  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta per ISEE superiore. La riduzione è graduale e raggiunge valori pari a € 50,00 per ISEE pari a € 40.000,00 o superiori.

Figlio maggiorenne

Per ciascun figlio € 85,00 mensili a:

  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta per ISEE superiore. La riduzione è graduale e raggiunge valori pari a € 25,00 per ISEE pari a € 40.000,00 o superiori.

Figlio successivo al secondo

Prevista maggiorazione pari ad € 85,00 mensili a:

  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta per ISEE superiore. La riduzione è graduale e raggiunge valori pari a € 15,00 per ISEE pari a € 40.000,00 o superiori.

Figlio disabile minore

Prevista maggiorazione pari a:

  • € 105,00 se non autosufficiente;
  • € 95,00 se con disabilità grave;
  • € 85,00 se con disabilità media.

Figlio disabile maggiorenne

  • fino a 21 anni: € 80,00;
  • oltre i 21 anni: € 85,00.
  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta per ISEE superiore. La riduzione è graduale e raggiunge valori pari a € 25,00 per ISEE pari a € 40.000,00 o superiori.

Giovani madri

Maggiorazione pari ad € 20,00 mensili per ciascun figlio.

Entrambi i genitori titolari di redditi da lavoro

Maggiorazione pari ad € 30,00 mensili per ciascun figlio minore:

  • piena nel caso di ISEE pari o inferiore a € 15.000,00;
  • in misura ridotta graduale per ISEE superiore fino ad annullarsi a ridosso per ISEE pari a € 40.000,00, se superiori, tale maggiorazione non spetta.

Quattro o più figli

Maggiorazione forfettaria pari ad € 100,00 per nucleo familiare.

Modalità di presentazione?

Può essere prenotata dal 1° gennaio 2022 e sarà riferita al periodo marzo ’22 – febbraio ’23.

Dove?

  • Portale web INPS dall’home page del sito con SPID di livello 2 o superiore, carta d’identità elettronica, o C.N.S.
  • Tramite contact server integrato
  • Mediante gli istituti di patronato.

Erogazione?

L’INPS corrisponderà al richiedente le somme mediante:

  • bonifico su IBAN ovvero, bonifico domiciliato.

Abbiamo voluto dare risalto ad un argomento d’attualità e interesse collettivo, non immobiliare, perché di alta rilevanza sociale. Per sottolineare un cambiamento in merito a questo argomento, perché sono sparite le miopi e vecchie applicazioni pregresse, meglio dire discriminazioni in ragion dell’occupazione dei genitori.

E’ fatto semplice, schematico e chiaro. Giusto per essere edotti e potersi confrontare con chicchessia con conoscenza.

 

DAVIDE BOSISIO

Spaziourbano immobiliare

LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA CASA

L’acquisto della casa comporta il pagamento di alcune imposte, che variano a seconda della destinazione dell’immobile e del soggetto venditore. Quando si acquista la prima casa si può godere di un regime fiscale agevolato che consente di pagare le imposte in misura inferiore rispetto a quelle ordinariamente dovute. Per effetto degli articoli 10 del Dlgs 23/2011 e 26 del Dl 104/2013, a partire dal 1° gennaio 2014 le imposte relative al trasferimento di immobili destinati all’utilizzo come prima casa, sono state modificate con l’obiettivo di diminuirne il carico fiscale.

Osserviamo le differenze con specchietti semplici e di facile comprensione, l’obiettivo è far capire e non confondere.

Se oggetto dell’acquisto è la prima casa, l’atto di compravendita è sottoposto alle seguenti imposte:

Il venditore è un privato

IVA esente

imposta di registro del 2% (comunque non meno di € 1.000,00)

imposta ipotecaria fissa di 50 euro

imposta catastale fissa di 50 euro

Il venditore è impresa costruttrice (o di ristrutturazione) entro 5 anni dall’ultimazione dei lavori

IVA del 4%

imposta di registro fissa di 200 euro

imposta ipotecaria fissa di 200 euro

imposta catastale fissa di 200 euro

Il venditore è impresa costruttrice (o di ristrutturazione) oltre 5 anni dall’ultimazione dei lavori, che opta per l’assoggettamento dell’operazione ad IVA

IVA del 4%

imposta di registro fissa di 200 euro

imposta ipotecaria fissa di 200 euro

imposta catastale fissa di 200 euro

 Il venditore è impresa non costruttrice oppure si acquista da impresa costruttrice (o di ristrutturazione) oltre 5 anni dall’ultimazione dei lavori, che non opta per l’assoggettamento dell’operazione ad IVA

IVA esente

imposta di registro del 2% (comunque non meno di € 1.000,00)

imposta ipotecaria fissa di 50 euro

imposta catastale fissa di 50 euro

Se oggetto dell’acquisto è un immobile ad uso abitativo non prima casa l’atto di compravendita è soggetto alle seguenti imposte:

Il venditore è un privato, oppure un’impresa “non costruttrice”, oppure un’impresa “costruttrice” (o di ristrutturazione) che vende dopo 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori senza assoggettare l’operazione ad IVA

IVA esente

imposta di registro del 9% (comunque non meno di € 1.000,00)

imposta ipotecaria di 50 euro

imposta catastale di 50 euro

Il venditore è un’impresa costruttrice (o di ristrutturazione) che vende entro 5 anni dall’ultimazione lavori o dopo 5 anni da questa optando per l’assoggettamento dell’operazione ad IVA

IVA del 10%

imposta di registro fissa di 200 euro

imposta ipotecaria fissa di 200 euro

imposta catastale fissa di 200 euro

Nel caso l’immobile sia registrato al catasto come immobile di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) l’IVA ha un valore del 22%.

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate dal notaio al momento della registrazione dell’atto. Dal 1° gennaio 2006 (art. 1 comma 497 Legge n. 266/2005 e successive modifiche), soltanto per le compravendite di immobili ad uso abitativo, comprese le relative pertinenze (box, garage, cantine) a favore di un privato (acquirente), si può assumere come base imponibile il valore catastale, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto (Prezzo-Valore). Più precisamente la norma trova applicazione nelle operazioni soggette ad imposta di Registro e non a quelle soggette ad IVA; ciò non esclude che il venditore sia un’impresa ma in tal caso l’operazione di compravendita deve rientrare nell’ambito di vendita oltre cinque anni dalla conclusione dei lavori o di vendita da parte di imprese non classificabili come “imprese costruttrici”.

Per tutte le altre compravendite in cui l’acquirente non è un privato e/o che riguardano terreni, negozi o uffici, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale.

Quando la vendita della casa è soggetta ad Iva, la base imponibile è costituita dal prezzo pattuito e dichiarato nell’atto dalle parti e non dal valore catastale. Relativamente a queste cessioni, le nuove disposizioni consentono all’Ufficio delle Entrate di rettificare direttamente la dichiarazione annuale IVA del venditore se il corrispettivo dichiarato è inferiore al “valore normale” del bene. La legge definisce come valore normale “l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione” (articolo 14 del D.P.R. n. 633 del 1972, modificato dall’art. 24 della Legge 88 del 2009).

L’acquirente che vuole usufruire del “vantaggio fiscale” deve chiedere esplicitamente al notaio che la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte (registro, ipotecaria e catastale) sia costituita dal valore catastale dell’immobile, indipendentemente dal prezzo dichiarato dalle parti. In tal caso il rogito deve riportare anche il valore catastale dell’immobile. L’agevolazione spetta a condizione che nell’atto sia indicato l’effettivo importo pattuito per la cessione. L’omissione, la falsa o incompleta dichiarazione, comportano l’assoggettamento ai fini dell’imposta di registro ad accertamento del valore dei beni trasferiti. In sostanza, l’Ufficio delle Entrate applicherà le imposte sul valore di mercato dell’immobile, anche se la parte acquirente aveva richiesto la tassazione sulla base del valore catastale. Inoltre sono previste onerose sanzioni pecuniarie a carattere amministrativo.

Da ultimo, in tema di “recupero fiscale” ricordiamo che dal 2007 è possibile detrarre fiscalmente ai fini Irpef (nella misura del 19% per l’acquirente) i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è fruibile per un importo comunque non superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico anno d’imposta. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione, nel limite complessivo di 1.000 euro, dovrà essere ripartita tra i comproprietari in ragione della percentuale di proprietà.

La rendita catastale è il valore che l’Agenzia delle Entrate attribuisce ad un immobile e la si può vedere dalla visura catastale che l’Agente Immobiliare consegna ai clienti in fase di trattativa.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI

Ogni immobile ha una rendita: se acquisti un appartamento con box e cantina, ognuna di queste unità ha una sua rendita.

Per rivalutare la rendita catastale bisogna sommare le diverse rendite catastali e moltiplicarle per un coefficiente che cambia a seconda del tipo di acquisto:

Per la PRIMA CASA e relative pertinenze:

Rendita Catastale *115,50 per unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze rientranti nelle categorie C/2, C/6 e C/7

Per gli IMMOBILI DIVERSI DALLA PRIMA CASA:

Reddito Dominicale * 112,50 terreni agricoli

Rendita Catastale *42,84 fabbricati classificati in categoria C/1 (negozi) e per gli immobili classificati in categoria E (stazioni di trasporto)

Rendita Catastale *63 fabbricati classificati in categoria A/10 (uffici) e unità immobiliari classificate in categoria D (opifici)

Rendita Catastale * 126 tutti gli altri fabbricati, comprese abitazioni in classe A/8 o A/9 (di lusso) o unità immobiliari residenziali che non godono deli benefici fiscali “prima casa”.

Per ogni necessario approfondimento, curiosità, fattispecie specifica e confronto, il team SPAZIOURBANO sarà felice di rispondere ad ogni domanda.

DAVIDE BOSISIO

LE IMPOSTE SULL’ACQUISTO DELLA CASA

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